L’obbligo contributivo previsto sulla retribuzione “virtuale” da corrispondere ai lavoratori a tempo pieno del settore edile si applica anche nei confronti dei dipendenti assunti con contratto a tempo parziale in violazione delle limitazioni percentuali.
Nota a Cass. 12 maggio 2020, n. 8794
Alfonso Tagliamonte
Nell’ambito dell’edilizia, “l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo del c.d. “minimale contributivo”, ossia all’importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale”
È quanto ribadisce, in linea con l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la Corte di Cassazione (12 maggio 2020, n. 8794, parz. difforme da App. Brescia n. 291/2014), la quale specifica che: “se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere il rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito” (v. in tal senso Corte Cost. n. 342 del 1992).
Per tale motivo, nel nostro ordinamento vige il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva, in virtù del quale l’obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.
I datori di lavoro esercenti attività edile, ai sensi dell’art. 29, co.1, D.L. n. 244/1995 (conv. in L. n. 341/1995), “sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette”.
La disposizione legislativa eleva dunque la retribuzione, se inferiore, fino al raggiungimento del minimale contributivo, sia pure solo a fini previdenziali.
La regola del minimale e la tassatività delle ipotesi di esclusione (v. art. 29 cit.) esprime tutto il suo vigore nelle ipotesi di riduzione dell’attività in cui sussiste una retribuzione, seppur parziale. In tal caso, la commisurazione dell’imponibile contributivo alla retribuzione normale non deriva dalla nullità del contratto di lavoro part-time stipulato fra le parti, ma costituisce semplicemente la conseguenza della previsione contrattuale collettiva circa il valore economico complessivo delle retribuzioni imponibili dell’impresa edile, che, ex art. 29, D.L. n. 244/1995, è suscettibile di abbattimento “solo nei casi di (legittima) sospensione e non già in quelli di riduzione dell’attività lavorativa, in cui, permanendo il sinallagma funzionale del rapporto e sussistendo una retribuzione, sia pur parziale, la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione riprende appieno il suo vigore”.
Quanto al ruolo della contrattazione collettiva, la Corte specifica che la funzione cui assolve il ccnl non è quella di limitare l’autonomia negoziale delle parti private, bensì quella di individuare il valore economico complessivo delle retribuzioni imponibili di una data impresa, commisurando (anche) quelle che eccedano il divieto di assumere a part-time oltre il limite del 3% della forza- lavoro occupata al valore della retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro. In altre parole, individuando nella retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro la misura del compenso spettante ai lavoratori assunti a part-time oltre tale limite.