Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 maggio 2020, n. 8446

Diritto della società cooperativa a fruire del regime
contributivo ex D.P.R. n. 602/1970,
Retribuzioni dei soci di cooperativa, Differenze contributive Inps, Mancata
applicazione del minimale contributivo

 

Rilevato che

 

la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 102
del 2014, riuniti gli appelli proposti avverso due sentenzi del Tribunale di
Milano, ha accolto l’appello proposto da S.S. soc. coop. avverso la sentenza di
primo grado n. 2691/2010, di rigetto delle opposizioni a tre cartelle
esattoriali (relative a differenze contributive dovute all’INPS sulle
retribuzioni di soci lavoratori per i periodi compresi tra novembre e dicembre
2006, gennaio e dicembre 2007 e gennaio ed agosto 2008), ed ha rigettato
l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado n. 5047/2010
che aveva accolto l’opposizione alla cartella relativa alla contribuzione
richiesta per il periodo settembre – dicembre 2008;

la questione aveva preso avvio dalla contestazione
da parte dell’INPS del diritto della società a fruire del regime contributivo
previsto dal d.p.r. n.602 del 1970, in
relazione alla mancanza di prova dell’iscrizione al libro matricola dei tre
soci fondatori (C., C. e V.) ed anche dal fatto che risultava superato il
numeri dei soci addetti ad attività amministrative, numero che non doveva
superare il limite di uno per ogni dodici soci o frazione;

la Corte territoriale ha ritenuto che, con la
introduzione dell’art. 1, terzo
comma, I. n. 142 del 2001, la natura del rapporto di lavoro intercorrente
tra socio e cooperativa non fosse rilevante ai fini di salvaguardare la genuinità
dello scopo mutualistico, essendo sufficiente accertare che l’attività dei soci
fosse effettivamente resa in favore della cooperativa; inoltre, era emerso che
il numero dei soci ed operai ed impiegati tecnici era contenuto nel limite
consentito, ai sensi dell’art. 23
d.lgs. c.p.s. n. 23 n. 1577 del 1947 come modificato dalla I. n. 59 del 1992, che richiedeva che il numero
degli elementi tecnici ed amministrativi fosse quello strettamente necessario
al buon funzionamento dell’ente;

avverso il capo di tale sentenza che lo vede
soccombente, quanto alla contribuzione pretesa da gennaio 2007 al dicembre
2008, ricorre per cassazione l’Inps sulla base di un motivo: violazione e falsa
applicazione dell’art. 15 delle disposizioni
sulla legge in generale, con riferimento agli artt. 2 e 4 d.p.r. n. 603 del
1970 ed agli artt. 1 e 44 d.lgv. n. 423 del 2001;

il ricorrente, in particolare, specificando che non
intende modificare i dati di fatto acquisiti al processo, lamenta in sostanza
la scorretta applicazione della normativa ratione temporis, posto che
l’interpretazione adottata dalla sentenza impugnata avrebbe erroneamente
applicato il regime più favorevole contenuto nel d.p.r.
n. 602 del 1970 e non l’art. 2 punto 4, d.lgs.
n. 423/2001, a mente del quale <A decorrere dal 1 gennaio 2007, per la
determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l’articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 338 del 1989>; resiste S.S. soc.coop. con
controricorso;

 

Considerato che

 

l’INPS, nella sostanza, censura la mancata
applicazione del minimale contributivo previsto dall’art. 2 n. 4 d.lgs. n. 423 del 2001;
il motivo è fondato;

questa Corte di legittimità (Cass. n. 15172 del 2019) nel ricostruire, anche
dal punto di vista del suo svolgimento storico, il sistema previdenziale
relativo ai soci lavoratori delle cooperative, ha affermato che la disciplina
previdenziale di riferimento del socio di cooperativa, a mente della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 4,
comma 1, è quella prevista per le diverse tipologie di rapporti di lavoro
adottabili dal regolamento delle società cooperative, nei limiti di quanto
previsto dal successivo art. 6; la stessa legge, all’art. 4, comma 3 ha delegato il
governo ad emanare uno o più decreti legislativi intesi a riformare la
disciplina previdenziale dei lavoratori soci di società e di enti cooperativi,
rispettando il principio direttivo della graduale equiparazione (in un periodo
non superiore a cinque anni) della contribuzione previdenziale e assistenziale
a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;

è intervenuto quindi il D.Lgs.
6 novembre 2001, n. 423, che all’art. 3 ha previsto l’aumento graduale
dell’imponibile contributivo per gli anni a decorrere dal 1 gennaio 2003,
mediante l’applicazione di coefficienti progressivamente crescenti alla
differenza tra la precedente parametrazione rapportata al c.d. minimo dei
minimi (D.L. n. 463 del 1983,
art. 7, comma 1, conv. in L. n. 638 del 1983
e succ. mod.) ed il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, e ciò sino al 1 gennaio 2007, data a decorrere dalla quale
(art. 7, comma 1, del d.l. n.
463 del 1983, conv. in I. n. 638 del 1983 e
succ. mod.) per la determinazione della retribuzione imponibile trova
applicazione l’articolo 1,
comma 1, del citato decreto-legge n. 338 del 1989 (art. 3 comma 4);

questa Corte ha dunque affermato che il principio del
cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui l’importo della retribuzione da
assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere
inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore
sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. retribuzione
virtuale di cui alla I. n. 389/89) è
applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai
lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di
lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di
prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale
di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al
sistema della previdenza sociale (Cass.
02/09/2016, n. 17531);

la regola del minimale contributivo deriva dal
principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende per la
determinazione della previdenza sociale (Cass.
02/09/2016, n. 17531);

la soluzione è inoltre coerente con la delega
conferita al Governo con la L. n.
142 del 2001, art. 4, comma 3 che, pur nella consapevolezza delle
peculiarità del sistema cooperativo e delle sue caratteristiche di mutualità,
ha dettato l’inequivocabile criterio direttivo dell’equiparazione della
contribuzione previdenziale dei soci lavoratori dipendenti da cooperativa a
quella dei lavoratori dipendenti da imprese;

la sentenza impugnata non si è attenuta a tale
interpretazione della disciplina vigente ed ha ritenuto applicabile a
contribuzione dovuta per periodi di tempo successivi al primo gennaio 2007 il
disposto dell’art. 4 d.p.r. n. 602
del 1970, ormai sostanzialmente superato dalle previsioni del decreto legislativo n. 423 del 2001;

il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza,
nella parte investita dal ricorso, va cassata, con rinvio alla Corte d’appello
di Milano, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuova valutazione
della pretesa dell’Inps relativa alla contribuzione compresa tra il mese di
gennaio 2007 ed il mese di dicembre 2008, attenendosi al principio sopra
individuato; al giudice designato competerà anche la regolazione delle spese
del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le
spese del giudizio di legittimità.

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