Il consorzio è obbligato in solido con l’impresa consorziata ex art. 29, co. 2, DLGS n. 276/2003.
Nota a Trib. Milano 12 dicembre 2019, n. 2578
Fabrizio Girolami
Nel caso di affidamento di un appalto di servizi a una società cooperativa aderente a un consorzio, il consorzio è obbligato in solido con l’impresa consorziata relativamente ai crediti di natura retributiva, previdenziale e assicurativa spettanti ai lavoratori dipendenti da quest’ultima, ai sensi dell’art. 29, co. 2, del D.LGS. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.
È l’importante principio stabilito dal Tribunale di Milano con sentenza 12 dicembre 2019, n. 2578, in riferimento a una fattispecie in cui un Consorzio di cooperative aveva stipulato un contratto di appalto di servizi (di magazzino) e aveva successivamente affidato l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto medesimo a una cooperativa aderente al consorzio.
Secondo il giudice di merito, l’affidamento, da parte del consorzio, dei servizi oggetto dell’appalto a una cooperativa aderente al consorzio costituisce una forma di “sub-derivazione del contratto d’appalto” rilevante ai sensi del citato art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003 (cd. subcommittenza).
Pertanto, nel caso di specie, come osservato dal Tribunale, il consorzio va considerato alla stregua di un sub-committente e l’operazione contrattuale va inquadrata come un caso di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto.
In applicazione del regime di solidarietà di cui all’art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003, il consorzio (subcommittente) può quindi essere chiamato a rispondere in solido con l’impresa consorziata (subappaltatrice) relativamente ai trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi spettanti ai soci lavoratori dipendenti della medesima impresa consorziata.
Con l’affermazione di tale principio, la sentenza in commento si inserisce nel solco della recente giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. 6 dicembre 2017, n. 254, in questo sito, con nota di M.N. BETTINI, Contratto di subfornitura e responsabilità solidale) e di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 8 ottobre 2019, n. 25172 e Cass. ord. 5 marzo 2020, n. 6299, in questo sito con nota di F. GIROLAMI, Subfornitura e responsabilità solidale del committente con il subfornitore) che – sulla base di un’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003 – tende ad ampliare l’ambito di operatività della responsabilità solidale oltre le ipotesi ivi espressamente previste al fine di evitare che, attraverso meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, si determini un pregiudizio a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale.