Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 giugno 2020, n. 12821
Commercialista, Attività svolta in concomitanza con
l’attività di lavoro dipendente, Iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335
del 1995
Rilevato
che, con sentenza n. 651/2018 la Corte di appello di
Milano riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato M.A. tenuta al
pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995,
in relazione all’attività libero-professionale di commercialista svolta in
concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli è iscritto
presso altra gestione assicurativa obbligatoria; che avverso tale pronuncia la
M. ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivo di censura; che
l’Inps ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle
parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Considerato in diritto
1) -Con il primo motivo è dedotta la violazione o
falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360
co 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 18 co.12 D.L. n. 98/2011,
per aver, la corte d’appello, ritenuto la presente fattispecie, sovrapponibile
ad altre fattispecie, quali quelle riguardanti i professionisti iscritti
nell’albo degli ingegnari.
2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione
o falsa applicazione dell’art. 116
l. n. 388/2000 ex art. 360
co. 1 n. 3 c.p.c.