Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 giugno 2020, n. 12872
Rapporto di lavoro, Inquadramento, CCNL Igiene-Ambientale,
FISE, Trattamento retributivo
Rilevato che
1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza n.
176 del 2018, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa
sede, ha accolto l’appello presentato da C.L., M.C., R.S., V.C. e Z.P., nei
confronti della T. srl, e ha condannato la società ad assumere i suddetti
lavoratori a far data dall’1.9.2016 con inquadramento dei primi quattro nel 3°A
livello del CCNL Igiene-Ambientale – FISE ed il quarto nel 2° A livello del
medesimo contratto; ha condannato, altresì, la società a corrispondere le
retribuzioni che i dipendenti sopra indicati avrebbero percepito dall’1.9.2016
sino all’effettiva costituzione del rapporto di lavoro, quantificando le stesse
negli importi indicati nel dispositivo, nonché al pagamento delle spese
processuali.
2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto
ricorso per cassazione la T. srl affidato a cinque motivi, cui resistevano con
controricorso C.L., M.C., R.S., V.C. e Z.P..
3. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.
Considerato che
1. Preliminarmente deve darsi atto che, nelle more,
sono stati depositati singoli verbali di conciliazione con assistenza
sindacale, intervenuti in data 19.2.2019, con cui le parti (società, da un
lato, e singoli dipendenti dall’altro) hanno formalizzato la loro volontà di
definire in via bonaria ogni questione tra loro insorta e connessa alla
sentenza oggi gravata.
2. In detti verbali (punti 1 e 2) si legge che la
società ha dichiarato, tra l’altro, di rinunciare agli atti, ai diritti e
all’azione del giudizio di cassazione, in un contesto di definizione di ogni
questione attinente alla controversia di cui è giudizio, ed il lavoratore
accetta la rinunzia.
3. I suddetti verbali, che contengono statuizioni
anche in ordine al pagamento delle competenze professionali, risultano
sottoscritti da entrambe le parti, oltre che dal responsabile dell’ufficio
vertenze della UGL.
4. Ravvisandosi, pertanto, nella fattispecie una
rinuncia ex art. 390 cpc con conseguente
accettazione, non resta che dichiarare l’estinzione del giudizio, nulla
disponendosi in ordine alle spese
processuali ai sensi dell’art. 391 comma quarto cpc.
5. Non sussistono, invece, i presupposti per la
condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, per il ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1
quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a
quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/2015).
P.Q.M.
dichiara estinto il processo.