Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 aprile 2020, n. 8160

Anzianità contributiva per 52 settimane durante i periodi di
lavoro in regime di part time verticale, Parità di trattamento tra lavoratori
a tempo pieno e a tempo parziale

 

Rilevato che

 

1. con sentenza in data 19 marzo 2014, la Corte di
Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la
domanda svolta dall’attuale intimata, dipendente della società di trasporto
aereo A. s.p.a., allo scopo di vedersi riconosciuta l’anzianità contributiva
per 52 settimane per tutti gli anni durante i quali aveva lavorato in regime di
part time verticale;

2. per la Corte d’Appello nel rapporto di lavoro
part time verticale ciclico va riconosciuta l’anzianità contributiva annuale correlata,
richiamando la pronuncia della CGUE 10.6.2010, resa nei procedimenti riuniti
C-395- 396/08, Bruno ed altri, concernente fattispecie sovrapponibile a quella
in esame (in base alla quale la clausola 4 dell’accordo quadro dev’essere
interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta ad una
normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo
verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità
contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una
tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive);

3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso
affidato ad un motivo, al quale non ha opposto difese M.G.;

 

Considerato che

 

4. l’Istituto ricorrente censura la sentenza
impugnata per avere ritenuto che il rapporto di lavoro svolto, alle dipendenze
di A. S.p.A., con le modalità del part time verticale ciclico consentisse
l’accesso al trattamento pensionistico, con riconoscimento dell’anzianità
contributiva anche per i periodi dell’anno senza prestazione lavorativa, né
versamento di retribuzione e di contributi previdenziali;

5. ritiene il Collegio si debba rigettare il
ricorso;

6. la decisione della Corte di merito è conforme
alla giurisprudenza di questa Corte che, con orientamento consolidato (v., fra
le altre, Cass. nn. 23948 e 24532 del 2015;
nn.26662, 21376, 21207
e 8565 del 2016; nn.4968 e 16677 del 2017 Cass.
n.27665 del 2018), ha affermato, in tema di efficacia, a fini
pensionistici, dei periodi non lavorati in caso di part time verticale, che i
lavoratori con orario part time verticale ciclico hanno diritto all’inclusione
anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura
della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro (si rinvia, per la più
ampia motivazione, a Cass. n. 16677 del 2017
cit. ed anche per il rilievo che dalla disciplina comunitaria si evince la
conferma del principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e
a tempo parziale, pur immanente, nell’ordinamento interno, ai fini
previdenziali);

7. peraltro, come già affermato da Cass. n. 16677 del 2017, reputa il Collegio che
il richiamo alla giurisprudenza comunitaria da parte di Cass. nn. 23948 e 24647 del 2015 e 8565
del 2016 debba intendersi non già nel senso di considerare la materia de
qua direttamente assoggettata alla disciplina di cui alla direttiva n. 97/81/CE (la Corte di Giustizia non
manca di chiarire che quest’ultima concerne esclusivamente «le pensioni che
dipendono da un rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro, ad
esclusione delle pensioni legali di previdenza sociale»: cfr. CGUE, 10.6.2010,
Bruno ed altri, p. 42), bensì nel senso di ricavare (anche) dalla disciplina
comunitaria una conferma di quel principio di parità di trattamento tra
lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale immanente nell’ordinamento interno
ai fini previdenziali;

8. non si provvede alla regolazione delle spese per
non avere la parte intimata svolto attività difensiva;

ai sensi dell’art. 1 comma 1-quater, d.P.R. n. 115
del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico
della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115
del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico
della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,comma 1-bis, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 aprile 2020, n. 8160
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