Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 aprile 2020, n. 8167

Procedura selettiva, Non idoneo per deficit staturale,
Comportamento discriminatorio, Diversità di statura mediamente riscontrabile
tra uomini e donne, Discriminazione indiretta, Valutazione in concreto della
funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni

 

Rilevato

 

che, con sentenza dell’Il febbraio 2015, la Corte
d’Appello di Roma,, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e
rigettava la domanda proposta da M. M. nei confronti di T. S.p.A, avente ad
oggetto la costituzione ex art. 2932 c.c. del
contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo di Capo
Servizio Treno, per il quale la Società aveva indetto apposita procedura
selettiva e dalla quale la M. era stata esclusa solo perché dichiarata non
idonea per deficit staturale;

– che la decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto non imputabile alla Società alcun comportamento
discriminatorio dovendosi ritenere la ragionevolezza del requisito di altezza,
del resto posto a presidio di esigenze di sicurezza ed essendo risultato
accertato tramite CTU, disposta in altro giudizio ma legittimamente acquisibile
in relazione alla generalità del quesito, l’estrema difficoltà del compimento
di operazioni comprese nelle mansioni del soggetto non in possesso del
requisito medesimo;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la
M., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con  controricorso, la Società che ha poi
presentato memoria;

 

Considerato

 

– che, con il primo motivo, la ricorrente, nel
denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt.
3, 37 e 117
Cost. imputa alla Corte territoriale di aver dato rilievo a disposizioni
regolamentari risalenti e come tali non riferibili al caso di specie in ragione
della diversità del regime giuridico del soggetto datore, alla novità del profilo
professionale del Capo Servizio Treno, al rinnovamento tecnologico del
materiale rotabile, così disconoscendo l’irragionevolezza del limite ed il suo
carattere discriminatorio;

che, con il secondo motivo, denunciando la
violazione e falsa applicazione degli artt. 115,
191 e 201 c.p.c.,
la ricorrente imputa alla Corte territoriale di essersi valsa di una CTU
disposta in altro giudizio, disattendendo le regole procedurali relative, con
particolare riguardo alla nomina di un consulente di parte ed impedendone così
la necessaria valutazione critica, per mutuarne il giudizio a valenza generale
reso circa l’inidoneità fisica di un qualsiasi soggetto gravato da deficit
staturale;

che, nel terzo motivo, il vizio di omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio è prospettato con riguardo alla
decisione resa dalla Corte territoriale di inammissibilità del motivo d’appello
relativo alla mancata pronunzia del primo giudice in ordine all’illegittimità
del bando relativo alla procedura selettiva, decisione che si assume fondata
sull’errato rilievo dell’assenza di una specifica censura;

che, prendendo le mosse dall’orientamento invalso
nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 4 febbraio 2019, n. 3196 ma già prima Cass. 14 dicembre 2017 n. 30083) cui il Collegio
intende dare continuità, orientamento per il quale “in tema di requisiti
per l’assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura
minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di
uguaglianza, perché presupponga erroneamente la non sussistenza della diversità
di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporti una
discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, il giudice ordinario ne
apprezza, incidentalmente, la legittimità ai fini della disapplicazione,
valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle
mansioni”, si deve ritenere infondato il primo motivo atteso che il
carattere risalente del limite staturale ed il riferimento ad un profilo
professionale non coincidente con quello attuale qui considerato valgono ad
indurre soltanto un maggior rigore nella dimostrazione in concreto della
congruità tra statura minima e mansioni e, di contro, meritevole di
accoglimento il secondo motivo, difettando 
nell’accertamento della Corte territoriale, basato su una CTU volta a
sancire in via generale ed astratta l’inidoneità fisica del soggetto gravato
del deficit staturale, la verifica della congruità in concreto tra condizione
fisica della M. e le mansioni da espletare, accoglimento da cui consegue
l’assorbimento del terzo motivo;

– che, pertanto, rigettato il primo motivo, va
accolto il secondo, con assorbimento del terzo e la sentenza impugnata cassata
in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in
diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione
delle spese;

 

P.Q.M.

 

accoglie il secondo motivo, rigettato il primo ed
assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto
e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa
composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 aprile 2020, n. 8167
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