Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 aprile 2020, n. 8256

Contratto di appalto per servizi di pulizia, Lavoratore
stabilmente inserito nelle squadre tecniche della società committente,
Assegnazione a mansioni diverse da quelle oggetto dell’appalto, Effettivo
datore di lavoro

 

Fatti di causa

 

1. La Corte di appello di Napoli, in accoglimento
del ricorso proposto da E.R. ha riformato la sentenza del Tribunale della
stessa città e – nel premettere che tra la S. s.r.l. (poi S.A.E.S. s.p.a.) di
cui il R. era dipendente e T. s.p.a. non era mai intercorso un contratto di
somministrazione, ma, piuttosto, un contratto di appalto per servizi di pulizia
del materiale rotabile ed attività collegate – ha accertato che il R. non era
mai stato adibito ai compiti di pulizia oggetto dell’appalto ma aveva invece
sempre coadiuvato i dipendenti di T. nello svolgimento di operazioni tecniche
di manutenzione riisultando stabilmente inserimento nelle squadre tecniche
della società committente che, nell’esercizio del potere conformativo proprio
del datore di lavoro, lo aveva assegnato a mansioni diverse da quelle oggetto
dell’appalto risultandone così dimostrata la reale qualità di effettivo datore
ed irrilevante la circostanza che il R. nel corso della prestazione indossasse
la divisa della S.A.E.S. o che venisse da questa pagato.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre T.
s.p.a. che articola quattro motivi ai quali resiste il R. con controricorso. La
ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.

 

Ragioni della decisione

 

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la
nullità della sentenza ex art. 112 e 132 n. 4 cod. proc. civ.. Sostiene la ricorrente
che senza alcuna spiegazione e giustificazione è stato irritualmente allargato
l’oggetto della domanda ad un arco temporale più ampio di quello dedotto.
Deduce infatti che il rapporto tra T. s.p.a. e la S.A.E.S. s.p.a. ha avuto inizio
nel 2006 ed è cessato nel 2009 e dunque il periodo antecedente, rispetto al
quale genericamente è ricordata in ricorso una successione di contratti con
altre società di somministrazione, non poteva essere preso in considerazione ai
fini della ricostruzione dell’unico rapporto di lavoro sin dal 1999.

4. La censura è infondata.

4.1. La sentenza esamina esclusivamente il rapporto
intercorso con la S.A.E.S. s.p.a. ed esclude, con accertamento in fatto che in
questa sede non è più censurabile, che il R. abbia mai svolto i compiti
affidati in appalto alla società da T. evidenziando che al contrario era
inserito stabilmente nelle squadre tecniche della società.

4.2. Nel compiere tale accertamento la Corte non
prende specificatamente in esame le mansioni svolte prima dell’assunzione
dell’appalto da parte della società SAES e non ne menziona affatto l’esistenza.
Riferisce la sentenza che il R. “ha sempre lavorato collaborando con una
squadra di tecnici dipendenti di T.” e che non ha “mai espletato le
mansioni di pulizia previste nell’appalto” ma con tali espressioni non
mostra affatto di aver preso in esame periodi antecedenti l’appalto intercorso
con la SAES s.p.a..

4.3. Né dal ricorso è possibile evincere con
esattezza quali fossero le allegazioni del ricorrente in primo grado ed era
onere della società riprodurne il contenuto in modo tale da consentire alla
Corte una verifica dell’ambito della censura formulata.

4.4. In tema di ricorso per cassazione, ai fini
dell’ammissibilità del motivo con il quale si lamenta un vizio del procedimento
(art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)
per erronea individuazione del “chiesto” ex art. 112 cod. proc. civ. affermandosi
l’insussistenza della domanda con l’estensione poi accolta, è necessario che il
ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell’impugnazione,
indichi le espressioni con cui detta deduzione è stata formulata nel giudizio
di merito, non potendo a tal fine limitarsi a generici ed insufficienti
richiami a atti e documenti di primo grado di cui non è riprodotto il contenuto
essenziale.

5. Con il secondo motivo di ricorso e dedotta la
violazione degli artt. 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28 d.lgs. 276/2003 e la falsa applicazione art. 29 stesso decreto
legislativo. Sostiene la ricorrente che nella sentenza, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sarebbe stata mutata la
domanda e si sarebbe ritenuto che sulla base delle allegazioni contenute nel
ricorso si potesse esaminare la domanda in termini di violazione della
disciplina degli appalti invece che, come allegato come una somministrazione
irregolare. Si tratta di domanda radicalmente diversa perché ontologicamente
diversi sono gli istituti della somministrazione dell’appalto.

6. La censura è infondata.

6.1. Premesso che la stessa società oggi ricorrente
ha opposto in giudizio che non si trattava di somministrazione ma di appalto
che, comunque, era lecito, rileva il Collegio che il bene della vita chiesto
era la costituzione del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze di T. s.p.a.
ed i fatti allegati al ricorso dal R. potevano essere qualificati dalla Corte
di appello secondo lo schema normativo corretto ed agli stessi aderente senza
che per questo il giudice incorresse in una errata interpretazione delle norme
o in una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato.

6.2. La Corte ha correttamente evidenziato quali
sono le differenze tra il contratto di appalto e quello di somministrazione ed
ha accertato in concreto che il rapporto tra le due società era regolato da un
appalto di servizi, salvo poi in concreto escludere che l’attività svolta dal
R. – dipendente della società appaltatrice – fosse effettivamente riferibile
all’appalto ritenendo dimostrato invece uno stabile inserimento del lavoratore
nell’organizzazione della committente e traendone le necessarie conseguenze previste
dalla legge, che è il giudice ad applicare sulla base dei fatti che gli sono
allegati in giudizio e risultano nello stesso dimostrati.

7. Anche il terzo motivo di ricorso, con il quale è
denunciata la violazione e falsa applicazione art. 1 I. 1369 del 1960 e
dell’art. 29 d.lgs. 276 del 2003
in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod.
proc. civ., non può essere accolto.

7.1. Osserva la ricorrente che la sentenza
applicherebbe la disciplina dettata per gli appalti illeciti che non può
estendersi ad una domanda con la quale si denuncia la nullità del contratto di
somministrazione. Inoltre errerebbe nel richiamare la disciplina della legge n. 1369 del 1960 laddove invece la
fattispecie sarebbe semmai regolata invece dal d.lgs.
n. 276 del 2003, ratione temporis applicabile al caso concreto. Infine, in
ogni caso, il discrimine tra appalto lecito ed illecito andrebbe ravvisato
nella presenza o meno dell’organizzazione della forza lavoro da parte
dell’impresa appaltatrice e nella gestione e controllo della forza lavoro,
sicché c’è appalto genuino se c’è assunzione del rischio d’impresa e della
responsabilità dell’organizzazione dei mezzi ed esercizio dei poteri datoriali
mentre il controllo tecnico sul corretto svolgimento delle attività relative al
regolare funzionamento dell’impianto può appartenere al committente e non
interferisce con i poteri di gestione che appartengono all’appaltatore.

7.2. Tuttavia le suggestive osservazioni della
ricorrente sono superate dalla circostanza di fatto accertata dalla Corte che
il rapporto tra le parti ha avuto un inizio ben più risalente di quello che la
società oggi pretende di affermare e la Corte di merito si è attenuta
esattamente ai principi più volte affermati da questa Corte che esclude la
liceità dell’appalto ove l’appaltatore metta a disposizione del committente una
prestazione lavorativa, mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa
del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione
della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale
organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo
autonomo (cfr. Cass. 05/10/2002 n. 14302 e recentemente Cass.25/10/2018 n.
27105).

8. Il quarto motivo di ricorso, con il quale è
denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione
all’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. deve essere anch’esso rigettato.

8.1. La Corte territoriale non trascura affatto di
considerare che vi erano altri servizi connessi a quelli di pulizia oggetto
dell’appalto ed anzi prende in considerazione le attività collegate per
escludere che il R. vi sia stato adibito accertando che svolgeva compiti
funzionali alle attività delle squadre tecniche prendendo i materiali dal
magazzino e portandoli ai tecnici. Da tale accertamento in fatto trae il convincimento
dell’esercizio da parte di T. di un potere direttivo ed organizzativo nei
confronti del lavoratore caratteristico appunto del datore di lavoro.

9. In conclusione, per le ragioni esposte, il
ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio, liquidate in
dispositivo, vanno pose a carico della società soccombente e distratte in
favore dell’avvocato che se ne è dichiarato anticipatario.

9.1. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, poi, va dato atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma
dell’art. 13 comma 1 bis del
citato d.P.R., se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che si liquidano in € 4.000,00 per compensi
professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli
accessori dovuti per legge.

Spese da distrarsi in favore dell’avvocato che se ne
è dichiarato antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato
d.P.R., se dovuto.

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