Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 giugno 2020, n. 10613

Pensione di vecchiaia anticipata ex D.Lgs.
503/1992, Sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari, Sistema
delle finestre, Esclusione dell categoria dei lavoratori gravemente invalidi,
Non sussiste

 

Considerato che

 

la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n.
552/2018, ha rigettato il gravame dell’Inps e confermato la sentenza con la
quale, ritenuti sussistenti i requisiti contributivo anagrafico e sanitario,
era stata accolta, con effetto dall’1.4.2014 , la domanda di R.G., diretta
all’attribuzione della pensione di vecchiaia anticipata ex d.lgs. 503/1992, essendo stata verificata la
sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari ed esclusa l’applicabilità
alla medesima prestazione delle cosiddette finestre mobili ex articolo 12, del decreto-legge n.
78/2010 convertito in legge n. 122/2010.

A fondamento della pronuncia la Corte osservava che
il sistema delle finestre introdotto dalla normativa (di cui all’articolo 12 del decreto- legge
n.78/2010 convertito in legge n. 122/2010),
non si potesse riferire – per motivi letterali e logici – alla categoria dei
lavoratori gravemente invalidi e quindi alla pensione di vecchiaia anticipata;
e si applicasse invece soltanto a coloro che acquisiscono il diritto a pensione
di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici, essendo
evidente l’esclusione dalla sfera di applicazione di coloro che possono
conseguire la pensione di vecchiaia in età diversa perché invalidi in misura
non inferiore all’80%.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione l’Inps con un motivo cui ha resistito R.G. con controricorso
illustrato da memoria.

È stata comunicata alle parti la proposta del
giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio

 

Rilevato che

 

1. – Con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia
la violazione dell’articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 (in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c.), posto che, ad avviso
dell’Istituto, la norma ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi
per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia; e si riferiva,
pertanto, non solo ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il
diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, a 60 anni se donne ed a 65
anni se uomini, dato che – come si ricava dal dato testuale – la regola
introdotta operava anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che
maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento,
compresi i pensionati di vecchiaia anticipata.

2. – Il ricorso è fondato in conformità all’orientamento
giurisprudenziale che si è formato sulla questione dell’applicabilità delle
finestre mobili (di cui all’articolo
12 del decreto-legge n.78/2010 convertito in legge
n. 122/2010) alle pensioni di vecchiaia anticipata ex d.lgs 503/1992; orientamento che resiste pure alle
critiche formulate dal controricorrente nel presente giudizio.

Ed invero, in materia questa Corte si è pronunciata
affermativamente ed in modo uniforme (tra le tante Cass.
nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018,
29191/2018) perché la disposizione dell’art.12, comma 1° – per motivi
letterali, logici e sistematici – individua in modo ampio l’ambito soggettivo
di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e
dunque lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia.

3. – Si tratta, per quanto qui interessa, non solo
dei “soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al
pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le
lavoratrici del settore privato, secondo la lettura riduttiva che è stata
accolta dai giudici di merito, ma anche – oltre alle lavoratrici del pubblico
impiego pure contemplare nella norma – di tutti gli altri soggetti che “negli
altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle
età previste dagli specifici ordinamenti”. È sbagliato perciò sostenere che per
includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la
legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano
nell’ampio disposto (“alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri
casi”) utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già
impiegato in termini simili ed in via generale dall’art. 1 comma 5 della legge 247/2007).

4. – Va pure considerato che nessun argomento
contrario all’interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa
successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero (L.
n. 214/2011 di conversione del D.L. 201/2011)
che ha eliminato (art. 24,
comma 5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e
la disciplina delle decorrenze di cui all’articolo 12 del d.l. n.78 del 2010
esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi
da 6 a 11 – assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al
passato per l’accesso al pensionamento – tra i quali non rientrano però i
pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i
quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per
l’accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che
svincola le età di pensionamento da quelle a mano a mano ridefinite per il
pensionamento di vecchiaia (il citato art. 1, comma 8 del decreto
legislativo n.503/1992), come anche, di converso, permane la disciplina
sulle finestre di cui all’art. 12
d.l. 78/2010 (Cass. n. 32591/2018).

5. – La stessa considerazione vale pertanto anche su
quanto sostenuto in proposito dalla circolare INPS
n. 35 del 2012, la quale, illustrando la medesima legge 201/2011, ha infatti affermato che “nulla è
modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi
in misura non inferiore all’80%”. Tale affermazione, in effetti, si spiega
avendo la riforma Fornero modificato la disciplina dell’accesso e della
decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i
lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per
l’accesso alla pensione di vecchiaia; ciò comporta che anche dopo la legge
Fornero le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide,
rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la
decorrenza della pensione.

6. – Occorre inoltre ribadire che, ad avviso del
Collegio, non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale
tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente
ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del
sistema previdenziale. D’altra parte si tratta di scelte che, come già detto,
non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte
con l’art. 1, comma 8 del
decreto legislativo n. 503/1992; che ha sempre consentito, e tuttora consente,
ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% l’anticipazione
dell’accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole
rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso
slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non
comporta necessariamente l’abbandono del posto di lavoro durante l’anno di
attesa dell’apertura della “finestra”, dato che in tale periodo l’assicurato
invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare; ed anche
accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di
totale o parziale incapacità lavorativa.

7. – Le stesse considerazioni di ordine
costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla
c.d. legge Fornero n. 211/2011, dovendosi
escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia
pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non
invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre,
come già detto non si applica; e ciò perché la regolamentazione dell’accesso a
pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque
favorevole in quanto per i primi sono stati invece comunque alzati dalla
Fornero i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono
esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore ed un
accesso alla pensione di vecchiaia anticipato siccome fissato previsto dall’art. 1, comma 8 d.lgs 503/1992.

6. – Per le considerazioni che precedono il ricorso
va quindi accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al
giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche in relazione alle
spese processuali del giudizio di legittimità.

7. – Non sussistono i presupposti processuali per il
raddoppio del contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso
principale ai sensi dell’art.13,
comma 1-quater D.P.R. n.115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa, anche per le spese processuali, alla Corte d’appello di Milano
in diversa composizione. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater D.P.R. n.115
del 2002 si da atto della insussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso principale a norma
del comma 1 -bis dello stesso art.
13.

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