Il trasferimento di una farmacia è sottoposto all’autorizzazione della PA, senza la quale rimane in vita il rapporto di lavoro con il cedente.
Nota a Cass. (ord.) 18 maggio 2020, n. 9090
Alfonso Tagliamonte
Il trasferimento di una farmacia è subordinato al riconoscimento del medico provinciale. Il provvedimento autorizzativo da parte della Pubblica Amministrazione (prima medico provinciale, ora Regione) ha valore di condizione legale sospensiva dell’effetto traslativo (come richiesto dalla L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, co. 3 e 5; v. Cass. S.U. n. 6587/1983).
Il principio è ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. 18 maggio 2020, n. 9090, conforme ad App. L’Aquila n. 735/2016), la quale precisa che il suddetto riconoscimento è finalizzato ad esercitare il controllo dei requisiti richiesti dalla stessa legge per la gestione del servizio farmaceutico, per la vendita e per ogni atto traslativo, tra vivi o “mortis causa” di una farmacia.
Esso, perciò, “non solo non consente all’acquirente prima del riconoscimento, l’esercizio della farmacia, ma neppure produce l’effetto reale del trasferimento della proprietà dell’azienda, che solo dopo il predetto atto amministrativo, avente la natura giuridica di un’autorizzazione costitutiva, si realizza con efficacia retroattiva” (in termini, Cass. n. 6050/1995; conforme, Cass. n. 12747/2014).
Laddove non si sia verificata la suddetta condizione viene, dunque meno, ex tunc, l’effetto traslativo. Inoltre, permane in vita il rapporto di lavoro con il cedente (sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione – v. Cass. n. 5998/2019), mentre risulta instaurato in via di mero fatto quello svoltosi medio tempore con il (già e non più) cessionario alle cui dipendenze il lavoratore abbia materialmente continuato a lavorare. Da tale rapporto “derivano effetti giuridici e, in particolare, la nascita degli obblighi gravanti su qualsiasi datore di lavoro che utilizzi la prestazione lavorativa nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale” (v. Cass. n. 21161/2019).
La prestazione di fatto svolta a favore di un soggetto mai divenuto in via di diritto cessionario della farmacia non comporta, pertanto, l’operatività della regola della responsabilità solidale del cessionario con il cedente ex art. 2112, co. 2 c.c. “per i debiti contratti dal secondo durante il rapporto di lavoro svoltosi anteriormente al contratto di cessione, rimasto giuridicamente inefficace per il mancato avveramento della condizione cui era sottoposto”. In altre parole, il cedente deve ritenersi unico soggetto titolare della farmacia e dunque obbligato per i crediti di lavoro dei propri dipendenti, non operando il principio di solidarietà previsto dall’art. 2112 c.c., il quale richiede un valido ed efficace atto di cessione di azienda (presupposto insussistente nella fattispecie).
Legenda
L’art. 12, L. n. 475/1968, recita:
“è consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità (1).
Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.
Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.
Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all’assegnazione di un’altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall’atto del trasferimento.
A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l’esercizio ceduto è tenuto a segnalare l’avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.
Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità.
Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un’altra farmacia senza dovere superare il concorso per l’assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un’altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l’acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall’autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l’anno precedente l’acquisto, ovvero abbia conseguito l’idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori (2).
Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all’albo professionale, che abbia conseguito l’idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall’autorità sanitaria competente (3).
Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all’autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa (4).
Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall’autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull’effettivo svolgimento della pratica professionale (5).
Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l’azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.
Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell’albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l’esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore (6) (7).
(1) Comma sostituito dall’articolo 8, co.1, D.LGS. 8 agosto 1991, n. 258 .
(2) Comma sostituito dall’art. 6, co. 1, L. 22 dicembre 1984, n. 892 e, successivamente, dall’art. 13, co. 1, L. 8 novembre 1991, n. 362.
(3) Comma inserito dall’art. 6, co. 1, L. 22 dicembre 1984, n. 892.
(4) Comma inserito dall’art. 6, co. 1, L. 22 dicembre 1984, n. 892.
(5) Comma inserito dall’art. 6, co. 1, L. 22 dicembre 1984, n. 892.
(6) A norma dell’art.7, co. 4-quater, D.L. 1° dicembre 2014, n. 192, conv., con mod., dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, l’efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui al presente articolo, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell’acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l’iscrizione all’albo dei farmacisti.
(7) L’art. 1, co. 1, D.LGS. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo”.