Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 giugno 2020, n. 11380

Rapporto di lavoro, Concorso interno, Prova selettiva,
Esclusione, Dipendenti privi del requisito di partecipazione al concorso

 

Rilevato

 

1. con D.M. 3 febbraio 1992 il Ministero delle
Finanze ha bandito un concorso interno per la copertura di numerosi posti (n.
746, poi elevato a n. 1343) di funzionario tributario (ottava qualifica
funzionale) ammettendo, poi, a partecipare a tale concorso anche alcuni
dipendenti che non erano in possesso del requisito consistente nell’aver
prestato servizio per almeno cinque anni nella settima qualifica;

2. il Tar del Lazio, adito da alcuni lavoratori, con
la sentenza n. 185 del 17.2.1995 annullò il bando nella parte in cui aveva
escluso i concorrenti ricorrenti dalla partecipazione al concorso ma la
sentenza fu riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2798 del
30.5.2005;

3. la graduatoria finale, approvata in data 24
giugno 1996, era stata annullata dal TAR Lazio che, con sentenza n. 3679/2000,
ne aveva dichiarato l’illegittimità perché i dipendenti ricorrenti privi del
requisito di partecipazione al concorso (cinque anni continuativi di servizio
nella VII qualifica, alla data del 31.12.1990) non avrebbero potuto partecipare
alla prova selettiva;

4. in ottemperanza alla suddetta sentenza e ad altra
successiva il Commissario “ad acta” aveva provveduto a stilare una
nuova graduatoria, dalla quale erano stati depennati i vincitori privi del
requisito sopra indicato e nella quale erano stati invece inseriti, al loro
posto, i candidati collocati in posizione utile per effetto della
riformulazione della graduatoria, con decorrenza dal 2.9.1996;

5. in tale nuova graduatoria, approvata con
determinazione in data 6 febbraio o 2004, era stato collocato, tra gli altri
anche C.A., odierno controricorrente, il quale si era rivolto al giudice del
lavoro per ottenere, a titolo risarcitorio, le differenze retributive che
avrebbe percepito ove l’Amministrazione gli avesse riconosciuto l’ottava
qualifica fin dal 2.9.1996 (data di pubblicazione della graduatoria
successivamente annullata e riformulata) e i danni da perdita di chances;

6. il Tribunale adito, ritenuta la giurisdizione del
giudice ordinario, ha condannato l’Agenzia delle Dogane al risarcimento del danno
in favore del C. corrispondente alle differenze retributive a alla perdita di
chances;

7. la Corte di Appello di Milano, adita dalla
Agenzia delle Dogane, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma
della sentenza impugnata ha rigettato la domanda risarcitoria correlata alla
perdita di chances;

8. la Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha
ritenuto che:

9. la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario
in quanto le pretese azionate in giudizio erano correlate ad un atto (riformulazione
definitiva della graduatoria in data 6.2.2004) e ad un comportamento illecito
della P.A. datrice di lavoro, protrattosi in via permanente, successivi al 30
giugno 1998;

10. la domanda risarcitoria era correlata alla
condotta inadempiente della P.A. datrice di lavoro compendiatasi nella
illegittimità della procedura concorsuale che aveva portato al suo
annullamento;

11. la domanda risarcitoria non doveva essere
preceduta dalla pregiudiziale impugnazione da parte del C. della graduatoria in
quanto il giudicato era stato volontariamente esteso dalla P.A. datrice di
lavoro;

12. il principio di corrispettività si applica nei
casi di nomine in servizio disposte dopo illegittimi dinieghi e non anche nei
casi di annullamento dell’atto che ne ritardi illegittimamente la progressione,
con connessa reviviscenza o progressione del rapporto nella sua pienezza,
“con ogni conseguenza di anzianità di carriera e di retribuzione”;

13. il mancato riconoscimento della “carriera
economica” dalla data della pubblicazione della illegittima graduatoria
doveva essere risarcito in misura pari alle o differenze retributive relative
al periodo compreso tra la pubblicazione della graduatoria (2.9.1996) e la data
di immissione nella qualifica (1.10.2010);

14. l’eccezione di prescrizione era infondata in
quanto il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c. decorrente dal 6.2.2004 (data
di conclusione dell’iter procedimentale concorsuale) era stato interrotto il
23.3.2008 attraverso l’invio del tentativo di conciliazione ex art. 65 del d. Igs. n. 165 del
2001;

15. avverso questa sentenza l’Agenzia delle Dogane
ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, al quale ha
resistito con controricorso C.A.;

 

Considerato

 

sintesi dei motivi

16. la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ.:

17. violazione degli artt. 63 c. 4 e 69 c. 7 del d. Igs n. 165 del
2001, dell’art. 7 c. 1 lett. c
della I. n. 205 del 2000 (primo motivo), degli artt.
2909 e 2094 c.c. (secondo motivo) falsa
applicazione dell’art. 2043 c.c. (terzo
motivo), violazione dell’art. 2043 c.c. per
mancanza dell’elemento soggettivo (quarto motivo) violazione dell’art. 2948 n. 4 c.c. (quinto motivo);

18. sostiene che la Corte territoriale,
nell’affermare la giurisdizione del giudice ordinario, ha errato perché la
domanda risarcitoria è fondata sulla dedotta illegittimità degli atti di
ammissione al concorso di candidati non in possesso del requisito di
partecipazione, della loro inclusione nella graduatoria approvata il 24.6.1996
in posizione anteposta a quella del ricorrente e della conseguente collocazione
di quest’ultimo in posizione non utile per acquisire la qualifica superiore
(primo motivo); poiché il C. non aveva impugnato in sede giudiziale il
provvedimento con il quale era stata disposta la sua esclusione dalla graduatoria,
il medesimo non poteva fondare la lesione del suo diritto alla mancata
immediata esecuzione della sentenza n. 3679 del 6 maggio 2000 perché questa non
era stata pronunziata nei suoi confronti, con la conseguenza che la Corte
territoriale, in mancanza dello svolgimento delle funzioni correlate alla Vili
qualifica, non poteva riconoscere il diritto dello stesso C. al pagamento del
trattamento economico corrispondente a dette mansioni dalla data di
approvazione della graduatoria annullata ma solo dalla data del provvedimento
con il quale la graduatoria era stata riformulata, non potendo ritenersi
rilevante la circostanza che essa Amministrazione avesse eseguito
spontaneamente la sentenza del TAR n. 9687/2003 (secondo motivo); l’estraneità
del C. al giudizio che si era concluso con l’annullamento della graduatoria
escludeva che il medesimo potesse agire per il risarcimento del danno non
denunciato in sede giudiziale (terzo motivo); l’inadempimento imputato dal C.
ad essa ricorrente, per essere riconducibile ad una complessa vicenda
processuale, escludeva la configurabilità di una condotta colposa ai sensi
dell’art. 2043 c.c.( quarto motivo); il termine
prescrizionale deve farsi decorrere dal 24.6.1996, data di approvazione della graduatoria
(quinto motivo);

in via preliminare

19. il Collegio è delegato a trattare la questione
di giurisdizione in virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10 settembre
2018 in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della sezione
lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali si è
consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte.

esame dei motivi

20. le questioni che vengono in rilievo sono già
state oggetto di esame da parte di questa Corte che, nel decidere su
fattispecie identiche, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario ed
ha ritenuto infondati analoghi ricorsi proposti dall’Agenzia delle Dogane (cfr.
Cass. S.U. nn. 2705/2012, 579 e 580/2014, n. 26276/2016, n. 13981/2017, n.
10246/2019; Cass. sez. lav. n. 11950/2019, 22082/2018,
342/2018);

21. in sintesi con le richiamate pronunce è stato
osservato che:

a) il giudice munito di giurisdizione deve essere
individuato con riferimento alla data della determinazione con la quale è stata
approvata la nuova graduatoria (nella fattispecie in esame il 6 febbraio 2004)
atteso che solo tale provvedimento, disponendo la decorrenza economica “ex
nunc” del superiore inquadramento ha fatto insorgere nel dipendente la
necessità di chiedere la tutela giurisdizionale della propria posizione;

b) trattandosi di procedura concorsuale per
l’accesso ad una qualifica funzionale interna alla medesima area professionale,
non trova applicazione il D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, perché sono ascritte al diritto pubblico
e all’attività autoritativa dell’amministrazione solo quelle procedure
finalizzate o alla costituzione “ex novo” dei rapporti di lavoro o
alla novazione oggettiva dei rapporti già esistenti, che si verifica solo
qualora il dipendente venga inquadrato in un’area funzionale superiore;

c) il danno che viene in rilievo non deriva dal
ritardo nell’approvazione della graduatoria né dall’illegittima formazione
della stessa, originariamente approvata con decreto
del 24 giugno 1996, bensì dalla errata individuazione della data di
decorrenza degli effetti economici della progressione, illegittimamente fatta
coincidere con il 6 febbraio 2004;

d) la responsabilità dell’amministrazione non può
essere qualificata aquiliana, trattandosi, invece, di responsabilità
contrattuale fondata sull’inadempimento di un’obbligazione scaturente dal
rapporto di lavoro già in essere, sicché l’imputabilità si presume fino a prova
contraria;

e) poiché il diritto poteva essere fatto valere solo
a partire dall’anno 2004, prima di detta data non poteva decorrere il termine
di prescrizione;

22. il Collegio ritiene di dare continuità ai
principi affermati nelle sentenze sopra richiamate condividendone le ragioni
esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118
disp. att. cod.proc.civ., poiché il ricorso non prospetta argomenti che
possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso, dovendo ritenersi
irrilevante la circostanza che l’odierno controricorrente non partecipò ai
giudizi innanzi al giudice amministrativo;

23. in via conclusiva, dichiarata la giurisdizione
del giudice ordinario, il ricorso deve essere rigettato con conseguente
condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità
liquidate come da dispositivo;

24. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,
comma 1 quater perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di
quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione
normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del
contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

 

P.Q.M.

 

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e
rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200 per esborsi ed Euro 5000,00 per
competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, oltre IVA e
CPA.

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