Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 maggio 2020, n. 9501

Tributi, IRPEF, Tassazione separata, TFR, Anticipazioni
erogate in anni precedenti, Cartella di pagamento, Decadenza dell’Ufficio dal
potere di accertamento

 

Rilevato che

 

Il contribuente ha impugnato una cartella di
pagamento relativa a tributi dell’anno di imposta 2008 a titolo di saldo Irpef
per somme soggette a tassazione separata, ricevute a titolo di trattamento di
fine rapporto;

la CTP di Roma ha rigettato il ricorso e la CTR del
Lazio, con sentenza del 16 aprile 2018, ha rigettato l’appello del
contribuente, rilevando come nell’importo soggetto a tassazione separata
dovessero essere ricomprese somme corrisposte al contribuente negli anni 2000 e
2002 a titolo di anticipazioni sul TFR, il cui termine decorre dalla
liquidazione definitiva del TFR; ha, inoltre, ritenuto il giudice di appello
inammissibili le questioni di errori di calcolo in quanto eccezioni nuove,
rigettando in ogni caso tali questioni nel merito;

propone ricorso per cassazione il contribuente con
due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio;

la proposta del relatore è stata comunicata,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ.

 

Considerato che

 

con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi
dell’art. 360, comma l, n. 3 cod. proc. civ.,
violazione dell’art. 43 d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, avendo la CTR erroneamente omesso di dichiarare la
decadenza in cui era incorsa l’Agenzia delle Entrate laddove aveva incluso, a
seguito di controllo automatizzato ex art.
36-bis d.P.R. cit., nel calcolo definitivo del trattamento di fine rapporto
per l’anno 2008 anche le somme che erano state corrisposte al contribuente per
lo stesso titolo negli anni 2000 e 2002 con riguardo a dichiarazioni presentate
dal sostituto d’imposta negli anni 2001 e 2003; deduce, in relazione a tali
riprese, la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento;

la censura è fondata;

la giurisprudenza di legittimità, in tema di
riscossione delle imposte sui redditi e di imposte sul valore aggiunto, ha
affermato che l’art. 1, comma 5-bis,
del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella I. 31 luglio 2005, n. 156, ha fissato i termini di
decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa
tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, e sostituendo il
comma 2 dell’art. 36 d.lgs. 26
febbraio 1999, n. 46 con l’art. 5-ter, ha stabilito che, per le somme che
risultano dovute a seguito di attività di liquidazione delle dichiarazioni, la
cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo per le dichiarazioni da presentarsi entro
il 31 dicembre 2001, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione per quelle presentate entro il 31 dicembre 2002 (Cass., Sez. V, 3 marzo 2006, n. 4745; Cass. Sez. V, 16 novembre 2011, n. 24048; Cass., Sez. V, 9 luglio 2014, n. 15661

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 maggio 2020, n. 9501
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