La continuità della prestazione, il costante coordinamento e il controllo del capo dell’ufficio stampa sull’attività svolta sono elementi che, in ambito giornalistico, denotano un rapporto di lavoro subordinato.
Nota a Trib. Roma 18 maggio 2020
Sonia Gioia
In materia di lavoro giornalistico, il vincolo di subordinazione risulta attenuato per la natura prettamente intellettuale della prestazione e per il margine di autonomia che caratterizza l’attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell’individuazione di un contratto di impiego ai sensi dell’art. 2094 c.c., rileva specificamente l’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell’organizzazione dell’impresa.
Lo ha ribadito il Tribunale di Roma (III sez. lav., 18 maggio 2020), che ha dichiarato la natura subordinata dei rapporti di lavoro instaurati dalla società datrice con due giornalisti formalmente impiegati con contratti di collaborazione a progetto.
In ambito giornalistico, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. n. 6727/2001; Cass. n. 7020/2000), indici rivelatori della subordinazione sono:
- la continuità della prestazione del giornalista, ossia l’impegno a redigere in maniera non occasionale articoli su specifici argomenti o rubriche al fine di assicurare le esigenze informative riguardanti un determinato settore;
- il vincolo di dipendenza che si ha quando la messa a disposizione delle energie lavorative non viene meno tra una prestazione e l’altra;
- l’inserimento sistematico del prestatore nell’impresa, in modo da essere sempre disponibile a soddisfare le esigenze aziendali ed eseguire le direttive impartite dal datore di lavoro;
- l’assunzione della responsabilità di un servizio, che ricorre quando il giornalista assume l’incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore dell’informazione e mette costantemente a disposizione la sua opera nell’ambito delle istruzioni ricevute.
Diversamente, costituiscono “indici negativi”:
- la pattuizione di prestazioni singole e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo o la convezione di singole, anche se continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di incarichi professionali;
- la pubblicazione ed il compenso degli scritti solo previo “gradimento” ed a totale discrezione del direttore del giornale o commissionati singolarmente, in base ad una successione di incarichi fiduciari (Cass. n. 8068/2009; Cass. n. 4770/2006; Cass. n. 18560/2005).
In considerazione di tali criteri discretivi, il giudice di merito ha ravvisato, nel caso di specie, “i caratteri tipici della subordinazione ‘attenuata’ del giornalista”, quali la continuità della prestazione su uno specifico settore dell’informazione, il coordinamento dei prestatori con il superiore gerarchico e l’esercizio del potere di controllo da parte di quest’ultimo sull’espletamento dell’attività lavorativa.
Ciò, in quanto la prestatrice, incaricata di divulgare e promuovere il progetto dedotto nel contratto, “prendeva indicazioni” dal capo dell’ufficio stampa, con cui era, inoltre, tenuta a concordare i luoghi in cui recarsi per le videoriprese ed al quale sottoponeva per la firma i comunicati che la stessa redigeva; mentre il lavoratore, oltre a sviluppare il programma definito nel contratto a progetto, svolgeva mansioni di addetto stampa, si coordinava costantemente con il capo di tale struttura e garantiva la presenza in azienda almeno per tre giorni a settimana.