Il trattamento differenziato degli ex medici condotti rispetto al restante personale medico è legittimo. Il principio di parità di trattamento non costituisce parametro per giudicare sulle eventuali diversificazioni operate in sede di contrattazione.
Nota a Cass. (ord.) 4 maggio 2020, n. 8449
Maria Novella Bettini
“Gli ex medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le A.S.L., in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dall’art. 110 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con la A.S.L., tra cui l’indennità di specificità medica”.
È quanto afferma la Corte di Cassazione (ord. 4 maggio 2020, n. 8449, in conformità al giudizio di merito – App. Bari – ed all’orientamento giurisprudenziale consolidato: v. fra tante, Cass. n. 29625/2019, Cass. n. 28833/2018, Cass. n. 16303/2017) in relazione al ricorso di un ex medico condotto che aveva chiesto la condanna dell’ASL al pagamento delle somme asseritamente dovute a titolo di indennità di specificità medica, ai sensi dell’art. 54 del CCNL 5 dicembre 1996 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.
La Corte precisa che agli ex medici condotti, che non abbiano optato per il rapporto esclusivo, rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale non può applicarsi il principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 D.LGS. n. 165/2001, poiché essi rivestono una posizione giuridica differenziata rispetto agli altri medici.
Nello specifico, gli ex medici condotti, sulla base di una loro libera scelta, sono titolari di un doppio rapporto, convenzionale e dipendente. Di qui, la scelta razionale della contrattazione collettiva di mantenere il trattamento retributivo onnicomprensivo originariamente previsto dal D.P.R. n. 270/1987.
Tale opzione contrattuale va rispettata poiché il principio di parità di trattamento (di cui all’art. 45, D.LGS. n. 165/2001) se, da una parte, vieta al datore di lavoro pubblico di riconoscere trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, dall’altra, “non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contrattazione”.
La stessa Corte territoriale aveva peraltro ritenuto decisivo ed assorbente il fatto che l’originario ricorrente avesse optato, nel transitare alle dipendenze della ASL, per il trattamento economico onnicomprensivo di cui all’art. 110 D.P.R. n. 270/1987, cui la successiva contrattazione collettiva aveva escluso si dovessero aggiungere ulteriori emolumenti.
Tale disposizione (che si giustifica dal punto di vista sistematico con la diversità degli obblighi di servizio e le diverse potenzialità di produzione di reddito consentite dal mantenimento di rapporti convenzionali fino a 1400 assistiti), attribuisce agli ex medici condotti che non abbiano optato per il “tempo pieno” o il “tempo definito” un trattamento del tutto peculiare, “omnicomprensivo”, che esclude l’aggiunta di ulteriori emolumenti, anche se legati all’anzianità di servizio (v. Cass. n. 16303/2017, cit., Cass. n. 163202/2017; Consiglio di Stato n. 4769/ 2013).
Peraltro, con riguardo all’individuazione dei criteri di “riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata…”, non è stato riconosciuto il diritto degli ex medici condotti a percepire l’indennità in questione, né le amministrazioni si sono impegnate a liquidare l’indennità stessa con efficacia retroattiva, essendosi previsto solo uno stanziamento di somme, da ripartire secondo criteri che il Ministero competente avrebbe dovuto individuare con finalità perequative e che, allo stato, non risultano precisati (v. art. 1, co. 456, L. n. 205/2017 e Cass. n. 29625/2019, cit.).