Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 giugno 2020, n. 10994

Lavoro, Dipendente Inps, Percorso formativo di
riqualificazione, Superiore inquadramento

 

Rilevato che

 

1. con sentenza in data 14-21 febbraio 2014 nr. 77
la Corte d’appello di GENOVA confermava la sentenza del Tribunale di LA SPEZIA,
che aveva accolto la domanda proposta da M.M., dipendente dell’INPS inquadrata
nell’area A, per la condanna dell’INPS ad avviare in suo favore il percorso
formativo di riqualificazione previsto dall’articolo 2, comma diciotto, CCNL
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 2006 ( rectius: articolo 2, comma 18, Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo 2006).

2. La Corte territoriale esponeva che il percorso di
riqualificazione del personale inquadrato nell’area A- al fine di accedere
all’area superiore B, profilo B1- era stato previsto dall’articolo 25,comma 5, CCNL 2002-2005,
a tenore del quale la contrattazione collettiva dell’ente, in via eccezionale e
per una sola volta nell’arco di vigenza del medesimo CCNL, poteva promuovere
iniziative di riqualificazione professionale intese alla ricollocazione del
personale in servizio nell’area A verso la posizione iniziale dell’area B.

3. Tale disposizione era stata puntualizzata dall’articolo 2, comma 18, del
contratto collettivo (integrativo) 2006, che prevedeva la attivazione di
percorsi formativi del personale inquadrato nell’area A, in servizio presso
l’INPS o altro ente del comparto enti pubblici non economici alla data del
31.12.2002 ed inserito nei ruoli dell’Istituto alla data dell’1 gennaio 2006.

4. In coerenza con tali previsioni il bando di avvio
della procedura di riqualificazione prevedeva tre requisiti: l’essere
inquadrati nell’area A; l’essere in servizio alla data del 31.12.2002 presso
l’INPS o altre ente del comparto enti pubblici non economici; l’essere inserito
nei ruoli dell’istituto a far data dall’1 gennaio 2006.

5. Il collegio d’appello osservava che la
riqualificazione interessava il personale inserito nei ruoli dell’istituto
all’1 gennaio 2006 che svolgeva al 31.12.2002 mansioni inquadrabili nell’area A
(«in servizio»), con la finalità di avere riguardo al percorso professionale
effettivo, a prescindere dall’inquadramento formale.

6. La M. era in possesso di tali requisiti, in
quanto era pacifico che alla data del 31.12.2002, benché inquadrata nei ruoli
della REGIONE LIGURIA, prestava servizio presso l’INPS, in virtù della
convenzione stipulata tra l’INPS e la REGIONE per lo svolgimento delle funzioni
trasferite all’INPS in materia di provvidenze per gli invalidi civili; ella già
svolgeva quelle mansioni che al momento del passaggio nei ruoli dell’INPS
avevano dato luogo all’inquadramento nella posizione A2.

7. Ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza l’INPS, articolato in un unico motivo, cui l’intimata ha opposto
difese con controricorso.

 

Considerato che

 

1. con l’unico motivo l’INPS ha denunciato – ai
sensi dell’articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.-
violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 130 D.Lgs. 112/1998, dell’articolo 52 L. 388/2000,
dell’articolo 1 DPCM 9 luglio 2001, dell’articolo 26 bis Legge Regionale
LIGURIA 2 aprile 2001 nr. 4.

Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, comma uno e 25, comma cinque, CCNL ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI 2002-2005.

2. L’ ente, richiamati i contenuti della disciplina legislativa
sul decentramento delle funzioni amministrative in materia di trattamenti
economici in favore degli invalidi civili, ha esposto che in data 8 giugno 2001
era stata stipulata una convenzione con la Regione Liguria ai sensi
dell’articolo 26 bis della Legge Regionale LIGURIA 2 aprile 2001 nr. 4 ( a
tenore del quale la Regione si avvaleva dell’INPS per lo svolgimento della
funzione concessoria trasferitale dall’articolo 130, comma due,
D.Lgs.112/1998). In attuazione della convenzione, la M., dipendente della
Prefettura, assegnata alla REGIONE LIGURIA per effetto del DPCM 9 luglio 2001,
veniva dislocata presso l’INPS nel giugno 2001.

3. Con DM 27 settembre
2002 i dipendenti di cui all’elenco allegato allo stesso DM, tra cui la M.,
erano stati dichiarati cessati dal servizio alle dipendenze del Ministero
dell’Interno dall’1 luglio 2001.

4. Tanto premesso in fatto, l’INPS ha dedotto che il
CCNL 2002/2005 ENTI PUBBLICI NON
ECONOMICI – articoli 1 e 25,
comma 5-non poteva trovare applicazione alla M. prima dell’anno 2005, anno in
cui ella era stata immessa nei ruoli dell’INPS.

5. Neppure ricorreva una ipotesi di comando o
distacco giacché la collocazione presso l’INPS non era avvenuta per lo
svolgimento di funzioni dell’ente, visto che la funzione di concessione delle
provvidenze in materia di invalidità civile era rimasta in capo alla REGIONE.

6. Il «personale inquadrato nell’area A in servizio
presso l’Istituto alla data del 31.12.2002» (di cui all’articolo 25 CCNL 2002-2006) era
quello appartenente al comparto ENTI PUBBLICI, pur se non inquadrato nei ruoli
dell’INPS. Nel medesimo senso disponeva il contratto integrativo, articolo 2,comma 18 ed allegato A.

7. La M. alla data del 31.12.2002 non era inquadrata
nell’area A, in quanto dipendente della Regione; la posizione A2 le era stata
attribuita solo al momento del trasferimento all’INPS.

8. Il ricorso è inammissibile.

9. Nella parte in cui si deduce la violazione delle
norme, statali e regionali, relative al decentramento amministrativo delle
funzioni di concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili (e
del DPCM attuativo della normativa statale) la inammissibilità della censura
discende dalla sua estraneità alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

10. La ricostruzione del quadro normativo compiuta
dall’INPS è infatti funzionale unicamente ad affermare che la M. alla data del
31.12.2002 era dipendente della Regione Liguria, transitata dal MINISTERO
dell’INTERNO all’ente regionale in attuazione delle previsioni sul
decentramento amministrativo.

11. La sentenza impugnata, tuttavia, ha dato atto
dell’inquadramento della M. alla data del 31.12.2002 nei ruoli della Regione e
del servizio presto presso l’INPS in virtù della convenzione stipulata con la
Regione Liguria in data 31.5.2001 (pagina 3 della sentenza, terzo capoverso) .

12. La ratio decidendi è piuttosto fondata sulla
interpretazione delle norme del CCNL, del contratto integrativo di ente e del
bando di avvio della procedura, nel senso che il requisito dell’essere
«inquadrati nell’area A, in servizio presso l’INPS o altro ente del comparto
enti pubblici non economici alla data del 31.12.2002» debba essere inteso come
svolgimento, a tale data, di mansioni «inquadrabili» nell’area A (pagina 2
della sentenza ultimo capoverso), indipendentemente dall’appartenenza al ruolo
della Regione.

13. In altri termini, nella interpretazione del
giudice dell’appello la procedura di riqualificazione intendeva valorizzare la
esperienza acquisita con l’esercizio delle mansioni, a prescindere
dall’inquadramento formale ( pagina 2, ultimo capoverso).

14. Rispetto a tale sviluppo argomentativo appare
pertinente unicamente la censura di violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 25 CCNL 2002-2005 ENTI PUBBLICI NON
ECONOMICI.

15. Non sono state proposte censure, invece, in
relazione alle previsioni del contratto collettivo nazionale integrativo né del
bando di concorso, che sarebbero state deducibili in questa sede esclusivamente
sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica dei contratti, ex articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.

16. Tale carenza determina la inammissibilità del
ricorso, posto che ai sensi dell’articolo
25, comma cinque, CCNL 2002-2005 la sede delegata a promuovere iniziative
di riqualificazione professionale del personale è la contrattazione collettiva
di ente.

17. L’INPS, pertanto, avrebbe dovuto trascrivere le
previsioni dell’articolo 2, comma
18, CCNL INPS 2006 e dell’allegato A allo stesso contratto nonché del bando
della selezione (messaggio INPS 004591 del 25 febbraio 2008), indicando i
canoni di ermeneutica contrattuale violati nella sentenza impugnata.

18. Il ricorso opera, invece, un non-consentito
salto logico omettendo di dare il dovuto rilievo al contratto integrativo,
attuativo della delega operata dalla sede nazionale nonché alle previsioni del
bando, costituente la lex specialis della selezione.

19. Da ciò consegue la inammissibilità del ricorso.

20. L’INPS non è tenuto alla refusione delle spese,
in quanto la parte controricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento
della notifica del controricorso, avvenuta a mezzo del servizio postale; non è
dunque dimostrato il perfezionamento della sua costituzione.

21. Trattandosi di giudizio instaurato
successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai
sensi dell’art. 1 co 17 L.
228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della
sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per
le spese.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del
2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso articolo 13,
se dovuto.

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