Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 giugno 2020, n. 11545

Infortunio sul lavoro, Responsabilità del datore,
Inadempimento, Risarcimento del danno, Determinazione

 

Fatti di causa

 

Il Tribunale di Pistoia, con sentenza non definitiva
n. 223/2012 e con sentenza definitiva n. 975/2012, dichiarava la responsabilità
di P.S. in ordine all’infortunio occorso in data 13/7/2000 al proprio
dipendente L.M. il quale, mentre espletava le mansioni di imbianchino, era
caduto da un ponteggio riportando lesioni gravissime. Il giudice di prima
istanza accertava, alla stregua dell’indagine svolta dalla Azienda Usi di
Pistoia, che il ponteggio era privo del corrente intermedio e della tavola
fermapiede e che tale dato, unitamente al riconoscimento di responsabilità
insito nel patteggiamento definito in sede penale, concorreva nel delineare la
responsabilità del convenuto in ordine alla causazione dell’evento dannoso;
condannava quindi il datore di lavoro al risarcimento del danno quantificato
nella misura di euro 840.792,97.

Tale pronunzia veniva confermata dalla Corte
distrettuale con sentenza pubblica in data 13/7/2015.

A fondamento del decisum, il giudice del gravame
osservava che il lavoratore aveva adempiuto agli oneri di allegazione e di
prova sul medesimo gravanti, secondo i principi elaborati in sede di
legittimità con riguardo ai dettami di cui all’art.
2697 c.c., avendo ritualmente prospettato un duplice profilo di
inadempimento a carico della parte datoriale, suffragato dal quadro istruttorio
definito in prime cure: l’installazione non stabile di parti del ponteggio e la
carenza di misure di protezione atte ad evitare cadute dall’alto. In tal senso
condivideva gli approdi ai quali era pervenuto il primo giudice, il quale aveva
affermato che “pur assumendo che la sbarra laterale (più precisamente il
corrente superiore) fosse adeguatamente installata”, vi era “prova
certa della carenza delle altre misure di protezione” ovverosia della
collocazione del corrente intermedio e della tavola fermapiede.

Sotto altro versante, la prospettazione di parte
convenuta in ordine alla abnormità della condotta del dipendente – secondo cui
egli si sarebbe sporto imprudentemente oltre la sbarra superiore per verificare
dall’alto la corretta posizione del secchio all’interno del portapaioline che
si apprestava a sollevare – non era condivisibile, attesa la mancanza di
testimoni, la contrastante prospettazione risultante dagli accertamenti di
P.G., gli elementi probatori desumibili dalla intervenuta pronuncia di
patteggiamento.

La cassazione di tale decisione è domandata da P.S.
sulla base di quattro motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.

Si criticano gli approdi ai quali è pervenuto il
giudice del gravame in tema di applicazione dei criteri di ripartizione
dell’onus probandi sancito dalla richiamata disposizione codicistica,
ribadendosi che il ricorrente non avrebbe adempiuto all’”onere della prova
sul nesso causale tra l’inadempimento, costituito dall’assenza delle tavole
fermapiede e del corrente intermedio, e l’evento”. Nella prospettazione di
parte ricorrente, la tesi attorea secondo cui la causa della caduta era
ascrivibile al cedimento della sbarra cui era appoggiato, legata semplicemente
con un fil di ferro, non aveva rinvenuto effettivo riscontro all’esito della
attività istruttoria espletata in prime cure.

2. Il motivo in esame è inammissibile.

Questa Corte (ex aliis, vedi in motivazione Cass.
29/5/2018 n. 13395) ha infatti reiteratamente ribadito che la violazione del
precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura
se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata
sull’onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l’onus probandi a una
parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione
della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni),
non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo
maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass.
5/9/2006, n.19064; Cass. 17/6/2013, n. 15107; Cass. 21/2/2018, n. 4241).

Nel caso di specie il giudice del merito non ha
operato un’indebita inversione di tale onere, trasferendolo sulla parte
datoriale, ma ha ritenuto che lo stesso fosse stato debitamente assolto dal
lavoratore, il quale aveva comunque dedotto, sin dall’atto introduttivo del
giudizio, anche l’assenza del corrente intermedio e della tavola fermapiedi,
dato obiettivamente acclarato nel corso delle indagini di Polizia Giudiziaria e
documentato dalla relazione dell’Ufficio di Prevenzione e Sicurezza dei luoghi
di lavoro.

L’eventualità che la valutazione delle acquisizioni
istruttorie sia stata incongrua e che il giudice abbia errato nel ritenere che
la parte onerata avesse assolto l’onus probandi, non integrerebbe violazione
dell’art. 2697 c.c., ma solo un erroneo
apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità
esclusivamente nei ristretti limiti del novellato art.
360 n. 5 c.p.c.. Ad onta della formale intestazione, il motivo attiene,
dunque, a profili di mero fatto, chiedendo una rivalutazione delle risultanze
istruttorie al fine di suscitare dalla Corte di legittimità, un nuovo giudizio
di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte di
Appello, non consentito nella presente sede.

3. Il secondo motivo attiene alla violazione dell’art.115 c.p.c. in relazione all’art.360 comma primo n.3 c.p.c.

Viene prospettata la assoluta arbitrarietà della
ricostruzione del sinistro offerta dal giudice di prima istanza, il quale ha
ipotizzato che la causa dell’evento dannoso sarebbe riconducibile ad uno
“scivolamento” del M. al di sotto della sbarra superiore, che si
sarebbe potuto evitare se il ponteggio fosse stato fornito del montante
intermedio e della tavola fermapiede. Questa tesi, confermata in sede di
gravame, non aveva rinvenuto riscontro nel quadro probatorio definito in prime
cure, né nell’ambito delle mere allegazioni dell’attore, il quale aveva fondato
il proprio diritto al risarcimento del danno con altro fatto (cedimento della
sbarra superiore), diverso e contrario rispetto a quello fornito dai giudici
del merito (scivolamento al disotto del corrente superiore). In tal senso si
sarebbe consumata la violazione della norma richiamata, che, secondo i principi
affermati in sede di legittimità, non conferisce al giudicante il potere di
ricostruire i fatti in maniera difforme da quella allegata dall’attore.

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 61 c.p.c. ed omessa, contraddittoria e
insufficiente motivazione in relazione all’art. 360
comma primo n. 5 c.p.c.

Si lamenta la inadeguata motivazione da parte dei
giudici d’appello, della statuizione di rigetto della istanza di CTU cinematica
ritualmente richiesta che, lungi dall’essere ispirata ad intenti esplorativi,
avrebbe consentito di “risolvere il problema rappresentato dall’improbabile
dinamica dell’evento riferito dal M., tecnicamente incompatibile con la sua
caduta nel vuoto”. Ed invero il ricorrente, nonostante il corrente
superiore dell’impalcatura fosse stato rinvenuto saldamente ancorato
all’impalcatura stessa, era precipitato nel vuoto sul secchio, rinvenuto al
suolo ricolmo di vernice; il che era incompatibile con la versione fornita dal
lavoratore, il quale aveva riferito di aver azionato il montacarichi per far
salire il secchio, di averlo prelevato, e, successivamente, di aver azionato la
pulsantiera per far calare il portapaioline, allorquando era precipitato.

5. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi,
siccome connessi, vanno disattesi.

Una questione, quale quella prospettata in questa
sede, di violazione o di falsa applicazione dell’art.
115 c.p.c. non può, infatti, porsi per una erronea valutazione del
materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si
alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte
dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia
disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove
legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza
apprezzamento critico, Amenti di prova soggetti invece a valutazione (vedi
Cass. 27/12/2016 n. 27000, Cass. 17/1/2019 n. 1229); ipotesi queste non
riscontrabili nella fattispecie scrutinata.

Non può poi, tralasciarsi di considerare che,
secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di valutazione delle risultanze
probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la
violazione degli artt. 115 cod. proc. civ.
(così come dell’art. 116) è apprezzabile, in
sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, oltre ad emergere
direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di
causa, non consentito in sede di legittimità (vedi Cass.
20/6/2006 n.14267, cui adde, Cass. 30/11/2016 n. 24434, nonché Cass.
27/7/2017 n. 18665).

Orbene, nello specifico i motivi sollecitano,
all’evidenza, anche nella forma apparente della denuncia di error in iudicando,
un riesame dei fatti non ammissibile atteso che con il ricorso per cassazione
la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa
interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione
della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli
accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di
legittimità (ex plurimis, vedi Cass. 7/12/2017 n. 29404).

Con riferimento, al vizio denunciato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va rimarcato che
lo stesso può rilevare solo nei limiti in cui l’apprezzamento delle prove –
liberamente valutabili dal giudice di merito, costituendo giudizio di fatto –
si sia tradotto in una pronuncia che sia sorretta da motivazione non
rispondente al minimo costituzionale (vedi per tutte Cass. S.U. 7/4/2014 n. 8053); ma la Corte di
merito, nel proprio incedere argomentativo, non è incorsa in siffatta
omissione, giacché con accertamento che investe pienamente la quaestio facti,
ha dato conto delle fonti del proprio convincimento ed ha argomentato in modo
logicamente congruo in ordine alla fattispecie sottoposta al suo scrutinio.
Condividendo il giudizio espresso dal giudice di prima istanza, ha, infatti,
ribadito che la prospettazione del lavoratore sulla carenza delle misure di
protezione atte ad evitare il verificarsi dell’eventus damni, e, dunque, della
sussistenza di un nesso causale fra condotta omissiva della parte datoriale e
l’infortunio occorsogli, era stata suffragata dagli approfonditi accertamenti
di P.G., i quali avevano obiettivato la carenza sia del corrente intermedio che
della tavola fermapiede, misure di prevenzione antinfortunistica coessenziali
alla salvaguardia della salute del lavoratore.

6. La statuizione impugnata si sottrae, poi, alla
formulata censura, anche con riferimento alla sollecitata attività istruttoria
mediante l’espletamento di ctu cinematica, denegata dai giudici del gravame. E’
bene rammentare al riguardo, che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo
istruttorio (e non una prova vera e propria) che ha la funzione di offrire al
giudice l’ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si
rendono necessarie al fine del decidere; è quindi sottratta alla disponibilità
delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito,
rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina
dell’ausiliario giudiziario, la motivazione dell’eventuale diniego potendo
anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle
argomentazioni svolte, nonché dalla valutazione del quadro probatorio
unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (vedi ex plurimis,
Cass. 5/7/2007 n. 15219, cui adde Cass. 21/4/2010 n. 9461).

Nella specie la Corte distrettuale, all’esito delle
sollecitazioni di parte appellante volte a conseguire l’espletamento di
accertamenti intesi alla ricostruzione della dinamica del sinistro, è pervenuta
alla reiezione dell’istanza sul rilievo della superfluità della indagine,
avendo reputato appaganti, ai fini considerati, i risultati dell’inchiesta
espletata al momento del verificarsi dell’evento ed avendo altresì congruamente
individuato gli elementi fattuali rilevanti della vicenda, procedendo alla
corretta sussunzione degli stessi negli archetipi normativi di riferimento.

7. Con il quarto motivo è denunciata violazione
dell’art. 444 e dell’art.
445 c. 1 bis c.p.p. in relazione all’art. 360
comma primo n. 3 c.p.c.. Il ricorrente critica la pronuncia dei giudici del
gravame per aver conferito rilievo fondante, nell’ambito dell’accertamento della
responsabilità in ordine alla causazione del sinistro, alla sentenza di
patteggiamento emessa nei suoi confronti, benché, secondo i principi affermati
da questa Corte, la sentenza di applicazione della pena costituisca solo un
elemento che, unitamente agli altri elementi indizianti, può essere valutato
dal giudice ai fini del suo convincimento.

8. Il motivo non è fondato.

La statuizione censurata si sottrae alle censure
svolte, giacché, diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, il
giudice del gravame ha proceduto ad un ponderato scrutinio della sentenza
penale di applicazione della pena inserendola nel contesto delle acquisizioni
probatorie, come definite nel giudizio di primo grado.

In tale prospettiva, non è incorso in violazione dei
principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la
sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di vincolo di giudicato (ex
aliis, vedi Cass. 6/12/2011 n. 26263), né inverte l’onere della prova; ha
infatti proceduto alla globale valutazione di tutte le acquisizioni probatorie
nel cui ambito la pronuncia di patteggiamento è stata doverosamente inserita,
in coerenza con il dictum di questa Corte secondo cui di tale pronuncia di
applicazione della pena, il giudice di merito non può escludere il rilievo
senza adeguatamente motivare (vedi Cass. 6/12/2011 n. 26263) .

9. Conclusivamente, alla luce delle superiori
argomentazioni, il ricorso è respinto. Nessuna statuizione va emessa in tema di
regolazione delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività
difensiva.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente
al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto ai sensi del comma 1
quater all’art. 13 DPR 115/2002,
della sussistenza dei presupposti processi per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso a norma dei comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del
2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso articolo 13,
ove dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 giugno 2020, n. 11545
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