Il ricorrente che “denunci, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti fondamentali al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (così, Cass. n. 10404/2020; v. anche Cass. S.U., n. 22716/2011). È inammissibile la richiesta di riesame, in sede di giudizio di legittimità, del contenuto di deposizioni testimoniali e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi (sui quali la motivazione del giudice di merito sarebbe mancata o sarebbe stata illogica) finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (v. Cass. SU n. 24148/2013; n. 10404/2020, cit.; n. 14541/2014 e n. 4056/2009).
V.D.B.