Omesso versamento dei contributi da parte del datore e tutela dei dipendenti del subfornitore.
Nota a Cass. (ord.) 5 marzo 2020, n. 6299
Fabrizio Girolami
In caso di contratto di subfornitura (concluso ai sensi della L. 18 giugno 1998, n. 192) l’imprenditore committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi, maturati dai dipendenti di quest’ultimo.
Lo ha confermato la Corte di Cassazione con ordinanza 5 marzo 2020, n. 6299 che, sul punto, ribadisce i principi già espressi dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 6 dicembre 2017, n. 254, in questo sito, con nota di M. N. BETTINI, Contratto di subfornitura e responsabilità solidale), dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 8 ottobre 2019, n. 25172, espressamente richiamata in motivazione) e dall’Ispettorato nazionale del lavoro (cfr. INL Circ. 29 marzo 2018, n. 6, in questo sito, con nota di A. TAGLIAMONTE, L’imprenditore committente è obbligato in solido con l’appaltatore (subfornitore) per i crediti da lavoro).
La Corte, richiama la specifica disposizione di cui all’art. 29, co. 2, del D.LGS. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. la quale prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori (…) a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi (…) nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”, e cassa la decisione del giudice di merito (App. Venezia n. 117/2013) che si era invece (erroneamente) pronunciato nel senso dell’inapplicabilità della responsabilità solidale del committente (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi.
Secondo il giudice di legittimità, il regime di solidarietà previsto dall’art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003 si applica non soltanto a tutela dei dipendenti occupati in esecuzione di un contratto di appalto (ex. art. 1655 c.c.) o di subappalto (ex art. 1656 c.c.) ma anche a favore dei lavoratori impiegati in un contratto di subfornitura (di cui alla L. n. 192/1998), sulla base di una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione medesima che trova quindi applicazione in tutte le ipotesi di “dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione”, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento.
Come già sottolineato dalla Corte Costituzionale – nella citata sentenza n. 254/2017 – la ratio alla base della responsabilità solidale del committente è volta ad “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”. Ne deriva che la norma sulla responsabilità solidale di cui al citato art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003 non può essere considerata eccezionale (e, dunque, inapplicabile a soggetti diversi dai dipendenti dell’appaltatore o del subappaltatore), ma va applicata all’ambito, pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura. Inoltre, come posto in evidenza dalla Consulta, le esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sono da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto.