La determinazione dell’importo della retribuzione di un docente scolastico la quale prenda in considerazione solo tre anni della prestazione complessiva svolta presso un datore di lavoro di altro Stato membro è contraria al diritto comunitario.
Nota a Corte di Giustizia UE 23 aprile 2020, C-710/18
Kevin Puntillo
“L’articolo 45, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, ai fini della determinazione dell’importo della retribuzione di un lavoratore in qualità di docente scolastico presso un ente territoriale, prende in considerazione solo fino a un periodo complessivo massimo di tre anni i precedenti periodi di attività svolti da detto lavoratore presso un datore di lavoro diverso da tale ente, situato in un altro Stato membro, qualora l’attività in questione sia equivalente a quella che tale lavoratore è tenuto a svolgere nell’ambito della suddetta funzione di docente scolastico”.
Questo, il rilevante principio espresso dalla Corte di Giustizia UE (23 aprile 2020, C-710/18), la quale specifica che le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone, così come quelle del regolamento n. 492/2011, sono finalizzate ad agevolare, per i cittadini degli Stati membri, l’esercizio di attività lavorative di qualsiasi tipo nel territorio dell’Unione “ed ostano alle misure che potrebbero sfavorire detti cittadini quando intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro” (CGUE 10 ottobre 2019, C-703/17, punto 40).
In particolare, in base al Trattato, i cittadini degli Stati membri dispongono del diritto di lasciare il rispettivo Stato membro d’origine per entrare nel territorio di un altro Stato membro ed ivi soggiornare al fine di esercitarvi un’attività. Ne consegue che è contraria all’art. 45 TFUE “qualsiasi misura nazionale che possa ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della libertà fondamentale garantita da detto articolo” (CGUE 10 ottobre 2019, C-703/17, cit., punto 41 e punto 54; nonché CGUE 30 settembre 2003, C-224/01, punto 74).
In caso contrario, afferma la Corte, i lavoratori migranti tedeschi che intendano esercitare per più di tre anni la funzione di docente scolastico o una funzione equivalente presso una o più scuole o istituti analoghi situati al di fuori del Land (Bassa Sassonia) o in uno Stato membro diverso dalla Germania, potrebbero essere dissuasi dal farlo. E, in particolare, sarebbero spinti a non lasciare il loro Stato membro d’origine per recarsi nel territorio di un altro Stato membro al fine di esercitarvi la funzione di docente scolastico o una funzione equivalente qualora, al loro ritorno nel territorio del Land della Bassa Sassonia, nonostante l’esercizio della stessa attività professionale in tale altro Stato membro,” non sia presa in considerazione tutta la loro esperienza professionale equivalente al momento della determinazione del loro inquadramento retributivo da parte del Land della Bassa Sassonia” (v., in tal senso, sentenze 30 settembre 2003, C-224/01, punto 74 e 10 ottobre 2019, C-703/17, punto 47).
Il che rappresenterebbe, un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori (v., in tal senso, sentenza 10 ottobre 2019, C-703/17, cit., punto 50).
LEGENDA. Le norme prese in considerazione dalla Corte di Giustizia UE nella fattispecie in questione sono: il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), come mod. dall’art. 2 del Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007 e ratificato dall’Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130; l’art. 7, paragr. 1, Reg. n. 492/2011 (secondo cui «Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato»); la Direttiva 1999/70/CE, 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (trasposta nell’ordinamento giuridico tedesco dalla L. 21 dicembre 2000, come mod. dalla L. 20 dicembre 2011, sul lavoro a tempo parziale e sui contratti a tempo determinato); Il Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (contratto collettivo del pubblico impiego dei Länder), nella versione risultante dal contratto modificativo 9 marzo 2013, n. 7.