Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 giugno 2020, n. 10782

Cassa Edile, Decreto ingiuntivo, Differenza tra somma
richiesta e quanto pagato direttamente dal datore di lavoro ai lavoratori,
Obbligazione della Cassa Edile non derivante la mera costituzione del rapporto
di lavoro, Prestazioni aventi natura in senso lato retributiva, ma anche
connotazione previdenziale ed assistenziale

 

Rilevato che

 

con sentenza n. 4246 del 2013, la Corte d’Appello di
Lecce ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Cassa Edile di Lecce avverso
la sentenza di primo grado che, giudicando sull’opposizione proposta dalla F.
s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo con il quale, su richiesta della stessa
Cassa Edile di Lecce, si era ingiunto il pagamento di Euro 31.091,27, aveva
revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società al pagamento di Euro
12.764,00 pari alla differenza tra la somma richiesta e quanto pagato
direttamente dalla datrice di lavoro ai lavoratori;

la Corte territoriale, richiamando l’orientamento espresso
da Cass. n. 7050 del 2011 e Cass. n. 13300 del 2005, ha ritenuto infondata
l’impugnazione giacché non era stato contestato il fatto che gli importi
richiesti dalla Cassa corrispondevano a quelli, relativi alle voci retributive
dovute ai lavoratori, ma che tali voci erano state corrisposte direttamente dal
datore di lavoro ai lavoratori che, dunque, doveva ritenersi revocata la delega
inizialmente rilasciata alla Cassa Edile ai sensi degli artt. 1269 e 1271,
comma terzo, cod. civ.; avverso tale sentenza la Cassa Edile di Lecce ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo: a) violazione e o
falsa applicazione degli artt. 1269, 1270, comma 1, 1322,
comma 1, e 2077 cod. civ. e degli artt. 18 e 36 del CCNL per le imprese edili
del 18 giugno 2008, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere erroneamente applicato le norme
sulla revoca della delegazione di pagamento invece legittimamente derogata
dalle disposizioni del CCNL citato;

la Cassa edile della Provincia di Lecce ha
depositato memoria;

F. s.r.l. non ha svolto attività difensiva;

 

Considerato che

 

il motivo è infondato;

questa Corte ( vd. da ultimo Cass. n. 10140 del 2014) ha avuto modo di
affermare che:

– l’obbligo della Cassa Edile di pagare ai
lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva
dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del
datore di lavoro degli accantonamenti relativi;

– ciò dà origine al rapporto delegatorio (Cass. n. 6869 del 2012) ed a tale affermazione si
perviene muovendo dalla premessa che le Casse edili, organismi di origine
contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitariamente
da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori
di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore
edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi,
gratifica natalizia, le somme relative all’anzianità professionale, c.d. Ape)
che, per l’elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente
durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di
problematica erogazione;

Cass. n. 10140 del 2014
ha pure osservato che « L’iter legislativo che, dapprima, ha semplicemente
incoraggiato l’iscrizione delle imprese alle Casse Edili, è arrivato poi
secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 276 del 2003, art. 86, comma 10, a sancire l’obbligatorietà della
regolarità contributiva nei confronti di detti enti che forniscono anche
prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche
una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i
trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo il reddito dei
lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi »;

tali prestazioni sono finanziate dai datori di
lavoro, che versano gli accantonamenti per le prestazioni di natura
retributiva, nonché i contributi di competenza per ii resto (con un limitato
apporto anche dei lavoratori, ne discende che le somme che il datore ha
l’obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al
pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività
infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo
retributivo;

poiché il meccanismo normativamente previsto per il
pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra
una delegazione (ex art. 1269 c.c. e segg.:
Cass. 27 maggio 1998 n. 5257), questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che
la Cassa stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero
sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del
datore, delle somme stesse (Cass. n. 14658/2003;
Cass. n. 16014/2006);

dunque, per la stessa natura retributiva delle somme
che il datore ha l’obbligo di versare alla Cassa Edile, e per il fatto che
l’obbligazione della Cassa Edile non sorge con la mera costituzione del
rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, alla stessa, da parte del
datore, deve affermarsi che, se ben può il lavoratore agire nei confronti del
datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche
natalizie ed, egualmente, la Cassa ha l’obbligo di riscuotere le somme che ti
datore è tenuto a versare, coerentemente con l’ormai pacificamente e
legislativamente riconosciuta funzione previdenziale delle Casse edili (v. in
tal senso le argomentazioni di Cass. nn. 25888 del
2008 e 6869 del 2012), resta da dire che
una revoca della delegazione di pagamento da parte del datore di lavoro può
logicamente ricollegarsi soltanto- come avvenuto nel caso di specie –
all’avvenuto pagamento ai lavoratori delle relative spettanze ( vd. Cass. n. 608 del 2018);

da quanto sin qui esposto emerge la correttezza
della sentenza impugnata che ha ritenuto parzialmente insussistente il credito
fatto valere dalla Cassa edile con il decreto ingiuntivo opposto, dovendosi
dare rilievo al solo pagamento diretto ai lavoratori per le posizioni dei quali
si è registrato l’inadempimento rispetto all’obbligo di accantonare le somme
destinate al pagamento di festività, ferie e gratifiche natalizie e senza
possibilità di estensione di tale effetto rispetto all’obbligo di versamento in
favore di altri lavoratori o a quello di versamento dei contributi finalizzati
a soddisfare gli scopi propri della Cassa;

non induce a diversa conclusione la critica al
consolidato orientamento sopra ricordato, contenuta nella memoria depositata
dalla ricorrente, con la quale si sostiene che l’art.
1270, comma 1, cod.civ., sarebbe inapplicabile in quanto derogato
lecitamente dalla previsione del c.c.n.I. per le imprese edili, all’art. 36, lett. b, laddove si
afferma che <<con la iscrizione alla Cassa edile i datori di lavoro e gli
operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale
di lavoro>>;

in realtà il tenore testuale della disposizione
contrattuale appena citata, limitandosi a ribadire la vincolatività del contratto
collettivo tra le parti a seguito della iscrizione alla Cassa edile, non
contiene alcuna volontà – neanche implicita – di deroga rispetto alfa normativa
codicistica relativa alle forme di revoca della delegazione di pagamento
previste dall’art. 1270, comma 1, cod. civ., né
offre argomenti per una ricostruzione sistematica differente da quella
incentrata sull’istituto della delegazione di pagamento che la giurisprudenza
di questa Corte di cassazione ha fatto propria in modo consolidato; per la
disciplina codicistica, dunque, la delega è revocabile, ma solo fino a quando,
nella delegazione di pagamento, il delegato non abbia eseguito il pagamento a
favore del delegatario (art. 1270, comma 1) e
ciò è quanto è avvenuto nella fattispecie in esame ove il debitore delegante
(datore di lavoro) ha adempiuto,direttamente agli obblighi retributivi oggetto
della delega, delega questa titolata in quanto inserita in un contesto
applicativo discendente dal c.c.n.I. per le
imprese edili del 18 giugno 2008, conferita a Cassa edile e quando
quest’ultima non aveva ancora corrisposto ai lavoratori interessati le medesime
prestazioni retributive;

per tali ragioni, il ricorso va rigettato;

nulla deve disporsi per le spese del giudizio di
legittimità attesa la mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,
comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato
D.P.R., ove dovuto.

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