Soltanto la formazione di un titolo giudiziale definitivo determina il mutamento del regime prescrizionale da speciale (come quello previdenziale) a ordinario. Tale mutamento è escluso per la cartella di pagamento (o avviso di addebito INPS) non opposta.
Nota a Cass. (ord.) 17 marzo 2020 n. 7409
Jennifer Di Francesco
La scadenza del termine (perentorio) per proporre opposizione a cartella di pagamento (ex art. 24, co. 5, D.LGS. n. 46/1999), anche se comporta la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, determina solo l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza implicare anche la conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, ai sensi dell’art. 3, co. 9 e 10, L. n. 335/1995) in quello ordinario (decennale), ex art. 2953 c.c. La disposizione codicistica si applica infatti solo nei casi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella di pagamento di cui sopra, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato al pari dell’avviso di addebito dell’INPS (il quale, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di tale Istituto – v. art. 30, D.L. n. 78/2010, conv. con modif. dalla L. n. 122/2010).
In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione (ord. 17 marzo 2020 n. 7409, in linea con Cass. SU. n. 23397/2016) conformemente alla Corte di Appello di Lecce che, al pari del giudice di primo grado, aveva dichiarato estinti i crediti vantati dall’INPS e dall’INAIL, oggetto di plurime cartelle esattoriali, in ragione dell’intervenuta prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica delle cartelle medesime e prima della notifica dell’intimazione di pagamento e dell’iscrizione ipotecaria, oggetto di causa.
In particolare, i giudici, richiamano l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009)”.