Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 maggio 2020, n. 8945

Cartella esattoriale, Omessi contributi alla gestione
commercianti e relative sanzioni, Attività di amministratore svolta in via
prevalente, Iscrizione alla Gestione separata, Esigenza di verificare la
sussistenza in concreto dei presupposti necessari per l’iscrizione alla
Gestione Commercianti da parte dell’Inps, Presupposto imprescindibile è lo
svolgimento di un’attività commerciale, Non sufficiente la qualità di
amministratore a far sorgere l’obbligo di iscrizione

 

Rilevato

 

che la Corte di Appello di Bologna, con sentenza
depositata in data 7.5.2013, ha respinto il gravame interposto dall’INPS, in
proprio e quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei
propri crediti S.C.C.I. S.p.A., nei confronti di D.T., avverso la pronunzia del
Tribunale di Piacenza n. 37/2008, con la quale era stata annullata la cartella
esattoriale opposta, avente ad oggetto la somma di Euro 2.289,46, da
corrispondere all’INPS a titolo di omessi contributi alla gestione commercianti
e relative sanzioni, previo accertamento della insussistenza del credito
vantato, in quanto l’attività svolta dal T., 
in via prevalente, era quella di amministratore della P. S.r.l., avente
ad oggetto la gestione di esercizi commerciali (bar, ristoranti, alberghi,
pasticcerie), per la quale lo stesso era già iscritto alla gestione separata ai
sensi della I. n. 335 del 1995;

che la Corte di merito, per quanto ancora di rilievo
in questa sede, ha osservato che, «essendo possibile la coesistenza di una
duplice iscrizione in gestioni diverse, tale possibilità impone l’esigenza di
verificare la sussistenza in concreto dei presupposti necessari per
l’iscrizione alla c.d. Gestione Commercianti e della conseguente debenza dei
contributi oggetto della richiesta da parte dell’INPS, con la precisazione che
proprio l’Istituto è onerato della relativa prova. Tale accertamento deve
essere fatto sulla base del disposto di cui all’art.
1, comma 203, della I. n. 662 del 1996 che, per il socio di S.r.l., prevede
la necessità della sua partecipazione personale al lavoro aziendale con
carattere di abitualità e prevalenza», ed altresì che <<l’appello non ha
potuto trovare accoglimento, perché l’appellante non ha fornito prova alcuna
della sussistenza nel caso di specie dei requisiti normativamente richiesti per
la pretesa iscrizione obbligatoria alla Gestione Commercianti da parte del T.»;

che per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS,
in proprio e quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei
propri crediti S.C.C.I. S.p.A., articolando un motivo, cui resiste con
controricorso D.T.;

che sono state comunicate memorie, ai sensi dell’art. 380-bis del codice di rito, nell’interesse
del T.;

che il P.G. non ha formulato richieste

 

Considerato

 

che, con il ricorso, si censura, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 203
e 208, della I. n. 662 del 1996, così come
interpretato dall’art. 12, comma 11,
del D.I. n. 78 del 2010, conv. in I. n. 122
del 2010, in relazione all’art. 2697 c.c.,
ed in particolare, si deduce che la conclusione cui è pervenuta la Corte di
merito non può condividersi, in quanto porrebbe in essere una inaccettabile
commistione tra le funzioni di amministratore di una S.r.l. e l’attività dello
stesso socio lavoratore all’interno della medesima società, senza considerare
che, nel caso di specie, il problema è quello di stabilire quando l’attività
prestata sia riferibile alla carica di amministratore, per la quale l’obbligo
assicurativo sussiste verso la gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della I. n. 335 del
1995, e quando, invece, integri una prestazione d’opera, come tale
assoggettabile all’obbligo assicurativo verso la gestione commercianti, a
condizione della connpresenza dei requisiti previsti dal comma 203 dell’art. 1 della I. n.
662 del 1996;

che il motivo non è fondato; ed invero, la Corte di
merito – premesso che le S.U. della Suprema Corte, con la sentenza n. 3240/2010, «intervenute sulla
problematica del rapporto tra la regola di concorrenza e non esclusività
prevista dalla gestione separata e la regola di unicità e prevalenza stabilita
dalla legge sulla gestione commercianti, aderiscono alla tesi dell’unicità,
secondo la quale, nel concorso tra attività operativa e posizione di
amministratore, al socio amministratore di s.r.l. si applica l’obbligo di
iscrizione in un’unica gestione, ovvero quella relativa all’attività
prevalente» – sottolinea che il disposto dell’art. 12, comma 11 del D.I. n. 78 del
2010, conv. in I. n. 122 del 2010, non
abbia, in realtà, determinato il totale superamento dei principi di cui alla
citata sentenza e, soprattutto, non abbia introdotto ipso facto l’obbligatorietà
dell’iscrizione anche alla Gestione Commercianti per il soggetto che svolga
personalmente sia attività lavorativa in azienda, sia attività di
amministratore di quest’ultima;

che, come condivisibilmente osservato dai giudici di
merito, per effetto di tale norma, non è più necessario stabilire se, in
applicazione del comma 208 della I. n. 662 del 1996,
sia prevalente l’attività professionale prestata quale amministratore o
l’attività di lavoro aziendale prestata come socio, perché, alla stregua dello
ius superveniens, il principio di prevalenza previsto dal comma 208 è
formulabile soltanto con riferimento all’esercizio in forma di impresa di più
attività autonome e, al di fuori di tale ipotesi, vige il principio generale in
base al quale colui che esercita più attività assoggettate a contribuzione deve
iscriversi a tutte le gestioni e versare ad ognuna i relativi contributi; e,
pertanto, «essendo possibile la coesistenza di una duplice iscrizione in
gestioni diverse, tale possibilità impone l’esigenza di verificare la
sussistenza in concreto dei presupposti necessari per l’iscrizione alla c.d.
Gestione Commercianti e della conseguente debenza dei contributi oggetto della
richiesta da parte dell’INPS, con la precisazione che proprio l’Istituto è
onerato della relativa prova. Tale accertamento deve essere fatto sulla base
del disposto di cui all’art. 1,
comma 203, della I. n. 662 del 1996 che, per il socio di S.r.l., prevede la
necessità della sua partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere
di abitualità e prevalenza>>;

che non si configurano le censure sollevate
dall’Istituto ricorrente, in quanto i giudici di seconda istanza hanno
precisato che, anche se la citata sentenza n. 3240/2010 ha fornito una
interpretazione dell’art. 1,
comma 208, della I. n. 662 del 1996, successivamente disattesa dalla
menzionata norma di interpretazione autentica, non può, comunque, escludersi la
persistenza della validità di quanto ulteriormente affermato in tale pronunzia
relativamente agli elementi che valgono a distinguere per il socio l’attività
di amministratore da quella di partecipazione personale e prevalente (rispetto
agli altri fattori produttivi) al lavoro aziendale, <<visto che l’obbligo
di iscrizione alla c.d. Gestione Commercianti, anche sulla base della norma di
interpretazione autentica, sorge solo se si accerta in concreto la
partecipazione personale di tale socio al lavoro aziendale con carattere di
abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi»
(cfr., ex plurimis, e di recente, Cass. nn.
18281/2019; 10426/2018);

che, pertanto, la Corte territoriale è pervenuta
alla decisione oggetto del presente giudizio uniformandosi agli ormai
consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del
tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene –
ed ai quali, ai sensi dell’art. 118 Disp. att.
c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 5210/2017; 3835/2016)
-, secondo cui «il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla Gestione
Commercianti è lo svolgimento di un’attività commerciale», conformemente a
quanto previsto dalla I. n. 662
del 1996, all’art. 1, comma 203, che ha sostituito il testo dell’art. 29 della I. n. 160 del 1975,
in materia di requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella
gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali; per cui, con
riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far
sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti
attività commerciali, essendo, appunto, necessaria anche la partecipazione
personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;

che è compito del giudice di merito accertare la
sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza ed altresì
l’assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’Istituto previdenziale, «ai
cui finì assumono rilevanza la complessità dell’attività, la presenza di
dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte» (cfr., per
tutte, Cass. n. 8613/2017);

che, esaminate le risultanze probatorie, la Corte territoriale
ha concluso che «l’appello non ha potuto trovare accoglimento, perché
l’appellante non ha fornito prova alcuna della sussistenza nel caso di specie
dei requisiti normativamente richiesti per la pretesa iscrizione obbligatoria
alla Gestione Commercianti da parte del T.»;

che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va
respinto;

che le spese del presente giudizio, liquidate come
in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla
data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00,
di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed
accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello
stesso articolo 13.

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