Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12712

Lavoro, Riconoscimento del diritto all’inquadramento in una
qualifica superiore, Differenze retributive

 

Rilevato

 

che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza
pubblicata in data 10.1.2014, ha accolto parzialmente il gravame interposto da
M.C., nei confronti della ASAM-Azienda Speciale Servizi Idrici Integrati,
avverso la pronunzia del Tribunale di Torre Annunziata n. 651/2009, resa il
18.6.2009, che – in parziale accoglimento della domanda del lavoratore volta ad
ottenere, in ragione delle mansioni asseritamente svolte, il riconoscimento del
proprio diritto all’inquadramento in una qualifica superiore a quella
riconosciuta dalla datrice di lavoro, oltre alla condanna di quest’ultima al
pagamento delle conseguenti differenze retributive – aveva dichiarato il
diritto del medesimo all’inquadramento, a far data dal 18.6.1995, nel livello B
e, a far data dal 21.8.1996 e sino al 31.12.1999, nel livello A3 del CCNL di
categoria, condannando la datrice al pagamento delle differenze retributive
maturate dal 3.7.1998 al 31,12.1999 tra il livello A3 spettante e quello
effettivamente riconosciuto, da liquidarsi in separato giudizio, oltre
accessori di legge; che, pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata,
la Corte territoriale ha dichiarato il diritto del C. a ricevere il trattamento
economico previsto per il livello A3 a decorrere dal 3.7.1998 e, per l’effetto,
ha condannato la ASAM al pagamento, in favore del dipendente, delle differenze
retributive maturate a far data dal 3.7.1998, da liquidarsi in separato
giudizio;

che per la cassazione della sentenza ricorre la G.
S.p.A. (divenuta organo gestore della rete idrica e delle relative pertinenze,
nell’ambito del consorzio obbligatorio tra 76 comuni e le province di Napoli e
di Caserta, in attuazione della I. n. 36 del 1994, art. 9, e della l.r. n.
14/1997, art. 4) sulla base di un motivo, cui resiste con controricorso M.C.;

che la ASAM non ha svolto attività difensiva;

che sono state comunicate memorie nell’interesse del
lavoratore;

che il P.G. non ha formulato richieste

 

Considerato

 

che, con l’unico motivo di ricorso, si censura la
violazione e falsa applicazione degli artt. 110
e 11 (recte: 111) c.p.c. per nullità del
procedimento proseguito nei confronti della ASAM venuta meno per cessione di
impresa in favore della S.p.A. G., divenuta gestore del servizio integrato
dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) (consorzio obbligatorio tra 76 comuni e
le province di Napoli e di Caserta, ai sensi dell’art. 9 della I. n. 36 del
1994, c.d. legge Galli, e dell’art. 4 della I. r. n. 14 del 1997) avente natura
di Ente gestore dell’Ambito Territoriale ex artt. 31, comma 2, TUEL, e
4, comma 4, I. r. n. 14 del 1997, cit., per l’affidamento della gestione del
servizio idrico a G. S.p.A., in convenzione di affidamento;

che il motivo è inammissibile per difetto del
requisito di specificità, prescritto dall’art. 366,
primo comma, nn. 4 e 6, del codice di rito (cfr., tra le molte, Cass., Sez.
VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009), per la
mancata trascrizione del verbale del 13.5.2008, con il quale è stato conferito
il servizio idrico alla S.p.A. G., necessario per documentare la vicenda del
<<passaggio>> delle competenze dalla ASAM alla G. S.p.A. ed altresì
per accertare le modalità prescritte dall’art. 10 della I. n. 36 del 1994, ai
fini della corretta qualificazione giuridica del trasferimento di gestione del
servizio e dei conseguenti effetti processuali di successione a titolo
universale, per <<il venir meno>> della parte dante causa, ovvero
nel titolo controverso, rispettivamente ai sensi dell’art. 110 ovvero 111
c.p.c.;

che, appunto, non essendo stato il predetto atto né
prodotto (né trascritto, né indicato tra i documenti offerti in comunicazione
unitamente al ricorso) – in violazione del principio più volte ribadito da
questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di
indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da
consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità
delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass.
nn. 19985/2017; 14541/2014) – questa Corte non ha potuto apprezzare la
veridicità delle doglianze mosse alla sentenza oggetto del presente giudizio
dalla società datrice.

Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere
tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la
cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della
fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti
esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado
di giudizio di merito (cfr., tra le altre, Cass.
nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013);

che per tutto quanto in precedenza esposto, il
ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese – liquidate come in dispositivo e da
distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in
favore del difensore del C., avv. B.M., dichiaratosi antistatario – seguono la
soccombenza; che nulla va disposto in ordine alle spese nei confronti della
ASAM-Azienda Speciale Servizi Idrici Integrati, rimasta intimata; che, avuto
riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso
sussistono i presupposti di cui all’art.
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di
M.C., liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese
generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.

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