In caso di inadeguatezza degli impianti in relazione alle esigenze di tutela dell’integrità fisica del lavoratore, l’amministratore unico di società di capitali è responsabile a prescindere dall’eventuale delega e anche se sia avvalso della collaborazione di tecnici nella redazione del documento di valutazione dei rischi.
Nota a Cass. 7 aprile 2020, n. 11529
Valerio Di Bello
“Il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni”.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione (7 aprile 2020, n. 11529, conforme ad App. Firenze 18 aprile 2019; v. anche Cass. n. 22147/2016) relativamente ad una fattispecie in cui il dipendente infortunato sul lavoro prestava la sua opera presso il cantiere denominato “Ex Impianto di Rigenerazione Rotaie di Pontassieve”, in forza di appalto con “Rete ferroviaria italiana S.p.a.”.
Secondo la Corte, il giudice di merito aveva correttamente sostenuto che il rischio connesso alla fase di lavoro del taglio dei binari ed alla interferenza di questa attività con quella di movimentazione delle rotaie “dovesse essere necessariamente previsto dalla imputata, rientrando nei compiti che erano stati affidati ai lavoratori e che discendevano dall’oggetto del contratto stipulato con la committenza”.
Pertanto, l’amministratore unico, in base ai suoi compiti, avrebbe dovuto prevedere tali rischi ed adottare tutte le misure necessarie ad evitarli. Né la circostanza che l’amministratore si era avvalso della collaborazione di tecnici nella redazione del documento di valutazione dei rischi poteva considerarsi suscettibile di esonero di responsabilità.
Ciò, poiché, a prescindere dalla delega a terzi, “il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.LGS. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori” (così, Cass. n. 20129/2016; Cass. SU. n. 38343/2014).