L’Agenzia chiarisce che i contributi, accordati da una Regione, destinati a ristorare, seppur parzialmente, le spese per i canoni di locazione sostenute dai ricercatori e lavoratori altamente qualificati che hanno trasferito il proprio domicilio in quella Regione, non sono tassati a fini IRPEF.
Nota a AdE Risposta 9 giugno 2020, n. 172
Antonio Guidone
Con la risposta ad interpello 9 giugno 2020, n. 172, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i contributi accordati dalla Regione istante e destinati a coprire, sia pur parzialmente, le spese sostenute da ricercatori e lavoratori altamente qualificati, trasferitisi nella medesima Regione per il pagamento di canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo, non sono assoggettabili ad imposizione diretta.
Nel caso di specie, la Regione istante ha avviato un’iniziativa denominata “House and Work”, riservata a specifici destinatari, avente come obiettivo quello di attrarre sul territorio competenze nuove e qualificate.
Si tratta di un contributo destinato a persone fisiche, sia disoccupate sia inoccupate, anche extracomunitarie, che abbiano ricevuto un’offerta di lavoro a tempo pieno, come dipendenti altamente qualificati, presso un’impresa industriale o un centro di ricerca con l’unità operativa all’interno della Regione. Possono altresì beneficiarne gli assegnatari di una borsa di studio con finalità di ricerca. In entrambi i casi, i destinatari devono possedere una laurea magistrale, o specialistica, oppure un titolo straniero equivalente.
Come requisito aggiuntivo, richiesto per entrambe le tipologie di destinatari, occorre che, all’atto della domanda e durante tutto l’anno solare precedente, i beneficiari non siano stati e non siano domiciliati o residenti nel territorio regionale, oppure, titolari, anche se non in modo esclusivo, di un diritto reale di godimento della proprietà su un immobile situato all’interno del territorio regionale. Il rapporto di lavoro non può avere una durata inferiore ai 6 mesi.
In ogni caso, anche in presenza dei requisiti indicati, sono comunque esclusi coloro che ricevono un’offerta da un’impresa o da un centro di ricerca con il quale abbiano già stipulato un contratto di lavoro nel quinquennio precedente.
La Regione eroga a costoro un contributo in denaro, per un periodo non superiore a 3 anni, di importo pari al 75 per cento del canone indicato nel contratto di locazione, per il periodo in cui verranno assunti o in cui usufruiranno della borsa di studio finalizzata alla ricerca. L’importo, quando erogato a favore di una persona singola o di una coppia, non potrà superare 450 euro mensili e 16.200 euro nei tre anni; invece, quando erogato ad una coppia con figli, non potrà superare 550 euro mensili e 19.800 euro nei 3 anni.
Il contributo potrà essere revocato nei seguenti casi:
1) quando vi sia interruzione ingiustificata dell’attività di ricerca da parte del beneficiario;
2) in caso di non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
3) in caso di mancato pagamento anche solo di una mensilità del canone di locazione o vi sia risoluzione del contratto;
4) qualora i beneficiari non abbiano rispettato gli impegni previsti nel bando, ovverosia non abbiano svolto l’attività prevalentemente sul territorio regionale, attraverso le modalità e i tempi previsti.
Qualora, invece, vi sia l’interruzione o la cessazione dell’attività dell’impresa, del centro di ricerca o la cessazione del rapporto di lavoro o della borsa di studio, sarà interrotta anche l’erogazione del contributo.
La Regione istante chiedeva all’Agenzia delle Entrate di chiarire il regime fiscale di tassazione diretta applicabile ai suddetti contributi.
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito, ha ricordato che solo chi possiede redditi, in denaro o in natura, rientranti nelle categorie indicate dall’art. 6 del Tuir, ovverosia redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e redditi diversi, matura il presupposto di tassazione. Ciò detto, nel caso prospettato dall’istanza, è stato escluso che le somme ricevute dal beneficiario potessero essere oggetto di tassazione diretta poiché tali somme non potevano essere ricondotte in alcuna categoria reddituale, neppure in quella di lavoro dipendente di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir. Nel caso di specie, infatti, non sussiste alcun rapporto di lavoro tra la Regione in qualità di ente che eroga il servizio e il destinatario del contributo. Per tali motivi, le somme erogate non costituiscono possesso di redditi rilevante a fini IRPEF e, pertanto, non concorrono alla formazione della base imponibile del beneficiario.