Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 maggio 2020, n. 8988

Infortunio sul lavoro, Risarcimento del danno, Attribuzione
alla vittima di un concorso di colpa, Non sussiste, Vittima di infortunio
responsabile dell’accaduto solo in un caso, Contegno abnorme, inopinabile ed
esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute

 

Fatti di causa

 

1. Nel 2002 G.F., operaio, perse la vita in
conseguenza dello scoppio del fusto metallico nel quale stava pompando olio
idraulico con un compressore, invece che con una pompa manuale. Il fusto era
stato in precedenza modificato artigianalmente, proprio per consentire
l’impiego del compressore, e tale modifica risultò determinante per la
causazione dell’incidente.

Nel 2006 i familiari della vittima (M.S., V.F. ed
I.G.) convennero dinanzi al Tribunale di Brescia la società datrice di lavoro
della vittima, S. 2 s.r.l., chiedendone la condanna risarcimento del danno.

2. Con sentenza n. 218 del 2013 II Tribunale di
Brescia accolse la domanda, ma attribuì alla vittima un concorso di colpa del
50%.

La sentenza venne appellata dagli attori.

3. Con sentenza 19.1.2017 n. 88 la Corte d’appello
di Brescia ritenne che il concorso di colpa della vittima, pur sussistente,
dovesse quantificarsi nella minor misura del 30%.

La Corte d’appello osservò che la vittima era un
operaio esperto, e che per questo costituì una condotta imprudente, da parte
sua, pompare olio con un compressore in un fusto artigianalmente modificato; e
che anzi la vittima avrebbe dovuto rifiutarsi, ove le fosse stato imposto, di
eseguire quella lavorazione.

Ritenne inoltre nuova, e quindi inammissibile, la
domanda di risarcimento del cosiddetto “danno tanatologico”, patito dalla
vittima ed acquisito dai congiunti jure haereditano.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per
cassazione dai congiunti della vittima con ricorso fondato su cinque motivi ed
illustrato da memoria.

Ha resistito la S. 2 s.r.l. con controricorso,
anch’esso illustrato da memoria.

 

Ragioni della decisione

 

1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi
dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione
degli articoli 1218 e 2087 c.c. Deducono che la Corte d’appello ha
accertato in fatto che il datore di lavoro non aveva fornito la prova di avere
attuato la specifica procedura scritta che impone l’uso esclusivamente di pompe
manuali per il travaso di olio idraulico; che non vi era prova che il
lavoratore avesse seguito corsi di addestramento per le operazioni di travaso
dell’olio idraulico; che non vi era prova che fosse stata la vittima ad
eseguire le modifiche artigianali al fusto esploso.

In mancanza di tali prove, proseguono i ricorrenti,
la responsabilità per l’accaduto si sarebbe dovuta ascrivere interamente
all’impresa datrice di lavoro. La corte d’appello invece, addossando alla
vittima una quota di corresponsabilità, aveva violato i consolidati principi
giurisprudenziali in tema di “rischio elettivo ” del lavoratore.

Osservano che, nel caso di infortunio sul lavoro, un
concorso di colpa della vittima può ravvisarsi soltanto nel caso in cui questa
abbia tenuto una condotta manifestamente abnorme, imprevedibile, ed esorbitante
dalle sue mansioni, ipotesi non sussistente nel caso di specie.

1.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte, con orientamento costante e risalente,
ha in più occasioni stabilito i principi in base ai quali valutare se, ed in
che misura, la vittima di un infortunio sul lavoro possa ritenersi responsabile,
in tutto od in parte, del danno da essa stessa sofferto. Questi principi sono
pochi e semplici, e possono essere riassunti come segue.

1.2. La vittima di un infortunio sul lavoro può
ritenersi responsabile esclusiva dell’accaduto solo in un caso: quando il
lavoratore abbia tenuto “‘un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante
rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute” (ex multis, Sez. L – , Sentenza n. 798 del 13/01/2017, Rv. 642508
– 02; Sez. L, Sentenza n. 19494 del
10/09/2009, Rv. 609782 – 01).

Il datore di lavoro, infatti, risponde dei rischi
professionali propri (e cioè insiti nello svolgimento dell’attività lavorativa)
e di quelli impropri (e cioè derivanti da attività connesse a quella
lavorativa), ma non di quelli totalmente scollegati dalla prestazione che il
lavoratore rende in quanto tale.

Se il rischio cui si espone il lavoratore è privo di
connessione con l’attività professionale, ed il lavoratore sia venuto a
trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a
soddisfare impulsi personali, quello non sarà più un “rischio lavorativo”, ma
diviene un “rischio elettivo”, cioè creato dal prestatore d’opera a prescindere
dalle esigenze della lavorazione, e quindi non meritevole della tutela
risarcitoria od assicurativa da parte dell’assicuratore sociale (principio
costante: così già Sez. L, Sentenza n. 16 del 04/01/1980, Rv. 403379 – 1,
nonché, in seguito, Sez. L, Sentenza n. 3919 del 29/06/1982, Rv. 421864 – 01;
Sez. L, Sentenza n. 4298 del 08/05/1996, Rv. 497485 – 01; Sez. L, Sentenza n.
4557 del 22/05/1997, Rv. 504602 – 01; Sez. L,
Sentenza n. 2572 del 07/03/1998, Rv. 513477 – 01 (con ampia motivazione); Sez. L-, Ordinanza n. 7649 del 19/03/2019, Rv.
653410- 01).

In applicazione di tali principi, è divenuta
tralatizia la massima secondo cui il rischio elettivo sussiste in presenza di
tre elementi:

a) un atto del lavoratore volontario ed arbitrario,
ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;

b) la direzione di tale atto alla soddisfazione di
impulsi meramente personali;

c) la mancanza di nesso di derivazione con lo
svolgimento dell’attività lavorativa (così, da ultimo, Sez. L – , Ordinanza n. 7649 del 19/03/2019, Rv.
653410- 01).

Ricorrendo tale ipotesi, la condotta del lavoratore
spezza il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro e l’infortunio,
e la responsabilità datoriale viene meno per mancanza dell’elemento causale.

1.3. Al di fuori delle ipotesi di rischio elettivo,
sorge il problema di stabilire se ed a quali condizioni possa ritenersi il
lavoratore vittima dell’infortunio corresponsabile di quest’ultimo.

Anche rispetto a tale problema la giurisprudenza di
questa Corte ha da tempo stabilito pochi principi chiari e semplici.

1.3.1. Il primo principio è che l’art. 1227, comma primo, c.c. (a norma del quale
“se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il
risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle
conseguente che ne sono derivate) si applica anche alla materia degli infortuni
sul lavoro: sia perché nessuna previsione normativa consente di derogarvi;

sia perché la legge impone anche al lavoratore
l’obbligo di osservare i doveri di diligenza a tutela della propria o
dell’altrui incolumità: tanto stabiliscono sia l’art.
2104 c.c., sia l’art. 20 d.
lgs. 9.4.2008 n. 81 (Sez. L-, Sentenza n.
30679 del 25/11/2019, Rv. 655882 – 01; Sez. L,
Sentenza n. 9817 del 14/04/2008, Rv. 602900 – 01).

1.3.2. Il secondo principio è che, nella materia del
rapporto di lavoro subordinato, l’applicazione dell’art.
1227 c.c. va coordinata con le speciali previsioni che attribuiscono al
datore di lavoro il potere di direzione e controllo, ed il dovere di
salvaguardare l’incolumità dei lavoratori.

Dall’esistenza di quel potere e di quel dovere,
questa Corte ha tratto il corollario che anche quando la condotta della vittima
di un infortunio sul lavoro possa astrattamente qualificarsi come imprudente,
deve nondimeno escludersi qualsiasi concorso di colpa a carico del danneggiato
in tre ipotesi.

1.3.2.1. La prima ipotesi è quella in cui
l’infortunio sia stato causato dalla puntuale esecuzione di ordini datoriali.

In questo caso il datore di lavoro non può invocare
il concorso di colpa della vittima che abbia eseguito un ordine pericoloso,
perché l’eventuale imprudenza del lavoratore non è più “causa”, ma degrada ad
“occasione” dell’infortunio. Del resto, se così non fosse, si finirebbe per
attribuire al lavoratore l’onere di verificare la pericolosità delle direttive
di servizio impartitegli dal datore di lavoro, assumendosene il rischio (Sez. L – , Sentenza n. 30679 del 25/11/2019, in
motivazione; Sez. L, Sentenza n. 7328 del 17/04/2004, Rv. 572139 – 01; Sez. L,
Sentenza n. 5024 del 08/04/2002, Rv. 553587 – 01; Sez.
L, Sentenza n. 6993 del 16/07/1998, Rv. 517282 – 01).

1.3.2.2. La seconda ipotesi in cui il datore di lavoro
non può invocare il concorso di colpa della vittima, ex art. 1227 c.c., è quella in cui l’infortunio sia
avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata
con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni,
o comunque contraria ad elementari regole di prudenza (da ultimo, Sez. L., Ordinanza n. 12538 del 10/05/2019, Rv.
653761 – 01).

Il datore di lavoro infatti ha il dovere di proteggere
l’incolumità del lavoratore nonostante l’eventuale imprudenza o negligenza di
quest’ultimo, con la conseguenza che la mancata adozione da parte datoriale
delle prescritte misure di sicurezza costituisce in tal caso l’unico efficiente
fattore causale dell’evento dannoso (Sez. L -,
Sentenza n. 24798 del 05/12/2016, Rv. 641980 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1994 del 13/02/2012, Rv. 620913 –
01; Sez. L, Sentenza n. 4656 del 25/02/2011,
Rv. 616154 – 01; Sez. L, Sentenza n. 19494 del
10/09/2009, Rv. 609782 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5024 del 08/04/2002, Rv.
553588 – 01; Sez. L, Sentenza n. 6993 del 16/07/1998,
Rv. 517282- 01).

1.3.2.3. La terza ipotesi in cui il datore di lavoro
non può invocare il concorso di colpa della vittima, ex art. 1227 c.c., è quella in cui l’infortunio sia
avvenuto a causa di un deficit di formazione od informazione del lavoratore,
ascrivibile al datore di lavoro.

In tal caso, infatti, se è pur vero che concausa del
danno fu l’imprudenza del lavoratore, non è men vero che causa dell’imprudenza
fu la violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di istruire
adeguatamente i suoi dipendenti, e varrà dunque il principio per cui causa
causae est causa causati, di cui all’art. 40 c.p.
(Sez. L. -, Sentenza n. 30679 del 25/11/2019; Sez. L – , Sentenza n. 24629 del 02/10/2019, Rv.
655134 – 01).

1.4. Questi essendo i principi in base ai quali
stabilire se sussista, ed in che misura, un concorso di colpa del lavoratore
infortunato, ritiene questa Corte che essi non siano stati puntualmente
applicati dalla sentenza impugnata.

La Corte d’appello di Brescia, infatti, ha accertato
in punto di fatto che: -) G.F. perse la vita a causa dello scoppio di un fusto
per olio idraulico;

-) questo fusto, che normalmente si sarebbe dovuto
riempire di olio idraulico con una pompa a mano, era stato modificato
artigianalmente per consentire il riempimento per mezzo di un compressore, al
fine di velocizzare l’operazione;

-) questo intervento (che aveva comportato l’esecuzione
di saldature sul fusto) era stato la causa dello scoppio (così la sentenza
impugnata, p.S);

-) il datore di lavoro non aveva dimostrato di avere
consegnato al lavoratore la “procedura operativa scritta” che imponeva l’uso
solo di una pompa manuale per il riempimento del fusto;

-) mancava la prova che il datore avesse impartito
ai dipendenti corsi di addestramento per l’esecuzione delle operazioni di
travaso dell’olio idraulico;

-) mancava la prova che l’esecuzione dei lavori di
saldatura sul fusto fosse stata una autonoma iniziativa del lavoratore, ignota
alla società datrice di lavoro;

-) infine, quel che più rileva, la Corte d’appello
ha accertato che la società S. 2 s.r.l. aveva “omesso i necessari, doverosi e
dovuti, continuativi controlli delle attrezzature aziendali (…) ed altresì
delle necessarie opere e controlli volti a garantire la sicurezza nei locali
aziendali” (così la sentenza impugnata, pp. 10-11).

La Corte d’appello ha dunque accertato in punto di
fatto che il datore di lavoro non aveva eseguito i doverosi controlli sui
macchinari, non aveva fornito le opportune istruzioni al lavoratore, e non gli
aveva impartito alcun corso di formazione per quel tipo di lavorazione.
Ricorrevano dunque nel caso di specie, secondo quanto accertato in fatto dallo
stesso giudice di merito, tutte e tre le ipotesi sopra elencate (par.
1.3.2.1.-1.3.2.3.) in cui l’eventuale imprudenza del lavoratore degrada a mera
occasione dell’infortunio.

La sentenza impugnata ha dunque effettivamente
violato l’art. 1227 c.c., facendone
applicazione in una fattispecie cui mancava il nesso di causalità tra la
condotta della vittima e l’infortunio.

1.5. La sentenza impugnata va dunque cassata con
rinvio alla Corte d’appello di Brescia, la quale nel riesaminare l’appello
applicherà il seguente principio di diritto:

“Nel caso di infortunio sul lavoro, deve escludersi
la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’art. 1227, comma primo, c.c., quando risulti che
il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di
sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito l’ordine, nell’esecuzione
puntuale del quale si sia verificato l’infortunio; od ancora abbia trascurato
di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione
sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l’eventuale condotta imprudente
della vittima degrada a mera occasione dell’infortunio, ed è perciò
giuridicamente irrilevante”.

2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di
ricorso restano assorbiti.

3. Col quinto motivo i ricorrenti lamentano che
erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto nuova, e quindi inammissibile,
la domanda da essi proposta di risarcimento del danno “tanatologico” patito
dalla vittima primaria, da essi acquisito jure haereditario.

3.1. Il motivo è inammissibile, per più d’una
ragione:

-) in primo luogo, perché i ricorrenti – in
violazione dell’onere imposto dall’art. 366, n.
6, c.p.c. – non trascrivono né riassumono i termini in cui la domanda fu
proposta in primo grado; ovviamente quella domanda non poteva ritenersi
proposta sol perché gli attori dichiararono di agire “quali eredi” della
vittima, dal momento che il danno di cui si chiede il ristoro deve essere
concretamente descritto nei suoi aspetti materiali;

-) in secondo luogo, il motivo è inammissibile ex art. 360 bis, n.1 c.p.c. nella parte in cui
pretende il risarcimento del danno da perdita del diritto alla vita patito
dalla vittima primaria, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite con la
sentenza n. 15350 del 2015, che i ricorrenti contestano senza fare alcuno serio
sforzo interpretativo per superarla;

-) in terzo luogo, sono gli stessi ricorrenti ad
affermare che “manca una prova idonea e convincente del fatto che la vittima
non si sia resa conto della fine della sua vita, fatto che era loro onere
allegare e provare.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità
saranno liquidate dal giudice del rinvio.

 

P.Q.M.

 

(-) accoglie il primo motivo di ricorso;

(-) dichiara assorbiti il secondo, il terzo ed il
quarto motivo di ricorso; (-) dichiara inammissibile il quinto motivo di
ricorso;

(-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 maggio 2020, n. 8988
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