Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 maggio 2020, n. 9778

Risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità,
Demansionamento, Inammissibile il frazionamento della tutela giurisdizionale
con la proposizione di più domande, Sindacato in sede di legittimità, Mancata
indicazione del giudice di merito dei criteri per determinare l’entità del
danno

 

Rilevato che

 

1. La Corte di appello di Salerno, in parziale
accoglimento del ricorso proposto da C.G., confermata nel resto la sentenza del
Tribunale della stessa città, ha condannato T.I. s.p.a. a corrispondergli la
somma di € 20.000,00 oltre accessori dovuti per legge a titolo di risarcimento
del danno non patrimoniale alla professionalità patito per effetto del
demansionamento protrattosi dal 18.4.2002 in poi.

2. La Corte di merito ha rammentato che con sentenza
della Cassazione n. 5801 del 2015 era divenuta definitiva la sentenza che aveva
accertato il demansionamento del lavoratore ed aveva liquidato equitativamente
il danno per l’effetto subito.

2.1. Ha evidenziato che la Cassazione aveva chiarito
che in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito già
verificatosi nella sua completezza non era ammissibile il frazionamento della
tutela giurisdizionale con la proposizione di più domande neppure mediante
riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento.

2.2. Ha poi accertato che il fatto generatore del
danno era l’ulteriore demansionamento sofferto dopo l’aprile del 2002 e sino
alla data del deposito del ricorso in relazione al quale il G. aveva reclamato
anche il risarcimento del danno alla professionalità sofferto dal 2000 in poi
ed aveva chiesto che venisse accertato e liquidato anche il danno morale,
biologico,da mobbing e da perdita di chance (quantificati rispettivamente, nel
35% delle retribuzioni medio tempore maturate, in € 15.000,00 in relazione alla
diffusione di dati sensibili, € 100.000,00 per il danno da mobbing e, per la
perdita di chance nella differenza tra la retribuzione di V livello percepita e
quella di VI che avrebbe potuto conseguire).

2.3. Pur ritenuta ammissibile la domanda
complessivamente proposta, tuttavia la Corte ha rigettato quella intesa ad
accertare l’esistenza di un ulteriore demansionamento dal 2002 al deposito del
ricorso con obbligo della T. di assegnarlo a mansioni corrispondenti a quelle
descritte nel sesto livello del c.c.n.l. osservando che le stesse erano coperte
dal giudicato già formatosi nel precedente giudizio. Ha respinto la domanda di
risarcimento del danno biologico essendo stata esclusa dalla consulenza
disposta in giudizio l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi accertati
ed il demansionamento denunciato.

2.4. Ha del pari rigettato la domanda di
risarcimento del danno conseguente alla diffusione di dati sensibili osservando
che non erano state allegate concrete situazioni di disagio, imbarazzo e timore
quale conseguenza della diffusione di informlioni relaative alla sua salute.

2.5. Ha accolto invece la domanda di condanna al
risarcimento del danno alla professionalità sul rilievo che era incontestata la
sua rimozione dall’incarico senza motivo e la protratta inattività alla quale
era stato costretto e tenuto conto della durata della vicenda che aveva
coinvolto il G. del tempo necessario ad acquisire nuove professionalità,
dell’elevazione professionale, dell’età relativamente giovane del lavoratore
all’epoca dei fatti e della mancata considerazione delle limitazioni fisiche,
note all’azienda, di cui era portatore ha liquidato in complessivi € 20.000,00
il danno riportato (€ 4.000,00 per ogni anno di demansionamento).

2.6. Ha escluso infine che vi fosse la prova di
altri danni risarcibili in relazione al mobbing denunciato, mancando la prova
di un intento persecutorio in capo alla datrice di lavoro.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso
C.G. affidato a due motivi. Resiste con controricorso T.I. s.p.a..

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc.civ..

 

Considerato che

 

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la
violazione degli artt. 2043 e ss. Cod. civ ed
in particolare dell’art. 2056 in relazione agli
artt. 2059 e 1223 e
ss. cod. civ., 1226 cod. civ., 420 e 345 cod. proc.
civ. e di ogni altra norma in materia di determinazione del danno anche in
via equitativa nel caso di demansionamento e di violazione dei diritti di
dignità del lavoratore.

4.1. Sostiene il ricorrente che – pur condividendo
la sentenza nella parte in cui ha accertato l’esistenza del diritto del
lavoratore al risarcimento del danno conseguente al demansionamento intervenuto
nel periodo successivo a quello oggetto del suo primo ricorso – per quanto
concerne la liquidazione del danno (€ 4000,00 per ciascun anno di attività)
sarebbe stato necessario, in adesione alla giurisprudenza della Cassazione,
utilizzare come parametro la retribuzione annua percepita percentualmente
ridotta tenuto conto dell’importanza dell’inadempimento.

4.2. Osserva il G. che la Corte di merito si sarebbe
discostata da tale percorso trascurando di esplicitare la ragione in base alla
quale è pervenuta alla quantificazione del danno non avendo dato conto della
gravità dell’inadempimento, sia sotto il profilo della sua durata che per
quanto riguarda le mansioni assegnate anche in relazione alle condizioni di
salute del lavoratore e degli ulteriori riflessi della condotta sull’equilibrio
psico fisico dello stesso.

5. Il motivo non può essere accolto.

5.1. La liquidazione equitativa, anche nella sua
forma cd. “pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento
dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché,
pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è
chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno
di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria
determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno
effettivo e dell’integralità del risarcimento (cfr. Cass. 13/09/2018 n. 22272).
Nell’ambito del danno da demansionamento è sindacabile in sede di legittimità,
come violazione dell’art. 1226 cod.civ. e, nel contempo, come ipotesi di
assenza di motivazione, di “motivazione apparente”, di
“manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione
perplessa od incomprensibile”, quando la valutazione del giudice di merito
non abbia indicato, nemmeno sommariamente, i criteri seguiti per determinare
l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al
“quantum” (cfr. Cass. 20/06/2019 n.
16595). Ove tuttavia, come nella specie, la Corte territoriale dimostri,
dandone specificatamente atto, di aver tenuto conto di una serie ben
individuata di criteri parametrici che ne hanno guidato l’individuazione della
misura del danno (nello specifico la durata del demansionamento, il tempo
necessario ad acquisire nuove professionalità, le prospettive di carriera e di
elevazione professionale, i disagi connessi alla mancata considerazione delle
condizioni fisiche del lavoratore) deve escludersi che sia incorsa nella
denunciata violazione dell’art. 1226 cod. civ.
o in un vizio motivazionale ammissibile alla luce del tenore dell’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. nel
testo novellato dalla legge n. 134 del 2012.

6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per
aver il giudice di appello limitato la condanna ai danni da dequalificazione
maturati alla data del deposito del ricorso (2009) sebbene ne fosse stata
chiesta la liquidazione all’attualità nel perdurante inadempimento della
società e senza considerare che, semmai, era onere di quest’ultima allegare e
dimostrare che l’inadempimento era cessato. Evidenzia inoltre che in corso di
causa  era stato prodotto un documento
dal quale risultava che solo il 13.6.2011 al G. era stato assegnato a nuove
mansioni impiegatizie e che perciò quanto meno fino a quel momento doveva
essergli liquidato il danno così come del pari era dovuto quello per il periodo
dal 2002 al 2004 che, erroneamente, era stato ritenuto coperto dal giudicato.

7. Anche tale motivo non può essere accolto.

7.1. La censura, in violazione dell’art. 366 primo comma n. 6 e 369 secondo comma n. 4, non è sufficientemente
specifica poiché trascura di riportare il contenuto esatto della domanda avanzata
nel primo ricorso di primo ricorso e quella del ricorso introduttivo della lite
del presente giudizio.

7.2. Affinché possa utilmente dedursi in sede di
legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un
lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione
autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le
quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro,
che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non
genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per
cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del
verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde
consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la
tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.
Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla
prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la
Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto
vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il
potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti
processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da
parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem”
agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non
essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca,
ma solo ad una verifica degli stessi (cfr. Cass. 04/07/2014 n. 15367).

8. In conclusione, per le ragioni esposte, il
ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in
dispositivo. Ai sensi dell’art. 13
comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
per il ricorso a norma dell’art.13
comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che si liquidano in € 4000,00 per compensi
professionali, €200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli
accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato
d.P.R., se dovuto.

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