Legislazione – LEGGE 24 aprile 2020, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi

 

Art. 1

 

1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.

3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

 

All’articolo 1:

 

al comma 1, le parole: «nella tabella di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella A allegata al presente decreto»;

 

al comma 2, le parole: «nella tabella di cui all’allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella A allegata al presente decreto»;

 

al comma 3, le parole: «di cui all’articolo 1, commi 1, lettera a) e 6, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 2-bis, commi 1, lettera a), e 5» e le parole: «nella tabella di cui all’allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella A allegata al presente decreto».

 

All’articolo 2:

al comma 2, le parole: «attuazione comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «attuazione del comma 1».

 

Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis (Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario). – 1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull’intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:

a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020;

b) procedere alle assunzioni di cui all’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell’accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell’ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L’attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante lo stato di emergenza integra, per la durata della stessa, il requisito dell’anzianità lavorativa di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), conferiti, per le medesime finalità, dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data del 10 marzo 2020, fermo il limite di durata ivi previsto.

5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l’impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

 

Art. 2-ter (Misure urgenti per l’accesso al Servizio sanitario nazionale). – 1. Al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all’articolo 2-bis, comma 1, lettera a).

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell’avviso solo nel sito internet dell’azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull’esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all’esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l’assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell’anno accademico 2018/2019, l’esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT1), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 settembre 2016.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

 

Art. 2-quater (Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale). – 1. Per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto, le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Art. 2-quinquies (Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta). – 1. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale è consentita l’instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l’assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, l’erogazione della borsa di studio è sospesa. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

3. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVlD-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

 

Art. 2-sexies (Incremento delle ore dell’assistenza specialistica ambulatoriale). – 1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere per l’anno 2020 ad un aumento del monte ore dell’assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell’accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.

 

Art. 2-septies (Disposizioni urgenti in materia di volontariato). – 1. Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata dello stato emergenziale, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all’articolo 17, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

 

All’articolo 3:

al comma 6, le parole: «la tabella di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la tabella A allegata al presente decreto».

 

All’articolo 4:

 

al comma 2, le parole: «1 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto»;

 

al comma 4, le parole: «la tabella di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la tabella B allegata al presente decreto» e le parole: «di cui all’allegato B» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella B».

 

Dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis (Unità speciali di continuità assistenziale). – 1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L’unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell’unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all’ordine di competenza.

L’unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e per le attività svolte nell’ambito della stessa ai medici è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per ora.

2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all’unità speciale di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l’indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell’unità speciale, per lo svolgimento delle specifiche attività, devono essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure già all’uopo prescritte.

3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso deve avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all’accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

 

Art. 4-ter (Assistenza ad alunni e a persone con disabilità). – 1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi, l’assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all’articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle attività previste all’articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di istituire, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, unità speciali atte a garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità o di co-morbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.

3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

All’articolo 5:

 

al comma 4, le parole: «dell’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 5-bis, comma 3»;

 

al comma 5, dopo le parole: «ai medici» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell’emergenza da COVID-19,».

 

Dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis (Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali). – 1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all’ordinanza del medesimo n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché il Commissario straordinario di cui all’articolo 122, sono autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione dell’emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell’intera fornitura, in deroga al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è consentito l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L’efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità.

 

Art. 5-ter (Disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia). – 1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché la Federazione nazionale delle farmacie comunali, da adottare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rendono disponibili sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all’anno 2022, mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l’ossigenoterapia. Il decreto di cui al presente comma è finalizzato, altresì, ad individuare le specifiche modalità tecniche idonee a permettere la ricarica dei citati presidi in modo uniforme sul territorio nazionale, nonché le modalità con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di terapia ai sensi del presente comma.

2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 1 e in ragione dello stato di emergenza da COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute può provvedere con ordinanza ai sensi dell’articolo 32, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei limiti di finanziamento di cui all’articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 5-quater (Misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici). – 1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuali nonché medicali necessari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato all’apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture.

2. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l’articolo 27, commi 7 e 8, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. In relazione ai contratti relativi all’acquisto dei dispositivi di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all’emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica l’articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione.

Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.

 

Art. 5-quinquies (Disposizioni per l’acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria). – 1. Al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del soggetto attuatore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741, è autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all’articolo 5-bis del presente decreto e comunque anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 163, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori.

2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 185 milioni di euro per l’anno 2020; al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

 

Art. 5-sexies (Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario). – 1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell’emergenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.

2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

 

All’articolo 6:

 

 al comma 2, le parole: «ovvero fino al termine» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero oltre il termine»;

 

al comma 4, le parole: «alla stregua dei valori» sono sostituite dalle seguenti: «secondo i valori»;

 

al comma 8, terzo periodo, le parole: «alla stregua del valore» sono sostituite dalle seguenti: «secondo il valore» e le parole: «o di quello» sono sostituite dalle seguenti: «o secondo quello».

 

All’articolo 7:

al comma 3, le parole: «tramite portale on-line sul sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «tramite il portale on line nel sito internet».

 

All’articolo 8:

 

al comma 1, la parola: «esponenziale» è soppressa e le parole: «test patogeni» sono sostituite dalle seguenti: «test per patogeni»;

 

al comma 3, le parole: «Le attività professionale» sono sostituite dalle seguenti: «Le attività professionali»;

 

al comma 4, le parole: «- per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a) per l’anno 2020» e le parole: «- per l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «b) per l’anno 2021».

 

All’articolo 9:

 

al comma 1, le parole: «Al fine fronteggiare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di fronteggiare»;

 

al comma 3, le parole: «35,304 milioni per l’anno 2020 di provvede» sono sostituite dalle seguenti: «35,304 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede».

 

All’articolo 10:

 

al comma 1, le parole: «Per le medesime finalità di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,» sono soppresse, le parole: «all’articolo 1 del predetto decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 2-bis del presente decreto» e le parole: «e dell’articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «e all’articolo 9»;

 

al comma 2, le parole: «dei degli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri» e dopo le parole: «pari ad euro 15.000.000» sono inserite le seguenti: «per l’anno 2020».

 

All’articolo 12:

al comma 1, le parole: «articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2-bis e 2-ter».

 

All’articolo 13:

 

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» e le parole: «articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto»;

 

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l’esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario sono consentite, in deroga all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge»;

 

alla rubrica, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione».

 

L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Sorveglianza sanitaria). – 1. La misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applica:

a) agli operatori sanitari;

b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;

c) ai dipendenti delle imprese che operano nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i sub-fornitori.

2. I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19».

 

All’articolo 15:

 

al comma 1, le parole: «dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 5-bis»;

 

al comma 2, al primo periodo, le parole: «che li immettono» sono sostituite dalle seguenti: «che le immettono» e, al secondo periodo, le parole: «dalla citata autocertificazione le aziende produttrici» sono sostituite dalle seguenti: «dall’invio della citata autocertificazione, i produttori»;

 

al comma 3, al secondo periodo, le parole: «dalla citata autocertificazione le aziende produttrici» sono sostituite dalle seguenti: «dall’invio della citata autocertificazione, i produttori» e, all’ultimo periodo, le parole: «norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «norme vigenti.».

 

All’articolo 16:

al comma 1, le parole: «dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto».

 

Dopo l’articolo 17 sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-bis (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale). – 1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l’assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i), e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure disposte ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all’espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del citato regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto.

3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4. Avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze di gestione dell’emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all’articolo 2-quaterdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, anche oralmente.

5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del citato regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto dall’articolo 82 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono omettere l’informativa di cui all’articolo 13 del medesimo regolamento o fornire un’informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione.

6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza all’ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

 

Art. 17-ter (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie). – 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 5-sexies e 12 del presente decreto si applicano, secondo le modalità stabilite d’intesa tra le università di riferimento e le regioni e comunque nei limiti del finanziamento sanitario corrente come rifinanziato ai sensi delle disposizioni del presente decreto, anche alle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

 

Art. 17-quater (Proroga di validità della tessera sanitaria). – 1. La validità delle tessere sanitarie di cui all’articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché all’articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la validità come tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all’assistito, il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso l’azienda sanitaria locale di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d’intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS)».

 

All’articolo 18:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis, è incrementato di 1.410 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di quanto previsto dalla tabella A allegata al presente decreto e 660 milioni di euro ripartiti sulla base di quanto disposto dal decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2019. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell’anno 2020, all’apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco “COV 20”, garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell’emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019. Ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta a redigere un apposito programma operativo per la gestione dell’emergenza da COVID-19 da approvare da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e da monitorare da parte dei predetti Ministeri congiuntamente».

 

Al Titolo I, dopo l’articolo 18 è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis (Finanziamento delle case rifugio). – 1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l’emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un’adeguata protezione alle vittime.

2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126».

 

All’articolo 19:

 

al comma 1, le parole da: «per periodi decorrenti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020»;

 

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148»;

 

al comma 5, al primo periodo, le parole: «limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma 1» e, al secondo periodo, le parole: «Il predetto trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «L’assegno ordinario di cui al presente articolo»;

 

al comma 6, secondo periodo, le parole: «e sono trasferiti» sono sostituite dalle seguenti: «, che sono trasferiti»;

 

al comma 10, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 9»;

 

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato l al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L’assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020 con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale e a 4,4 milioni di euro per l’anno 2020 con riferimento alla prestazione di assegno ordinario.

L’INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

 

Dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine). – 1. Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione».

 

All’articolo 20:

 

al comma 1, le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 23 febbraio 2020»;

 

il comma 6 è soppresso;

 

al comma 7, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 5»;

 

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1 a 4. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

 

All’articolo 21:

 

al comma 1, al primo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 23 febbraio 2020» e, al secondo periodo, le parole: «La concessione del trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione dell’assegno»;

 

al comma 2, le parole: «assegno concesso ai sensi dell’articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «assegno ordinario concesso ai sensi del comma 1»;

 

al comma 3, le parole: «commi da 1 a 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».

 

All’articolo 22:

 

al comma 1, al primo periodo, le parole: «per la durata della sospensione» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata della riduzione o sospensione», al secondo periodo, le parole: «è riconosciuta» sono sostituite dalle seguenti: «sono riconosciuti» e, all’ultimo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 

al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse è riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4»;

 

al comma 4, al secondo periodo, le parole: «e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «e le province autonome», al terzo periodo, le parole: «alla regione» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni», all’ultimo periodo, dopo le parole: «le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui al quarto e al quinto periodo del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero»;

 

al comma 5 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi»;

 

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.

5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni»;

 

il comma 7 è soppresso;

 

al comma 8, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 6»;

 

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo.

8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione.

Al trattamento di cui al presente comma si applica la procedura di cui al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l’anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.

8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo»;

 

alla rubrica, le parole: «Nuove disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Nuove disposizioni».

 

Al Capo I del Titolo II, dopo l’articolo 22 è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis (Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari) – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020 destinato all’adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o “come concausa” del contagio da COVID-19.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 126».

 

All’articolo 23:

 

al comma 1, le parole: «dei commi 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 10 e 11»;

 

al comma 3, le parole: «dei commi 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 10 e 11»;

 

al comma 6, le parole: «non vi sia genitore» sono sostituite dalle seguenti: «non vi sia altro genitore»;

 

al comma 8, le parole: «all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;

 

al comma 10, le parole: «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 11»;

 

al comma 11, la parola: «annui» è soppressa.

 

All’articolo 24:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Resta fermo che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio di cui al comma 1 si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. Il beneficio non può essere cumulato con quanto previsto all’articolo 87, comma 6. La previsione di cui al primo periodo del presente comma si intende riferita anche al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane».

 

All’articolo 25:

 

al comma 1, secondo periodo, le parole: «non spetta» sono sostituite dalle seguenti: «non spettano»;

 

al comma 6, le parole: «sono equiparate a quelle disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» sono sostituite dalle seguenti: «costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge».

 

All’articolo 26:

 

al comma 1, dopo le parole: «all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» e dopo le parole: «dai lavoratori» è inserita la seguente: «dipendenti»;

 

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi»;

 

al comma 3, dopo le parole: «all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;

 

al comma 5, al primo periodo, le parole: «che presentano domanda» sono sostituite dalle seguenti: «che presenta domanda» e, all’ultimo periodo, è aggiunto, infine, il seguente segno di interpunzione: «.».

 

All’articolo 27:

al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

 

All’articolo 28:

al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

 

All’articolo 29:

al comma 1, le parole: «settore turismo» sono sostituite dalle seguenti: «settore del turismo» e dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

 

All’articolo 30:

al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

 

All’articolo 31:

al comma 1, le parole da: «ai sensi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

 

All’articolo 32:

al comma 1, le parole: «al giorno 1° giugno» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° giugno».

 

All’articolo 33:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 22 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 4 marzo».

 

All’articolo 35:

 

al comma 3, dopo le parole: «entro la medesima data» sono inserite le seguenti: «del 31 ottobre 2020» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l’anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali»;

 

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per il solo anno 2020, il termine di un anno di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l’utilizzo delle somme percepite, è fissato in diciotto mesi dalla data di ricezione delle somme.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai Capi II e III, del Titolo II del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-quater. All’articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: “almeno biennale” sono sostituite dalle seguenti: “almeno triennale”».

 

Dopo l’articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis (Disposizioni in materia di volontari della protezione civile). – 1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i periodi continuativi di cui al comma 2 dell’articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono elevati fino a centottanta giorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell’anno previsto nel medesimo comma 2».

 

All’articolo 36:

 

al comma 1, lettera a), le parole: «Decreto Ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;

 

al comma 1, lettera b), le parole: «Decreto Ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» e le parole: «il servizio all’utenza può essere modulato» sono sostituite dalle seguenti: «modulare il servizio all’utenza».

 

All’articolo 37:

 

al comma 1, al primo e al terzo periodo, è aggiunto, infine, il seguente segno di interpunzione: «.»;

 

al comma 2, dopo la parola: «prescrizione» sono inserite le seguenti: «delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria»;

 

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria».

 

All’articolo 38:

al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

 

All’articolo 39:

 

al comma 1, le parole: «Fino alla data del 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19»;

 

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse».

 

All’articolo 40:

 

al comma 1, la parola: «considerata» è sostituita dalla seguente: «considerate» e dopo le parole: «28 gennaio 2019, n. 4,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,»;

 

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Fermo restando che le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l’inclusione sociale che possono essere svolte a distanza sono rese nelle modalità citate, la sospensione di cui al comma 1 non si applica alle offerte di lavoro congrue nell’ambito del Comune di appartenenza.

1-ter. Tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni e gli ambiti territoriali delle regioni possono destinare gli interventi e i servizi sociali di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai bisogni di assistenza che emergessero nell’attuale situazione emergenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di due mesi»;

 

alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «per l’attribuzione di alcune prestazioni».

 

All’articolo 41:

ai commi 1 e 3, le parole: «al 1 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° giugno».

 

All’articolo 42:

 

al comma 1, al primo periodo, le parole: «al 1 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° giugno», al secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo del presente comma» e, al terzo periodo, le parole da: «del D.P.R.» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che scadano nel periodo indicato al primo periodo del presente comma»;

 

al comma 2, le parole: «del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dell’allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante “Modalità per l’applicazione delle tariffe 2019″».

 

All’articolo 43:

 

al comma 1, le parole: «l’Inail entro provvede» sono sostituite dalle seguenti: «l’INAIL provvede»;

 

al comma 2, dopo le parole: «100 unità di personale», le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse.

 

Dopo l’articolo 44 è inserito il seguente:

«Art. 44-bis (Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020). – 1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. L’indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è erogato dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

 

All’articolo 46:

 

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto»;

 

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo».

 

All’articolo 47:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «è sospesa dalla data» sono inserite le seguenti: «di entrata in vigore», al secondo periodo, le parole: «socio-sanitari e sanitari» sono soppresse e, all’ultimo periodo, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma».

 

All’articolo 48:

 

al comma 1, al primo periodo, le parole: «dell’art. 3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n. 6,» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,», le parole: «o resi» sono sostituite dalle seguenti: «o rese» e la parola: «ricreare» è sostituita dalla seguente: «creare» e, al secondo periodo, le parole: «sinora previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sinora previste»;

 

al comma 2, quarto periodo, le parole: «La corresponsione della seconda quota,» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda quota»;

 

al comma 3, le parole: «assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6» sono sostituite dalle seguenti: «adottati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1 del presente articolo,».

 

Dopo l’articolo 49 è inserito il seguente:

«Art. 49-bis (Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020). – 1. Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agro-alimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

2. L’intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell’impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell’appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis».

 

All’articolo 50:

 

al comma 1, lettera a), le parole: «comma 499» sono sostituite dalle seguenti: «comma 499.»;

 

al comma 1, lettera b), le parole: «comma 499» sono sostituite dalle seguenti: «comma 499.» e le parole: «esame istruttorio”;» sono sostituite dalle seguenti: «esame istruttorio”.»;

 

al comma 2, le parole: «legge 27/12/2019, n. 160» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2019, n. 160,»;

 

alla rubrica, le parole: «disciplina FIR» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori – FIR».

 

All’articolo 54:

 

al comma 1, alinea, le parole: «della legge 244/2007» sono sostituite dalle seguenti: «, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

 

al comma 1, lettera a), le parole: «a. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso» sono sostituite dalle seguenti: «a) l’ammissione ai benefici del Fondo è estesa», le parole: «D.P.R. 445/2000» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,» e le parole: «in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre»;

 

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate»;

 

al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;

 

al comma 2, alinea, le parole: «legge n. 244/2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;

 

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito”»;

 

al comma 3, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto» e le parole: «, nonché del comma 1 e dell’art. 26 del decreto-legge n. 9/2020» sono soppresse;

 

al comma 4, le parole: «legge n. 244/2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge n. 244 del 2007» e le parole: «D.M. 132/2010» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132».

 

Dopo l’articolo 54 sono inseriti i seguenti:

«Art. 54-bis (Fondo Simest). – 1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis.

 

Art. 54-ter (Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa). – 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

 

Art. 54-quater (Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura). – 1. Per l’anno 2020, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell’usura, di cui all’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Gli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.360.000 euro per l’anno 2020, sono a carico del Fondo. Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell’articolo 126.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83, fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui di cui al comma 1».

 

All’articolo 55:

al primo capoverso è premessa la seguente numerazione: «1.»;

il capoverso «Art. 44-bis» è sostituito dal seguente: «”Art. 44-bis. – (Cessione di crediti)»;

al capoverso 3, terzo periodo, le parole: «sono comprese» sono sostituite dalle seguenti: «sono compresi»;

al capoverso 6, le parole: «stesso soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «stesso soggetto”.».

 

All’articolo 56:

 

al comma 2, alinea, le parole da: «dall’art. 106» fino a «bancario)» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,»;

 

al comma 2, lettera a), le parole: «se superiori» sono sostituite dalle seguenti: «se successivi»;

 

al comma 2, lettera c), la parola: «imprese» è sostituita dalla seguente: «Imprese»;

 

al comma 3, le parole: «art. 47 D.P.R. 445/2000» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,»;

 

al comma 6, ultimo periodo, le parole: «lettera a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c),»;

 

al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «sezione speciale» è inserita la seguente: «del»;

 

al comma 8, al primo periodo, le parole: «dagli intermediari» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti finanziatori», le parole: «in relazione a: (i) l’inadempimento» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione: 1) all’inadempimento», le parole: «(ii) il mancato» sono sostituite dalle seguenti: «2) al mancato» e le parole: «(iii) l’inadempimento» sono sostituite dalle seguenti: «3) all’inadempimento», al secondo periodo, le parole: «gli intermediari» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti finanziatori» e, al terzo periodo, le parole: «30 settembre .2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

 

al comma 9, le parole: «in favore della banca» sono sostituite dalle seguenti: «in favore del soggetto finanziatore»;

 

al comma 11, le parole: «prevista del» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal» e le parole: «ai sensi all’articolo 107» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 108».

 

All’articolo 57:

al comma 3, le parole: «dell’art. 19 comma 5 del D.L. 78/2009» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», la parola: «CDP» è sostituita dalle seguenti: «la Cassa depositi e prestiti» e la parola: «riassegnate» è sostituita dalle seguenti: «riassegnati».

 

All’articolo 59:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «nonché quelle» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di quelle».

 

L’articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria). – 1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano ai seguenti soggetti:

a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;

b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;

d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;

n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;

t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d’imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

 

Dopo l’articolo 61 è inserito il seguente:

«Art. 61-bis (Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi pre-compilata 2020). – 1. All’articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad accezione di quella di cui al comma 2, lettera c), che acquista efficacia dall’anno 2021”.

2. Per l’anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio».

 

All’articolo 62:

 

al comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi pre-compilata»;

 

al comma 3, dopo le parole: «di Bergamo,» sono inserite le seguenti: «di Brescia,».

 

Dopo l’articolo 62 è inserito il seguente:

«Art. 62-bis (Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato). – 1. Al fine di garantire la continuità del servizio, i termini relativi allo svolgimento nell’anno 2020 delle attività previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2012, e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016, recante “Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi”, sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell’autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai citati decreti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell’esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico».

 

All’articolo 63:

 

al comma 1, le parole: «1. Ai titolari» sono sostituite dalle seguenti: «Ai titolari» e le parole: «che possiedono un reddito» sono sostituite dalle seguenti: «con un reddito»;

 

al comma 2, dopo le parole: «mese di aprile» è inserita la seguente: «2020».

 

All’articolo 65:

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-ter. Al fine di accelerare l’erogazione delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo, il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata per l’anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell’annualità 2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all’annualità 2019.

2-quater. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell’articolo 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l’eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all’unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell’ordinazione e pagamento della spesa».

 

All’articolo 66:

 

al comma 1, dopo le parole: «di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti,»;

 

al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti» e, al secondo periodo, le parole: «le erogazioni liberali di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «le erogazioni liberali di cui al presente comma»;

 

al comma 3, le parole: «del 28 novembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020».

 

All’articolo 67:

 

al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «24 aprile 2017, n. 50,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,» e la parola: «D.P.R.» è sostituita dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;

 

al comma 3, le parole: «del c.p.c.» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura civile e», le parole: «delle disposizioni di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368», le parole: «nonché le risposte» sono sostituite dalle seguenti: «nonché nelle risposte» e dopo le parole: «legge 7 agosto» è inserita la seguente: «1990»;

 

al comma 4, dopo le parole: «l’articolo 12» sono inserite le seguenti: «, commi 1 e 3,».

 

All’articolo 68:

 

al comma 1, le parole: «legge 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 luglio»;

 

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020»;

 

al comma 3, le parole: «E’ differito» sono sostituite dalle seguenti: «Sono differiti».

 

All’articolo 69:

 

al comma 1, terzo periodo, le parole: «ultimo giorno del mese» sono sostituite dalle seguenti: «ultimo giorno di ciascun mese successivo»;

 

al comma 2, le parole: «n. 147 e ss.mm. e ii.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 147,» e dopo le parole: «mese di marzo» è inserita la seguente: «2020»;

 

al comma 3, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,».

 

All’articolo 71:

al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto il Ministro dell’economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate rilascia l’attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità».

 

Nel Titolo IV, dopo l’articolo 71 è aggiunto il seguente:

«Art. 71-bis (Donazioni anti-spreco per il rilancio della solidarietà sociale). – 1. All’articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

“d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l’abbigliamento e per l’arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l’edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Il donatore o l’ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell’ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 3″».

 

Al Titolo V, la partizione: «Capo I» e la relativa rubrica sono soppresse.

 

All’articolo 72:

 

al comma 1, lettere a) e b), le parole: «ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane»;

 

al comma 1, lettera c), le parole: «30 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001»;

 

al comma 2, lettera b), le parole: «ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane»;

 

al comma 3, le parole: «con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con propri decreti,»;

 

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani all’estero nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 1 milione per l’anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all’estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;

b) la spesa di euro 4 milioni per l’anno 2020 ad integrazione delle misure per l’assistenza ai cittadini all’estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

4-ter. Nei limiti dell’importo complessivo di cui al comma 4-bis, lettera b), è autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l’erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

 

alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà».

 

Dopo l’articolo 72 sono inseriti i seguenti:

«Art. 72-bis (Sospensione dei pagamenti delle utenze). – 1. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

2. Entro centoventi giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione con la prima fattura dell’energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

 

Art. 72-ter (Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati). – 1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa-Invitalia, a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni a decorrere dal 2 marzo 2020, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data del 2 marzo 2020.

3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis.

 

Art. 72-quater (Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell’emergenza da COVID-19). – 1. Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza da COVID-19 sul comparto turistico e valutare l’adozione delle opportune iniziative, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di confronto con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.

2. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il tavolo esamina le problematiche connesse all’emergenza da COVID-19, con prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza da COVID-19, nonché le esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e di veicolare il complesso dei valori distintivi dell’offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali».

 

All’articolo 73:

 

al comma 2, le parole: «Per lo stesso tempo» sono sostituite dalle seguenti: «Per lo stesso periodo»;

 

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»;

 

al comma 3, le parole: «Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «Per lo stesso periodo previsto dal comma 1» e le parole: «commi 9 e 55» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 55»;

 

al comma 4, le parole: «Per lo stesso tempo» sono sostituite dalle seguenti: «Per lo stesso periodo» e dopo le parole: «e le fondazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi,».

 

Dopo l’articolo 73 è inserito il seguente:

«Art. 73-bis (Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). – 1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 6, lettera z), e dell’articolo 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell’articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d’intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell’Amministrazione civile dell’interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale».

 

All’articolo 74:

 

al comma 1 sono premessi i seguenti:

«01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per l’anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il contingente di personale delle Forze armate di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato di 253 unità per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l’anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

 

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza dell’estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, per un periodo di ulteriori novanta giorni a decorrere dalla scadenza del periodo previsto dal comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776 per l’anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale»;

 

al comma 3, le parole: «al del Corpo» sono sostituite dalle seguenti: «al Corpo» e le parole: «e di euro 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 3.000.000»;

 

al comma 4, al primo periodo, la parola: «U.t.G.» è sostituita dalle seguenti: «Uffici territoriali del Governo (U.t.G.)», le parole da: «per il periodo di ulteriori» fino a «di cui euro 3.049.500» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020, la spesa complessiva di euro 6.769.342, di cui euro 3.182.500» e le parole: «acquisto dispositivi» sono sostituite dalle seguenti: «acquisto di dispositivi» e, al secondo periodo, dopo le parole: «31 maggio 2010, n. 78,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

 

al comma 5, le parole da: «di cui all’art. 3» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121»;

 

al comma 6, terzo periodo, le parole: «di cui al decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno» e le parole: «al corso di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «alle modalità di svolgimento del corso di cui al presente comma»;

 

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo di procedere alla immediata assunzione di dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, l’esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, indetto con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione n. 181/2018, è svolto entro il 30 maggio 2020, anche in deroga agli articoli 12 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e con modalità a distanza definite con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, tutti gli allievi sono assegnati alle amministrazioni di destinazione, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine della graduatoria di merito definita a seguito del citato esame conclusivo. Le amministrazioni di cui al presente comma assumono il predetto personale, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e della dotazione organica, in deroga alle procedure di autorizzazione previste dall’ordinamento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi 4 e 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

7-ter. A seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da COVID-19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all’esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento da adottare entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare vigente in materia di reclutamento e di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l’ausilio di strumentazione informatica e con l’eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane»;

 

al comma 8, la parola: «105.368.367» è sostituita dalla seguente: «110.044.367», le parole: «si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell’articolo 126» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell’articolo 126, comma 1, quanto a euro 4.676.000 nel 2020 ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis,» e le parole: «per l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2020».

 

Dopo l’articolo 74 sono inseriti i seguenti:

«Art. 74-bis (Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso). – 1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile, di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia.

2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: “per un massimo di due volte” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”.

3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell’ambito del contingente di cui all’articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l’anno 2020 e a euro 386.000 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis.

 

Art. 74-ter (Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze armate). – 1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato delle 253 unità di cui all’articolo 74, comma 01, del presente decreto, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

2. Il contingente di 7.050 unità di personale previsto dall’articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere impiegato, oltre che per le attività previste dalla stessa norma, anche per quelle concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19.

3. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell’intero contingente di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.

4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 3, pari a euro 10.163.058 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126.

5. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 15 maggio 2020».

 

All’articolo 75:

 

al comma 1, le parole: «n. 8» sono sostituite dalle seguenti: «n. 81», dopo le parole: «servizi in rete» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i servizi di telemedicina,», le parole: «articolo 3 decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo», le parole: «diversa da quella penale» sono sostituite dalle seguenti: «che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere», dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,» sono inserite le seguenti: «nonché del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56» e dopo le parole: «(software as a service)» sono inserite le seguenti: «e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale», le parole: «dall’art. 1, comma 1, L.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge» e le parole: «in legge» sono soppresse;

 

al comma 3, al primo periodo, le parole: «di Anac» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)» e, al secondo periodo, le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso»;

 

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell’amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall’inizio dell’esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell’amministrazione»;

 

al comma 4, le parole: «dal decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo».

 

All’articolo 78:

 

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. In relazione all’aggravamento della situazione di crisi determinata dall’emergenza da COVID-19, all’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Per l’anno 2020, l’anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al Titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell’anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell’anticipazione”.

1-bis. Gli aiuti connessi all’anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalla sezione 3.1., Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, punto 23, della comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono eseguiti al momento della quantificazione dell’aiuto.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa informativa alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall’emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l’anno 2020, qualora per l’erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l’erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l’esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento dell’erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell’erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

a) comma 7 dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell’insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell’articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020»;

 

al comma 2, al primo periodo, le parole: «nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per la sospensione dell’attività economica delle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell’emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura»;

 

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agro-alimentari, della pesca e dell’acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agro-alimentari che si trovano nel territorio nazionale.

2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis. L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell’irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All’accertamento delle medesime violazioni l’Ispettorato provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

2-quinquies. All’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e alle imprese agricole”;

b) al secondo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e delle imprese agricole”.

2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all’articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale.

2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-octies. L’effettuazione e l’esito della visita medica di cui al comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva pre-assuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da 2-sexies a 2-novies si provvede con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-undecies. All’articolo 83, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: “fondi europei” sono inserite le seguenti: “o statali”.

2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l’individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l’annotazione in appositi registri.

2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell’estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i prodotti per i quali vige l’obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale l’annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri.

2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma 2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all’articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore floro-vivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato»;

 

al comma 3, dopo le parole: «l’anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «, anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l’emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati»;

 

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agro-alimentare, da parte del personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro quale incremento dell’indennità di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agro-industriali, le regioni e le province autonome agevolano l’uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l’uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le regioni e le province autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui devono attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell’impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all’autorità sanitaria competente che, effettuate le necessarie verifiche documentali, procede all’accoglimento o al diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l’autorizzazione dell’autorità sanitaria competente, per la durata dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all’articolo 2135 del codice civile, l’utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l’utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all’articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026.

3-quater. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell’attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l’obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgere a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.

3-quinquies. All’articolo 83, comma 3, lettera e), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: “i provvedimenti,” sono inserite le seguenti: “ivi inclusi quelli di erogazione,”.

3-sexies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, è prorogata al 31 dicembre 2020.

3-septies. Ai fini del contenimento del virus COVID-19, sono disposti, d’intesa con le regioni, i comuni interessati e le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.

3-octies. Il bando per l’accesso agli incentivi di cui all’articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati all’anno 2020 dall’articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.

3-novies. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell’autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei gruppi d’azione locale nel settore della pesca (FLAG)»;

 

al comma 4, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2 e 3»;

 

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all’apertura di un’apposita contabilità speciale.

4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui di cui al comma 4-bis.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis.

4-sexies. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all’articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell’impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

4-septies. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all’Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell’interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS, alle amministrazioni pubbliche locali, alle università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e ad altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

4-octies. La sospensione di cui all’articolo 103 del presente decreto si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, relativi ai corsi di formazione e agli esami finali necessari per il loro rinnovo che non siano stati eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-novies. Al fine di contrastare gli effetti dell’emergenza da COVID-19 e di garantire maggiormente la sicurezza alimentare e il benessere animale, gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2016».

 

All’articolo 79:

 

al comma 2, le parole: «data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano oneri» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore del presente decreto, adempiono ad oneri»;

 

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» e la parola: «rilevanti» è soppressa;

 

al comma 7, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».

 

All’articolo 81:

al comma 1, le parole: «testo legge» sono sostituite dalle seguenti: «testo di legge».

 

All’articolo 82:

 

al comma 1, alle parole: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono premesse le seguenti: «Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e le relative prerogative conferite da esso al Governo, nonché quanto disposto dall’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,»;

 

al comma 2, le parole: «Capo II del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i.» sono sostituite dalle seguenti: «Capo II del Titolo II del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» ed è aggiunto, infine, il seguente segno di interpunzione: «.»;

 

al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente segno di interpunzione: «.»;

 

al comma 4, le parole: «della PdC» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».

 

All’articolo 83:

 

al comma 3, lettera a), le parole: «, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio» sono sostituite dalle seguenti: «e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona», dopo le parole: «di matrimonio o di affinità» sono inserite le seguenti: «, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali», le parole: «di interdizione, di inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «di interdizione e di inabilitazione» e dopo le parole: «grave pregiudizio alle parti» sono inserite le seguenti: «; procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,»;

 

al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole: «del fermo» sono inserite le seguenti: «o dell’ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare» e dopo le parole: «all’articolo 304 del codice di procedura penale,» sono inserite le seguenti: «procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all’estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l’estero di cui al Capo I del Titolo II del Libro XI del codice di procedura penale,»;

 

al comma 3, lettera b), numero 3), le parole: «di prevenzione.» sono sostituite dalle seguenti: «di prevenzione;»;

 

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020»;

 

al comma 7, lettera f), le parole: «e dalle parti» sono sostituite dalle seguenti: «, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione,»;

 

al comma 7 è aggiunta, infine, la seguente lettera:

«h-bis) lo svolgimento dell’attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti»;

 

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l’operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi»;

 

al comma 8, le parole: «di cui ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7»;

 

al comma 9, le parole: «308 309» sono sostituite dalle seguenti: «308, 309»;

 

al comma 11, dopo le parole: «n. 179, convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

 

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

 

al comma 12, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo»;

 

dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o formata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente. L’ausiliario del giudice partecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.

12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quinquies; non si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto.

Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.

12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria»;

 

al comma 17, le parole: «del regime di semi-libertà» sono sostituite dalle seguenti: «e del regime di semi-libertà»;

 

il comma 20 è sostituito dai seguenti:

«20. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

20-ter. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia»;

 

al comma 21, dopo la parola: «relativi» sono inserite le seguenti: «alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali,»;

 

il comma 22 è soppresso.

 

All’articolo 84:

 

al comma 1, al primo periodo, le parole: «dal 8 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «dall’8 marzo» e, al secondo periodo, dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;

 

al comma 3, le parole: «dal 8 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «dall’8 marzo», le parole: «e le prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «e delle prescrizioni» e dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,»;

 

il comma 11 è soppresso.

 

All’articolo 85:

 

al comma 2, la parola: «sentita» è sostituita dalla seguente: «sentiti» e le parole: «di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;

 

al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) la previsione dello svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione all’udienza ovvero all’adunanza ovvero alla Camera di consiglio, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all’interno del verbale, consenta l’effettiva partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti»;

 

al comma 5, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Il giudice delibera in Camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e gli altri atti del processo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti»;

 

al comma 6, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

«In relazione alle medesime esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente di sezione preposto al coordinamento e da dieci magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno nove magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica»;

 

il comma 8 è soppresso;

 

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall’articolo 20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020 i decreti del presidente della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell’articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174».

 

All’articolo 86:

 

al comma 1, le parole: «detenuti-anche» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti anche»;

 

al comma 3, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale».

 

Dopo l’articolo 86 è inserito il seguente:

«Art. 86-bis (Disposizioni in materia di immigrazione). – 1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell’ambito del sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell’interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza nelle strutture del sistema di protezione di cui al comma 1 del presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti di cui all’articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età, per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.

3. Le strutture del sistema di protezione di cui al comma 1, eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sentiti il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l’ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sottoposti alle misure di quarantena di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al termine dello stato di emergenza, previa autorizzazione del Ministero dell’interno, che indica altresì le condizioni di utilizzo e restituzione, per l’accoglienza di persone in stato di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le prefetture-uffici territoriali del Governo sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11 e 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di cui all’articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari complessivamente a 42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate nell’esercizio finanziario 2019 ai sensi dell’articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

 

All’articolo 87:

 

al comma 1, alinea, alle parole: «Fino alla cessazione» è premesso il seguente periodo: «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;

 

al comma 1, lettera a), le parole: «negli uffici» sono sostituite dalle seguenti: «nei luoghi di lavoro» e le parole: «la presenza sul luogo di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «tale presenza»;

 

al comma 2, le parole: «legge 23 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «legge 22 maggio»;

 

al comma 3, primo periodo, le parole: «lett. b),» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;

 

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All’articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole: “di qualunque durata,” sono inserite le seguenti: “ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),”. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis.

3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62»;

 

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva»;

 

al comma 5, le parole: «sono sospese» sono sostituite dalle seguenti: «è sospeso»;

 

al comma 6, le parole: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19»;

 

al comma 7, le parole: «Fino alla stessa data di cui al comma 6, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente da servizio per le cause di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19,», le parole: «articolo 37, comma 3, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al», dopo le parole: «del 7 maggio 2008» sono inserite le seguenti: «, pubblicati nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008,» e le parole: «del personale direttivo e dirigente e non direttivo» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo»;

 

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all’applicazione delle disposizioni del comma 1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari».

 

Dopo l’articolo 87 è inserito il seguente:

«Art. 87-bis (Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico). – 1. Allo scopo di agevolare l’applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.

2. Nel caso di recesso dell’aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l’incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un’offerta valida nella proceduta indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;

b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all’articolo 57 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.

4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale.

5. All’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: “per la sperimentazione” sono soppresse».

 

L’articolo 88 è sostituito dal seguente:

«Art. 88 (Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura). – 1. A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla diversa data di cui al secondo periodo del comma 3, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest’ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L’organizzatore dell’evento, verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l’inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell’istanza di rimborso, provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. In tali ultimi casi, il termine utile alla presentazione dell’istanza di cui al primo periodo del comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati».

 

Dopo l’articolo 88 è inserito il seguente:

«Art. 88-bis (Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici). – 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all’organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell’ipotesi di cui alla lettera e) del comma 1, la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);

b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all’acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all’acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all’acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l’organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall’articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l’esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l’organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall’articolo 41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l’articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall’emissione. In deroga all’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l’organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. E’ sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell’ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.

9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all’emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un’agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.

11. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell’intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all’estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall’estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall’emissione.

12. L’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008».

 

All’articolo 89:

 

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «due Fondi» sono inserite le seguenti: «da ripartire»;

 

al comma 3, lettera b), le parole: «a mediante» sono sostituite dalla seguente: «mediante» e le parole: «per il turismo.» sono sostituite dalle seguenti: «per il turismo;»;

 

al comma 3, lettera c), le parole: «a mediante riduzioni» sono sostituite dalle seguenti: «mediante riduzione».

 

All’articolo 90:

al comma 1, dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» e dopo le parole: «comma 3-bis,» sono inserite le seguenti: «della legge 22 aprile 1941, n. 633,».

 

Dopo l’articolo 90 è inserito il seguente:

«Art. 90-bis (Carta della famiglia). – 1. Per l’anno 2020, la carta della famiglia di cui all’articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.

2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

 

All’articolo 91:

 

al comma 1, capoverso 6-bis, le parole: «di cui presente decreto è sempre valutata» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente decreto è sempre valutato» e le parole: «e 1223 c.c.» sono sostituite dalle seguenti: «e 1223 del codice civile»;

al secondo capoverso, le parole: «- All’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «2. All’articolo»;

 

alla rubrica, dopo le parole: «in materia» è inserita la seguente: «di».

 

All’articolo 92:

 

al comma 1, le parole: «di entrata di entrata» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata»;

 

al comma 2, al primo periodo, le parole: «di entrata di entrata» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse»;

 

al comma 3, le parole: «ed effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e da effettuare»;

 

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.

4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

4-quater. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

4-quinquies. All’articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2020”.

4-sexies. All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1.2) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021″»;

 

alla rubrica, le parole: «stradale e di trasporto di pubblico di persone» sono sostituite dalle seguenti: «marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli».

 

All’articolo 93:

 

al comma 1, terzo periodo, le parole: «al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo»;

 

al comma 2, le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

 

All’articolo 94:

alla rubrica, la parola: «areo» è sostituita dalla seguente: «aereo».

 

Dopo l’articolo 94 è inserito il seguente:

«Art. 94-bis (Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019). – 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell’area della Provincia di Savona, la Regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell’anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

7. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali».

 

All’articolo 96:

 

al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 27» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

 

al comma 3, le parole: «convertito in legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»;

 

al comma 4, le parole: «del fondo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse».

 

All’articolo 98:

 

al comma 1, alinea, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

 

al comma 1, capoverso 1-ter, le parole: «comunque valide» sono sostituite dalle seguenti: «comunque valide”»;

 

al comma 2, lettera a), le parole: «2.000 per l’anno 2019 e» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro per l’anno 2019 e di».

 

All’articolo 99:

 

al comma 3, le parole: «dell’art. 793 c.c.» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 793 del codice civile»;

 

al comma 4, dopo le parole: «I maggiori introiti» sono inserite le seguenti: «derivanti dalle erogazioni liberali di cui al presente articolo».

 

All’articolo 100:

 

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati»;

 

al comma 2, dopo le parole: «dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT,» sono inserite le seguenti: «il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020».

 

All’articolo 101:

 

al comma 2, dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» e le parole: «del D.P.R.» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

 

al comma 5, le parole: «dell’apprendimento nonché» sono sostituite dalle seguenti: «dell’apprendimento, nonché»;

 

al comma 6, le parole: «del 8 agosto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell’8 agosto», la parola: «D.P.R.», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica», le parole: «al 11 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «all’11 luglio», le parole: «Legge 240/2010» sono sostituite dalle seguenti: «legge n. 240 del 2010» e le parole: «di dell’abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell’abilitazione»;

 

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Le università e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, promuovono, nell’esercizio della loro autonomia, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni database e software allo stato attuale accessibili solo mediante reti di ateneo.

6-ter. Nell’espletamento delle procedure valutative previste dall’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le commissioni valutatrici, nell’applicazione dei regolamenti di ateneo rispondenti ai criteri fissati dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, tengono conto delle limitazioni all’attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020».

 

All’articolo 102:

 

al comma 1, secondo periodo, le parole da: «al decreto del Ministro» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007»;

 

al comma 2, le parole: «si abilitano» sono sostituite dalle seguenti: «sono abilitati»;

 

al comma 3, le parole: «n. 58 del 2008» sono sostituite dalle seguenti: «n. 58 del 2018»;

 

al comma 5, al secondo capoverso è premessa la seguente numerazione: «6.», le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,» e le parole: «legge 1 febbraio 2006, n. 4» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° febbraio 2006, n. 43,».

 

All’articolo 103:

 

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali»;

 

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:

a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) i documenti di viaggio di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;

f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione»;

 

al comma 3, le parole da: «23 febbraio 2020» fino a: «n. 11» sono sostituite dalle seguenti: «23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19»;

 

al comma 6, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020»;

 

è aggiunto, infine, il seguente comma:

«6-bis. Il termine di prescrizione di cui all’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

 

Dopo l’articolo 103 è inserito il seguente:

«Art. 103-bis (Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci). – 1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, in deroga all’articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall’armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all’articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l’obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall’articolo 357, comma 3, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328».

 

All’articolo 104:

al comma 1, le parole: «scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con scadenza dal 31 gennaio 2020».

 

All’articolo 105:

 

al comma 1, dopo le parole: «articolo 74» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

 

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fito-sanitarie ufficiali e ad ogni altra attività ad esse connessa, disposte dai provvedimenti di emergenza fito-sanitaria di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvedere alla cura e alla pulizia dei predetti terreni, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura.

1-quater. L’attuazione delle misure e delle attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter si considera rientrante nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020.

1-quinquies. All’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Fino al termine dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, le disposizioni di cui all’articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″».

 

All’articolo 106:

 

al comma 2, le parole: «codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «del codice civile,»;

 

al comma 6, secondo periodo, le parole: «Le medesime società» sono sostituite dalle seguenti: «Le medesime banche, società e mutue»;

 

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

 

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti».

 

All’articolo 107:

 

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio»;

 

al comma 2, le parole: «al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge»;

 

al comma 3, le parole: «- i bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «a) i bilanci» e le parole: «- il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «b) il bilancio»;

 

al comma 4, le parole: «Tari e della Tari corrispettivo» sono sostituite dalle seguenti: «TARI e della tariffa corrispettiva»;

 

al comma 6 è aggiunto, infine, il seguente segno di interpunzione: «.»;

 

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue:

a) il termine di cui all’articolo 141, comma 7, è fissato in centoventi giorni;

b) il termine di cui all’articolo 143, comma 3, è fissato in novanta giorni;

c) il termine di cui all’articolo 143, comma 4, è fissato in centoventi giorni;

d) il termine di cui all’articolo 143, comma 12, è fissato in novanta giorni».

 

Dopo l’articolo 107 è inserito il seguente:

«Art. 107-bis (Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali). – 1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio i previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020».

 

All’articolo 108:

 

al comma 1, le parole: «nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» sono soppresse e le parole: «con successiva immissione dell’invio» sono sostituite dalle seguenti: «e con successiva immissione dell’invio o del pacco»;

 

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma di cui all’articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell’avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell’avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza».

 

All’articolo 109:

 

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le Province autonome per l’anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.

1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell’organo esecutivo, gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19»;

 

al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«L’utilizzo della quota libera dell’avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all’80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l’organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l’organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

 

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per l’esercizio finanziario 2020, in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall’organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata».

 

All’articolo 110:

al comma 1, le parole: «e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e da parte dei comuni del questionario».

 

All’articolo 111:

 

al comma 2, le parole: «da approvarsi dalla Giunta» sono sostituite dalle seguenti: «da approvare da parte della Giunta» e le parole: «settori economico» sono sostituite dalle seguenti: «settori economici»;

 

al comma 3, la parola: «legge» è sostituita dalle seguenti: «della legge»;

 

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi»;

 

al comma 5, dopo le parole: «338,9 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

 

alla rubrica, le parole: «mutui regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei prestiti concessi alle regioni».

 

All’articolo 112:

al comma 4, dopo le parole: «pari a» è inserita la seguente: «euro».

 

All’articolo 113:

 

al comma 1, lettera c), le parole: «n. 14 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «14 marzo»;

 

al comma 1, lettera d), la parola: «decreto» è sostituita dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare».

 

Dopo l’articolo 113 è inserito il seguente:

«Art. 113-bis (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale). – 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi».

 

All’articolo 114:

 

al comma 1, le parole: «65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «65 milioni di euro» e le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro»;

 

al comma 2, le parole: «e del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministero».

 

All’articolo 115:

al comma 1, le parole: «ai sensi dall’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo» e le parole: «con D.P.C.M. 9 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».

 

All’articolo 116:

al comma 1, le parole: «del 1 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° febbraio» e le parole: «il 1 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «il 1° marzo».

 

L’articolo 117 è sostituito dal seguente:

«Art. 117 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). – 1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti,” sono soppresse;

b) le parole: “fino a non oltre il 31 marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020″».

 

L’articolo 118 è sostituito dal seguente:

«Art. 118 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali). – 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti,” sono soppresse;

b) le parole: “entro il 31 marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020″».

 

All’articolo 119:

al comma 1, le parole: «di cui all’articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1».

 

All’articolo 120:

 

al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

 

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse loro assegnate per le finalità di cui al comma 2, lettera a), qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le finalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2»;

 

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell’anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell’istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 5»;

 

al comma 7, le parole: «per l’anno 2020 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l’anno 2020» e dopo le parole: «con riguardo al comma 4,» sono inserite le seguenti: «nonché a 2 milioni di euro nell’anno 2020 con riguardo al comma 6-bis,».

 

Dopo l’articolo 121 sono inseriti i seguenti:

«Art. 121-bis (Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall’emergenza). – 1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all’articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell’istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell’assegnazione presso le sedi cui sono destinati.

 

Art. 121-ter (Conservazione della validità dell’anno scolastico 2019/2020). – 1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019/2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell’anzianità di servizio».

 

All’articolo 122:

 

al comma 1, quarto periodo, dopo la parola: «sub-intensiva» il segno di interpunzione: «,» è sostituito dal seguente: «.»;

 

al comma 3, la parola: «compete» è sostituita dalla seguente: «competono», la parola: «, provvede» è sostituita dalle seguenti: «; il Commissario provvede» e le parole: «2012/2002» sono sostituite dalle seguenti: «n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002,»;

 

al comma 8, le parole: «Presidenza del Consiglio”» sono sostituite dalle seguenti: «Presidenza del Consiglio dei ministri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010,»;

 

al comma 9, le parole: «al presente articolo fa fronte» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo, provvede».

 

All’articolo 123:

 

al comma 3, le parole: «non è a superiore» sono sostituite dalle seguenti: «non è superiore»;

 

al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

«L’esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l’applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati»;

 

al comma 6, le parole: «articolo 1, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, comma 4, della»;

 

al comma 7, dopo le parole: «equipe educativa dell’istituto» è inserita la seguente: «penitenziario»;

 

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l’applicazione della misura entro il 30 giugno 2020».

 

L’articolo 124 è sostituito dal seguente:

«Art. 124 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà). – 1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e ferme le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura».

 

All’articolo 125:

 

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni»;

 

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Su richiesta dell’assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall’assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l’impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell’assicurato e sino al 31 luglio 2020. Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell’assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l’assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell’assicurato, che restano pertanto esercitabili. Durante il periodo di sospensione previsto dal presente comma, il veicolo per cui l’assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell’assicurazione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 2054 del codice civile, contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione»;

 

al comma 4, primo periodo, le parole: «delle pmi» sono sostituite dalle seguenti: «delle piccole e medie imprese» e dopo le parole: «camere di commercio» sono inserite le seguenti: «, industria, artigianato e agricoltura».

 

Dopo l’articolo 125 sono inseriti i seguenti:

«Art. 125-bis (Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico). – 1. In relazione allo stato d’emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall’articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l’emanazione da parte delle regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, è prorogato al 31 ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggi approvate.

2. Per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020 di cui al comma 1 è ulteriormente prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Per effetto della proroga di cui al comma 1:

a) è prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;

b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-sexies dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;

c) è prorogato al 31 ottobre 2020 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-sexies dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999.

 

Art. 125-ter (Clausola di salvaguardia). – 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

 

All’articolo 126:

 

al comma 1, al primo periodo, le parole: «e successive integrazioni e modificazioni» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «approvazione del» sono soppresse;

 

al comma 6, lettera b), le parole: «si provvede» sono soppresse;

 

al comma 6, lettera c), le parole: «e 69 annui» sono sostituite dalle seguenti: «e a 69 milioni di euro annui»;

 

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 49-bis, 54-bis, 72-ter, 74, 74-bis, 78, comma 4-ter, 87, comma 3-bis, e agli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l’anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 20 milioni di euro;

b) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 360 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

d) quanto a 5,056 milioni di euro per l’anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 2,798 milioni di euro per l’anno 2020 e a 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e 74-bis»;

 

al comma 8, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

 

al comma 10, la parola: «finalizzate» è sostituita dalla seguente: «finalizzati»;

 

al comma 11, le parole: «le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario» sono sostituite dalle seguenti: «le occorrenti variazioni di bilancio; il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario».

 

Nella Tabella A, prevista dall’articolo 1, alla quarta colonna, nella prima riga, le parole: «articolo 1, c. 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, c. 3».

 

Provvedimento pubblicato nella G.U. 29 aprile 2020, n. 110 – Suppl. Ordinario n. 16.

 

Legislazione – LEGGE 24 aprile 2020, n. 27
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