Smart working obbligatorio per la lavoratrice invalida convivente con figlia con handicap grave

Nota a Trib. Bologna (decreto) 23 aprile 2020

Fabrizio Girolami

Nel nostro ordinamento il lavoro agile (o smart working) – disciplinato dagli artt. da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81 – costituisce una peculiare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall’assenza di vincoli orari e/o spaziali e da un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro, la quale consente al lavoratore di conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, di favorire la crescita della sua produttività individuale.

Nell’ambito delle recenti disposizioni emergenziali adottate dal Governo ai fini del contenimento e della gestione dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), i D.P.C.M. 1° marzo 2020 (art. 4) e 4 marzo 2020 (art. 1, co. 1, lett. n)) hanno introdotto una procedura semplificata di smart working su tutto il territorio nazionale disponendo che il lavoro agile può essere applicato – per la durata dello stato di emergenza – dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalla L. n. 81/2017 anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Il successivo D.P.C.M. 11 marzo 2020 ha raccomandato che venga attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

A completamento del sistema, l’art. 39 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto un regime di tutele per i lavoratori dipendenti disabili in condizioni gravi o che assistono persone gravemente disabili. In particolare, la disposizione in esame stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (co. 1) e che ai lavoratori del settore privato con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (co. 2).

Nell’ambito di tale quadro legislativo e regolamentare, il Tribunale di Bologna, con decreto (ex art. 669-sexies n. 2, c.p.c.)  23 aprile 2020, ha ordinato in via d’urgenza a una società privata – che aveva rifiutato la richiesta di una lavoratrice con mansioni impiegatizie nel settore fiscale, invalida al 60% e madre di una ragazza con handicap grave, di essere autorizzata a lavorare da casa in smart working – di assegnare la ricorrente “a modalità di lavoro agile, dotandola degli strumenti necessari o concordando l’utilizzo di quelli personali”.

Il diritto della lavoratrice allo smart working è stato riconosciuto sulla base dei seguenti presupposti:

  • nella attuale situazione di emergenza sanitaria il lavoro da casa è raccomandato o imposto dalla normativa recente” e la lavoratrice, in virtù del suo stato di disabilità e del suo rapporto di convivenza con una figlia disabile, ha pieno diritto, ai sensi del sopra citato art. 39 del D.L. n. 18/2020, a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, non sussistendo motivi di incompatibilità con le caratteristiche della prestazione, atteso che la lavoratrice aveva sempre svolto le proprie mansioni con l’utilizzo del telefono e di strumenti informatici;
  • la lavoratrice e la figlia convivente con handicap grave e accertato costituiscono “due soggetti gravemente esposti al rischio di contagio, anche in forma grave” e, considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria, “vi è più che fondato timore di ritenere che lo svolgimento dell’attività di lavoro in modalità ordinarie, uscendo da casa per recarsi al lavoro, esponga la ricorrente (…) al rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la salute sua e della figlia convivente”.
Lavoratore disabile e diritto al lavoro agile
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