Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 giugno 2020, n. 10611

Base di computo del premio della polizza stipulata in favore
dei propri dipendenti, Premio assicurativo determinato sulla base dello
stipendio tabellare e degli scatti di anzianità, ma non sulla indennità
integrativa speciale , Contrattazione
collettiva intervenuta successivamente alla convenzione assicurativa,
Previsione contrattuale incidente sui rapporti di lavoro e non sul rapporto
contrattuale assicurativo

 

Rilevato che

 

1. con sentenza in data 16 dicembre 2014 -9 gennaio
2015 nr. 1224 la Corte d’appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale
della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta dagli odierni
ricorrenti e da altri litisconsorti, tutti dipendenti di INFN- Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (in prosieguo: INFN) per l’accertamento del
diritto all’inclusione della indennità integrativa speciale nella base di
computo del premio della polizza INA stipulata da INFN in favore dei propri
dipendenti.

2. La Corte territoriale esponeva in fatto che il
contratto di assicurazione concluso tra INFN e la compagnia di assicurazione
INA in data 1 luglio 1963 prevedeva il versamento da parte di INFN di un premio
annuale, che andava ad incrementare un capitale destinato ad essere liquidato
al dipendente alla scadenza, premio determinato nella percentuale del 12% (poi
incrementata al 15%) della retribuzione complessiva annua lorda, di cui il 2,5%
a carico del dipendente (articolo 3 della convenzione). L’articolo 8 prevedeva
la emissione di polizze supplementari con la medesima scadenza in
corrispondenza di aumenti di stipendio.

3. Tanto premesso, il giudice dell’appello osservava
che la convenzione prevedeva espressamente che il premio assicurativo dovesse
essere determinato sulla base dello stipendio tabellare e degli scatti di
anzianità; non esistevano dubbi, come previsto dalla delibera della giunta
esecutiva di INFN del 21.1.1963 n. 102, che le parti intendessero calcolare il
premio con esclusione di qualsiasi altra voce retributiva, compresa la
indennità integrativa speciale, all’epoca riconosciuta in favore del personale
di INFN come elemento distinto dallo stipendio, con funzione di adeguamento al
costo della vita.

4. Tale disciplina non poteva essere modificata
dalla contrattazione collettiva intervenuta successivamente ed, in particolare,
per effetto del conglobamento dell’indennità integrativa speciale dall’i
gennaio 2003 nella voce «stipendio tabellare» ( CCNL del comparto ENTI DI
RICERCA E SPERIMENTAZIONE del quadriennio 2002/2005, articoli 11, comma 3 e 17,
comma quattro).

5. La previsione contrattuale incideva sui rapporti
di lavoro e non sul rapporto contrattuale assicurativo.

6. Dal fatto che INFN, con delibera 1382/1988, aveva
adeguato il premio in occasione del precedente conglobamento nello stipendio di
una quota della indennità integrativa speciale— (disposto dall’articolo 31 DPR
568/87)— non poteva ricavarsi un uso.

7. L’Istituto aveva espresso, anzi, una volontà
contraria con delibera del consiglio direttivo nr. 9863/2006, sulla base della
ricognizione della volontà già espressa.

8. Hanno proposto ricorso per la cassazione della
sentenza i ricorrenti in epigrafe indicati, cui INFN non ha opposto difese.

 

Considerato che

 

1. con l’unico motivo i ricorrenti hanno dedotto —
ai sensi dell’articolo 360 nr.3 e nr.5 cod.proc.civ.—
violazione e falsa applicazione degli articoli 1362
e segg. cod.civ. in merito agli articoli 11,comma tre e 17, comma quattro,
CCNL-EPR 7 aprile 2006 ed alla convenzione stipulata tra INFN ed INA per la
costituzione della polizza.

2. Hanno denunciato l’errore commesso dalla Corte
territoriale nella interpretazione tanto del CCNL EPR 7 aprile 2006 che della
convenzione stipulata tra INFN ed INA nell’anno 1963.

3. Hanno dedotto che il conglobamento progressivo
della indennità integrativa speciale nella retribuzione tabellare, fino al
totale assorbimento operato dal CCNL 2006, rappresentava nella intenzione delle
parti il superamento della distinzione tra le due voci; l’indennità integrativa
speciale si era confusa nella voce stipendio tabellare, perdendo la sua
identità .

4. La interpretazione della Corte territoriale, che
nel calcolo del premio scorporava dalla retribuzione tabellare l’ex indennità
integrativa speciale era in contrasto con il tenore letterale e con la ratio
della clausola contrattuale in punto di natura e funzione della indennità,
anche in rapporto con gli istituti di retribuzione differita e trattamenti previdenziali.

5. Si contesta, da ultimo, la interpretazione
offerta nella sentenza impugnata in ordine alla condotta di INFN di adeguamento
del premio in occasione di precedenti conglobamenti nella retribuzione
tabellare di quote della indennità integrativa speciale, assumendosi la
improprietà della sua qualificazione come uso — (uso che comunque sarebbe stato
in causa incontestato) — e, piuttosto, la sua rilevanza ai sensi dell’articolo 1362, comma due, cod.civ.

6. Il ricorso è inammissibile.

7. La decisione della Corte di merito è fondata
sulla interpretazione della volontà espressa dalle parti che avevano
sottoscritto la polizza assicurativa in data 1 luglio 1963; entrambi i giudici
del merito hanno ritenuto che i contraenti intendevano escludere la indennità
integrativa speciale dalla base di calcolo del premio, indipendentemente dalla
evoluzione, nella successiva contrattazione collettiva, della dinamica
stipendiale .

8. Tale ratio decidendi non è attinta dalla denuncia
di violazione del CCNL 7 aprile 2006. La Corte territoriale nella sentenza
impugnata ha dato atto ( pagina 8, terzo capoverso) della soppressione,
disposta dall’1 gennaio 2003, della indennità integrativa speciale e del
conglobamento di quanto maturato allo stesso titolo nel trattamento
stipendiale. Ha tuttavia ritenuto che il conglobamento non avesse incidenza
indiretta sul contratto di assicurazione ovvero che, per quanto disposto nella
polizza, le due voci continuassero a rimanere distinte ai fini del computo del
premio.

9. E’ conferente a tale ratio decidendi la denuncia
di violazione dei canoni di ermeneutica dei contratti, in riferimento alla
convenzione stipulata tra INFN ed INA per la costituzione della polizza.

10. Detta censura, seppure esposta nella rubrica del
motivo, difetta, tuttavia, della necessaria specificità — ex articolo 366 nr. 6 cod.proc.civ.— in quanto non
sono trascritte le previsioni del contratto di 
assicurazione, che non risulta allegato al ricorso e nemmeno ne è stata
indicata la sede di produzione processuale. La stessa denuncia di violazione
degli articoli 1362 e seguenti codice civile è
stata esposta senza operare alcun collegamento con le specifiche previsioni
testuali da interpretare.

11. Questa Corte non è stata posta pertanto nelle
condizioni di apprezzare l’effettiva incompatibilità dell’ interpretazione
offerta dal giudice dell’appello con i criteri legali di interpretazione del
contratto.

12. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la
mancata costituzione di INFN.

13.Trattandosi di giudizio instaurato
successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai
sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012
( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della
sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto .

 

P.Q.M.

 

 dichiara la inammissibilità del
ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del
2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso articolo 13,
se dovuto.

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