Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata (del 5% in luogo del 15%), prevista dal regime forfetario, l’attività professionale non deve essere una mera continuazione dell’attività precedentemente svolta.
Nota a AdE Risposta 29 maggio 2020, n. 161
Francesco Palladino
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 161 del 29 maggio 2020, ha chiarito il requisito della “nuova attività” previsto dall’art. 1, co. 65, lett. b), della L. n. 190/2014, ai fini della dell’applicazione, per i contribuenti forfetari, dell’aliquota del 5% (in luogo di quella del 15%).
Va ricordato come il co. 65 della legge sopracitata, disponga che il reddito forfettariamente determinato da chi avvia “nuove” attività, sia tassato nella misura del 5% per 5 anni (a decorrere dall’anno in cui l’attività è iniziata), purché siano rispettate talune condizioni. Una di queste, prevista dalla suddetta lett. b), è che l’attività da esercitare in regime forfetario non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
L’istante dell’interpello in argomento, pensionato pubblico dall’anno 2018, riteneva di poter tassare i compensi dell’anno 2019 al 5% in ragione del fatto che negli anni precedenti l’apertura della partita IVA (avvenuta nel 2018) non aveva svolto alcuna attività professionale in quanto era dipendente pubblico. Dunque, a suo avviso, il fatto che l’attività svolta in regime forfetario fosse la medesima di quella svolta nelle vesti di pubblico dipendente, non avrebbe avuto alcuna rilevanza ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata in discorso.
Di diverso avviso è però l’Agenzia delle entrate, la quale ha ritenuto che l’attività svolta dal contribuente in regime forfetario rappresenta, nel caso concreto, una continuazione dell’attività precedentemente svolta. Dunque, detta continuazione, ancorché l’attività precedente sia stata svolta dal contribuente nelle vesti di pubblico dipendente, non consente, a parere dell’Ufficio, l’applicazione dell’aliquota agevolata del 5%.
Pertanto, secondo l’Agenzia delle entrate, l’istante non può beneficiare dell’aliquota del 5%, ma potrebbe, al ricorrere degli ulteriori requisiti, comunque applicare il regime forfetario tassando, tuttavia, il relativo reddito nella misura del 15%.