Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2020, n. 9345

Tributi, Dichiarazione dei sostituti d’imposta,
Amministrazione Comunale, Controllo formale ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973
– Versamento ritenute, Prova, Attestazioni di pagamento autenticate dal
segretario comunale, Validità

 

Fatti di causa

 

Il Comune di V., a seguito di controllo formale
della dichiarazione dei redditi cui l’Amministrazione finanziaria aveva
proceduto ai sensi dell’art. 36-bis
del d.P.R. n. 600 del 1973, riceveva la notifica della cartella di
pagamento n. 071 2010 0114348617, mediante la quale l’Ente impositore
richiedeva il pagamento della somma di € 613.071,78, in relazione all’anno
2006, per omesso versamento di ritenute, operate su lavoro dipendente e
assimilato, nonché su lavoro autonomo e indennità.

Avverso la cartella esattoriale proponeva
impugnazione l’Ente territoriale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
di Napoli che l’accoglieva, osservando che il Comune aveva prodotto copia delle
attestazioni di pagamento autenticate dal Segretario Comunale e perciò da
considerarsi valide a tutti gli effetti fino a querela di falso, avendo il
ricorrente trasmesso gli atti originali alla Prefettura, e comunque perché, ai
sensi dell’art. 6, comma 4, della
legge n. 212 del 2000, non potevano essere richiesti al Comune documenti
che fossero già in possesso di Pubbliche Amministrazioni indicate dal
contribuente.

Avverso la decisione assunta dalla CTP era proposta
impugnazione dall’Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione Tributaria
Regionale della Campania, che accoglieva il ricorso. Rilevava il giudice
dell’appello che agli atti di causa risultavano allegate soltanto copie
autenticate di ricevute di versamento, di cui provvedeva a riportare gli
estremi (data e importo) ed osservava che “mancando gli originali non
possono essere documenti atti a dimostrare gli effettivi versamenti”, ed
altrettanto doveva affermarsi in ordine ai mandati di pagamento versati in
atti, peraltro atti interni all’amministrazione. In conseguenza rigettava
l’originario ricorso proposto dal contribuente.

La sentenza adottata dalla CTR di Napoli è stata
impugnata per Cassazione dal Comune di V., che si è affidato a quattro motivi
di gravame. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

 

Ragioni della decisione

 

1.1. – Con il primo motivo di ricorso, proposto ai
sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc.
civ., il contribuente critica l’impugnata CTR per essere incorsa nel vizio
di nullità della sentenza, non avendo rilevato che l’avviso di trattazione
dell’udienza non è mai stato notificato al Comune di V., il quale è stato
pertanto leso nel suo diritto di difesa, rimanendo escluso dal contraddittorio.

1.2. – Mediante il secondo mezzo d’impugnazione,
anch’esso introdotto ai sensi dell’art. 360, comma
primo, n. 4, cod. proc. civ., il Comune di V. censura la decisione assunta
dalla CTR per essere incorsa nella nullità della sentenza in conseguenza della
violazione dell’art. 31 del
d.lgs. n. 546 del 1992 perché, anche a voler ritenere pervenuta una
notifica dell’avviso di trattazione dell’udienza al contribuente, poiché la
cartolina che avrebbe accompagnato la notifica dell’avviso riporta due timbri,
ed il secondo indica la data del 9.10.2012, la notifica sarebbe comunque
tardiva, perché recapitata meno di trenta giorni prima della trattazione della
causa innanzi alla CTR, avvenuta in data 7.11.2012.

1.3. – Con il terzo motivo di impugnazione, che
indica di proporre ai sensi dell’art. 360, comma
primo, n. 3, cod. proc. civ., il Comune di V. contesta alla decisione
assunta dalla CTR della Campania il “vizio di ultrapetizione in violazione
dell’art. 112 c.p.c.)” (ric., p. 11), per
aver ritenuto la inefficacia o invalidità delle copie autenticate delle
ricevute dei versamenti effettuati, mai contestata dall’Amministrazione
finanziaria.

1.4. – Mediante il quarto mezzo di impugnazione,
introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.
3 cod. proc. civ., il contribuente lamenta la violazione o falsa
applicazione degli artt. 18
del d.P.R. n. 445 del 2000, e 2714 ss. cod.
civ., per avere la CTR ritenuto che le copie delle ricevute di versamento
autenticate dal Segretario comunale, e versate in atti, fossero inidonee a
fornire prova dell’effettivo versamento delle ritenute operate, peraltro in
assenza della proposizione di querela di falso ad opera dell’Ente impositore.

2.1. – 2.2. – Il Comune di V., mediante il suo primo
e secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante
la loro stretta connessione, contesta la nullità della impugnata sentenza
adottata dalla CTR per non aver ricevuto la notifica di fissazione dell’udienza
innanzi al giudice dell’appello, ed essere stato in conseguenza pregiudicato
nel diritto alla difesa, non avendo potuto accedere al contraddittorio, e
comunque perché la notifica, anche a voler ritenere che abbia raggiunto la
parte, sebbene la relata non risulti compilata, risulterebbe in ogni caso
tardiva.

In considerazione della natura procedurale del vizio
contestato, questa Corte ha ritenuto di dover accedere al fascicolo processuale
ed ha potuto riscontrare che risulta effettivamente allegata in atti la copia
di una relata di notifica, riferita alla comunicazione della data di
trattazione dell’udienza innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che
però non appare affatto compilata. Come riferito dal Comune, l’avviso di
trattazione riporta sul fronte due timbri, il secondo indica la data del
9.10.2012, e la notifica sarebbe comunque tardiva, perché pervenuta meno di
trenta giorni prima della trattazione della causa innanzi alla CTR, avvenuta in
data 7.11.2012. Sembra allora opportuno rammentare come le stesse Sezioni Unite
abbiano da tempo chiarito che “in tema di contraddittorio nel processo
tributario, ai sensi dell’art.
17, comma primo, del d.lgs. n. 546 del 1992, la comunicazione dell’avviso
di trattazione della causa, ex artt.
31 e 61 del d.lgs.
cit., deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto,
presso quest’ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto,
la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del
contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi
sono da considerare come del tutto nulli”, Cass.
S.U., 22.6.2011, n. 13654.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso appaiono
pertanto fondati, non rinvenendosi in atti la prova della notifica dell’avviso di
trattazione dell’udienza al Comune di V..

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso rimangono
assorbiti in conseguenza della decisione adottata.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto, e la
sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi di impugnazione
accolti, assorbiti i mezzi di ricorso ulteriori, con rinvio alla Commissione
Tributaria Regionale della Campania che, in diversa composizione, procederà a
rinnovare il giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a
regolare le spese di lite del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso
introdotti dal Comune di V., in persona del Sindaco, legale rappresentante pro
tempore, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti, assorbiti
gli ulteriori, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli perché
proceda a rinnovare il giudizio, provvedendo anche a disciplinare le spese del
giudizio di legittimità.

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