Il contratto di appalto di servizi di trasporto si configura in presenza di un’apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l’esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo finalizzato al soddisfacimento delle esigenze del committente.
Nota a Cass. (ord.) 6 marzo 2020, n. 6449
Matteo Iorio
L’appalto del servizio di trasporto si caratterizza per la esternalizzazione di fasi complesse del ciclo produttivo della società committente estranee al singolo trasporto o sub-trasporto (e a singoli sub-trasporti) con la necessaria presenza, in capo all’appaltatore, della organizzazione dei mezzi necessari per il compimento di servizi ulteriori rispetto al semplice trasferimento di cose e atti a realizzare una strategia di outsourcing nel settore trasporti Elementi rivelatori di detta organizzazione sono:
- la molteplicità e sistematicità dei trasporti;
- la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni;
- l’assunzione del rischio da parte del trasportatore.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione (ord. 6 marzo 2020, n. 6449), che ha confermato la pronuncia di merito (App. Trento n. 51/2013) nella parte in cui aveva qualificato come contratto di appalto del servizio di trasporto il rapporto negoziale, denominato dalle parti “contratto di sub- trasporto”, in ragione di elementi fattuali tali da farlo ritenere non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasferimento di beni, ma rientrante nell’ambito di un’unitaria e sistematica strategia di outsourcing.
Al riguardo, la Corte ha precisato che il contratto di appalto di servizi di trasporto è configurabile laddove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l’apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l’esecuzione di una serie di trasporti, aventi carattere di prestazioni continuative e non meramente sporadiche, “finalizzata al raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (…), con frammentazione del processo produttivo tale da consentirgli di ridurre i costi connessi alla realizzazione del servizio”.
In attuazione di tali principi, la Cassazione ha confermato la pronuncia di merito che nella fattispecie esaminata aveva ravvisato un appalto di servizi di trasporto (artt. 1655 ss. c.c.) pattuiti nell’ambito di una sistematica strategia di outsourcing e non un mero rapporto negoziale di trasferimento di cose da un luogo ad un altro (artt. 1678 ss. c.c.), con l’importante conseguenza di ritenere la società committente responsabile in solido con l’appaltatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dei dipendenti di quest’ultimo (art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003, come integrato dall’art. 4, co. 31, lett. a, L. n. 92/2012).
Ciò, in considerazione di “elementi significativamente trascendenti” sia dal contratto di trasporto o sub trasporto, come l’osservanza di rigorosi orari per il ritiro e di minuziose istruzioni per consegne e incassi, “sia dall’espletamento di prestazioni non qualificabili come meramente accessorie”, quali la raccolta e il trattamento dati secondo moduli elaborati dalla committente (UPS) e mediante apparecchi forniti dalla stessa, o comunque estranee al tipo contrattuale prescelto, come l’uso, da parte del personale della società di trasporto, di badge di riconoscimento e divise forniti dalla stessa committente, il diritto di quest’ultima di effettuare controlli sui pacchi e i colli affidati alla impresa appaltatrice, l’esposizione sui furgoni del marchio UPS, oltre alla predeterminazione di un corrispettivo comprensivo, fra l’altro, di un fisso giornaliero.