Il padre dimissionario è esonerato dal preavviso anche se non ha fruito del congedo di paternità.

Nota a Trib. Monza 18 febbraio 2020, n. 107

Francesco Belmonte

Il padre lavoratore che rassegna le dimissioni durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento della lavoratrice madre (ai sensi dell’art. 54 D.LGS. 26 marzo 2001, n. 151) non è tenuto al preavviso anche qualora non abbia usufruito del congedo di paternità. Tuttavia, egli non può beneficiare dell’indennità sostitutiva del preavviso.

A stabilirlo è il Tribunale di Monza (18 febbraio 2020, n. 107) in relazione ad una fattispecie concernente le dimissioni di un padre lavoratore rassegnate pochi giorni dopo la nascita della figlia, senza rispettare il termine di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva.

Il giudice di primo grado riconosce il diritto del genitore a dimettersi senza preavviso in ragione di un’interpretazione del 1° e 2° co. dell’art. 55, D.LGS. n. 151/2001 in senso favorevole alla tutela della paternità.

In particolare, le previsioni citate sanciscono che: “1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento (n.d.r. ossia, dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino), la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità”.

Ad avviso del Tribunale, il co. 2 della norma in esame – che estende al padre lavoratore le tutele riservate alla madre lavoratrice a condizione che egli abbia fruito del congedo di paternità – “non si riferisce alla disposizione che prevede … l’esonero dal preavviso del lavoratore e della lavoratrice che si dimettano nel corso del primo anno di vita del bambino”, bensì concerne unicamente l’indennità sostitutiva del preavviso.

In altri termini, il mancato godimento dell’astensione obbligatoria dal lavoro del padre preclude la percezione dell’indennità in parola, ma non l’esonero dal preavviso, in quanto il disposto normativo non può essere interpretato (come sostenuto dal datore di lavoro) nel senso che non siano tenuti al preavviso solo quei lavoratori che abbiano beneficiato del congedo citato.

Tale lettura contrasterebbe con il tenore letterale della norma che riconosce la più “ampia” tutela del pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso ai dipendenti in congedo, fermo restando l’esonero per chi, come il genitore in questione, non ha fruito dell’astensione obbligatoria dal lavoro.

Per il giudice di prime cure, infatti, “il diritto alle dimissioni senza osservare il termine di preavviso è finalizzato a favorire il volere del genitore che decide di privilegiare le esigenze correlate all’arrivo e alla tutela della prole, rispetto alla stabilità della propria occupazione”.

In merito, il testo della norma in esame è chiaro nel subordinare il diritto in questione esclusivamente al fatto che le dimissioni siano rassegnate nel corso dell’arco temporale in cui vige il divieto di licenziamento dei genitori lavoratori (v. Cass. n. 4919/2014; Cass. n. 8970/1995 e Cass. n. 11164/1991).

Ciò configura, ad avviso del Tribunale, una presunzione “iuris et de iure” “in base alla quale tutte le dimissioni rese entro un anno dalla nascita del figlio avrebbero come motivazione proprio la maternità (n.d.r. e paternità)”.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, il padre lavoratore fruitore del congedo di paternità che si dimetta durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, non è tenuto al preavviso e percepisce la relativa indennità sostitutiva. Diversamente, qualora egli non abbia beneficiato del congedo in parola, ha diritto unicamente all’esonero dal preavviso.

Dimissioni del padre lavoratore
Tag:                                                                                                                 
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: