Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2020, n. 14072

Inps, Cartella esattoriale, Recupero degli sgravi
contributivi per la stipula di contratti di formazione e lavoro, Opposizione

Rilevato che

 

1. La C. spa, già S. srl, incorporante della I.M.T.
spa, ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale emessa nei
confronti di quest’ultima società in relazione alla pretesa dell’INPS di
recuperare gli sgravi contributivi accordati negli anni 1996-2000 per la
stipula di contratti di formazione e lavoro, siccome dichiarati incompatibili
con il mercato comune dalla Commissione della Comunità Europea.

2. Il primo giudice ha accolto l’opposizione
ravvisando la nullità della iscrizione a ruolo e della cartella, in quanto
effettuata a carico di un soggetto – la predetta I.M.T. spa – non più esistente
perché incorporata per fusione nella S. srl.

3. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del
24.4/25.6.2009, ha respinto il gravame principale proposto dall’INPS e, in
accoglimento di quello incidentale svolto dalla C. spa, ha dichiarato
l’infondatezza della pretesa avanzata dall’Istituto con la cartella opposta.

4. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 14385
del 2012, ha accolto il ricorso principale proposto dall’INPS, mentre ha
dichiarato inammissibile quello incidentale spiegato dalla C. spa; ha cassato
la sentenza impugnata e ha rinviato per un nuovo esame alla Corte di appello di
Ancona, in diversa composizione, affinché si conformasse ai principi di diritto
esposti.

5. Riassunto il giudizio da parte dell’INPS, in
proprio e nella qualità di procuratore speciale della SCCI spa, la Corte di
appello di Ancona, con la sentenza n. 977 del 2013, ha accolto l’appello
originario proposto dall’Istituto e ha compensato tra le parti le spese di tutti
i gradi di giudizio.

6. I giudici di rinvio, a fondamento della
decisione, dopo avere delimitato il thema decidendum alla luce di quanto
stabilito in sede di legittimità, hanno specificato che la C. spa non aveva
minimamente assolto l’onere, né per via amministrativa finalizzata al recupero,
né in via giudiziaria, di dimostrare la sussistenza di specifiche condizioni
concretizzanti l’applicabilità della regola “de minimis”; hanno poi
evidenziato che l’effetto retroattivo delle decisioni comunitarie era connesso
con la natura delle stessa decisione finalizzata a disporre la restituzione di
quanto indebitamente non pagato; hanno, inoltre, precisato che, pur
riconoscendo la buona fede dei singoli beneficiari, tale atteggiamento non
integrava un affidamento giuridicamente tutelabile.

7. Avverso tale pronuncia la C. spa ha proposto
ricorso per la cassazione sulla base di sei motivi cui ha resistito con
controricorso l’INPS.

8. Equitalia Marche non ha svolto attività difensiva

9. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

10. La ricorrente ha depositato memoria.

 

Considerato che

 

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente si duole della
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc,
in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per
avere omesso la Corte territoriale di pronunciare su eccezioni preliminari
idonee a definire il giudizio di rinvio in rito e a precludere qualsiasi
decisione in merito, nonché dell’omessa, insufficiente, illogica o
contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi
dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per l’eventualità
che il silenzio sulle eccezioni preliminari venisse interpretato quale
implicito rigetto di tali eccezioni. Rileva la ricorrente che, con la memoria
di costituzione nel giudizio di rinvio era stata eccepita la inesistenza della
notificazione del ricorso in riassunzione in quanto eseguita in un luogo che
non aveva nulla a che vedere con il giudizio di merito, a fronte della
disposizione che prevede che il ricorso per riassunzione vada notificato alla
parte personalmente; in via subordinata era stata eccepita anche la nullità
della notifica con impossibilità del suo rinnovo per essere spirato il termine
annuale per la riassunzione; era stata infine eccepita l’inammissibilità del
ricorso per essere stato sottoscritto da soggetto investito in modo idoneo dal
mandato difensivo, in quanto non era stata indicata né richiamata nessuna
procura alla lite. Rileva, altresì, la ricorrente che la Corte di merito non si
era pronunciata sulle suddette eccezioni.

3. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e
falsa applicazione dell’art. 112 cpc, ai sensi
dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere omesso
la Corte territoriale di pronunciare sulla eccezione proposta dalla società di
ammissibilità dell’appello dell’INPS in conseguenza della formazione del
giudicato interno dovuto ad omessa impugnazione della assorbente statuizione
della sentenza di 1° grado, confermata sul punto da quella di appello n. 220/09
e non cassata sul punto, che aveva confermato la nullità della iscrizione a
ruolo, della cartella di pagamento e della notifica compiute nei confronti
della sola società già estinta in quanto fusa per incorporazione nell’anno
2000, nonché la violazione dell’art. 112 cpc,
per avere la Corte di merito accolto una pretesa restitutoria in favore
dell’INPS pur in mancanza della proposizione della relativa domanda mai
introdotta nel processo e tanto meno nei confronti della C. spa, nonché infine
la omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art.
360 co. 1 n. 5 cpc.

4. Con il terzo motivo la ricorrente censura la
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc,
ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 4 cpc, per avere
omesso la Corte territoriale di decidere sulla eccezione di prescrizione
decennale e di mancanza di una valida ed opponibile interruzione del relativo
termine, nonché l’omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per avere omesso la Corte
di merito di valutare, ai fini del decidere, che risultava decorso il termine
di prescrizione decennale per mancata proposizione entro tale termine nei
confronti della C. spa di nessuna richiesta di restituzione stragiudiziale, né
di domanda giudiziale.

5. Con il quarto motivo la società lamenta l’omessa,
insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo
per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5
cpc, per avere la Corte territoriale omesso di valutare, ai fini del
decidere, entro quali limiti la decisione della Corte di Giustizia Europea
poteva essere applicata nell’ordinamento nazionale rispetto a rapporti
giuridici già definitivamente esauriti e in relazione a diritti acquisiti prima
della sentenza della Corte di Giustizia Europea e della decisione della Commissione
Europea , ed omettendo di valutare i limiti alla retroattività delle sentenze
comunitarie e gli effetti rispetto alla fattispecie in oggetto del principio di
“conservazione delle leggi interne” e della certezza del diritto
nazionale.

6. Con il quinto motivo si denunzia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, dell’art.
2697 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3
cpc, nonché l’omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per avere la Corte
territoriale omesso di valutare, o per avere valutato erroneamente, la prova
del mancato superamento dell’importo cd. “de minimis” che era
desumibile dall’importo indicato nella stessa cartella opposta, e per avere
immotivatamente addossato alla appellata l’onere di fornire la prova negativa
del mancato percepimento di altri aiuti diversi dagli sgravi contributivi
costituenti aiuti di Stato.

7. Con il sesto motivo si sostiene la violazione del
principio di diritto del “legittimo affidamento” sulla legittimità
delle agevolazioni contributive che sono state riconosciute in forza di legge
valida ed efficace al tempo della sua applicazione e violazione dell’ulteriore
principio di “autoresponsabilità” nonché l’omesso, insufficiente,
illogica o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5
cpc.

8. Il primo motivo è infondato.

9. E’ opportuno precisare che, avendo il giudice del
rinvio accolto le domande di merito dell’originario appello, in relazione alle
istanze relative al ricorso in riassunzione rispetto alle quali erano state
formulate le eccezioni di inammissibilità, giammai potrebbe configurarsi un
vizio di omessa pronuncia o di omessa motivazione, dovendo considerarsi implicite
le reiezioni di quelle eccezioni (cfr. Cass. n. 17956/2015 in tema di giudizio
di appello).

10. Sotto altro aspetto si osserva, comunque, che
quando viene denunciata la violazione di una norma processuale che comporti
invalidità, il giudizio di legittimità non ha per oggetto la giustificazione
della decisione impugnata bensì ha sempre per oggetto direttamente l’invalidità
denunciata.

11. Sicché, se il giudice del merito omette di
pronunciarsi su una eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è
impugnabile per l’omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma solo per
l’invalidità già vanamente eccepita, perché ciò che rileva non è il tenore
della pronuncia impugnata, bensì l’eventuale esistenza della invalidità dedotta
(cfr. Cass. n. 13425/2016; Cass. n. 15843/2015; Cass. n. 10073/2003).

12. Ciò premesso, nella fattispecie in esame osserva
il Collegio che il ricorso in riassunzione è stato notificato anche presso la
sede legale della società per cui non si vede in ipotesi di inesistenza della
notifica. Circa la eventuale dedotta nullità della notifica stessa, va poi
rilevato che la società si è costituita, difendendosi nel merito, e quindi ha
sanato ogni possibile vizio (cfr. Cass. 28.3.2018
n. 7703; Cass. 7.6.2018 n. 14840); né del resto la società ha evidenziato
quali lesioni del diritto alla difesa avrebbe nello specifico patito. In
ordine, infine, alla denunciata carenza di investitura dei procuratori
dell’Istituto che hanno provveduto alla riassunzione del giudizio, deve darsi
atto che era stata indicata la procura generale notarile alle liti (per Notar
Castellini di Roma del 23.12.2011 Rep. 77778/19476, regolarmente registrata) in
virtù della quale essi avevano agito, per cui la doglianza anche su tale punto
non trova alcun riscontro.

13. Il secondo e terzo motivo, da trattarsi
congiuntamente per connessione logico-giuridica, non sono meritevoli di
accoglimento.

14. In ordine alla questione della prescrizione, i
giudici del rinvio si sono pronunciati, ritenendo applicabile il termine
ordinario decennale, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale
con sentenza n. 125 del 2009.

15. Quanto, invece, alla questione della operatività
del termine nei confronti della C. spa, nei cui confronti non era stata
avanzata alcuna richiesta, deve rilevarsi che il tema controverso era stato già
deciso con la sentenza di rinvio n. 14385 del 2012 di questa Corte, ove ai
punti 1.2 e 1.3 (pag. 6) era stato sottolineato che, avendo la C. spa (già S.
srl) incorporato la I.M.T. spa nei cui confronti era stata emessa la cartella
opposta, essa era succeduta sotto il profilo sostanziale nella posizione di
quest’ultima e non era necessaria una formale proposizione di distinta domanda
da parte dell’Istituto nei confronti della società incorporante.

16. Analogamente vi era stato un esame, nella
suddetta pronuncia di questa Corte, in ordine alle questioni della nullità
dell’iscrizione a ruolo, della cartella esattoriale e della relativa notifica
ritenute, sebbene su di esse si fosse formato un giudicato interno, ininfluenti
ai fini di valutare la fondatezza nel merito della pretesa dell’INPS.

17. Trattandosi, pertanto, di punti già decisi dalla
sentenza di cassazione, non vi era spazio né alcuna necessità di procedere a
nuovi accertamenti da parte dei giudici di rinvio i quali, tra l’altro, hanno
comunque evidenziato, nell’ultimo capoverso a pag. 5 della gravata decisione,
che la “reiezione” dell’opposizione atteneva esclusivamente al
merito, rimanendo ferma la declaratoria di nullità e, quindi, di inefficacia
della cartella.

18. Il quarto motivo, come proposto in relazione al
vizio di omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione, è
inammissibile.

19. Giova premettere che il nuovo testo dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, applicabile in causa
ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che
concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia
costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale
a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della
controversia). Al compito assegnato alla Corte di Cassazione resta dunque
estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione
sulle quaestiones facti che implichi un raffronto tra le ragioni del decidere
espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio
sottoposto al vaglio del giudice di merito, nonché i profili di illogicità,
insufficiente e contraddittoria motivazione se non nei casi di violazione del
cd. “minimo costituzionale” (per tutte Cass.
n. 8053 del 2014).

20. Orbene, osserva il Collegio che la Corte
territoriale ha esaminato adeguatamente la questione denunciata e, pertanto, la
doglianza non rientra nel perimetro della nuova formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc come sopra delineata. In
particolare, va evidenziato che la Corte territoriale si è chiaramente
pronunciata sulla questione della irretroattività degli effetti della decisione
della Commissione dell’Unione Europea dell’11.5.99 e tanto basta ai fini di
ritenere inammissibile la censura formulata ex art.
360 co. 1 n. 5 cpc.

21. Il quinto motivo presenta profili di
inammissibilità e di infondatezza.

22. Sull’ambito applicativo del vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc e sulla sua insussistenza,
si richiama quanto già detto.

23. In ordine alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., deve osservarsi che una violazione delle predette disposizioni non può
porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal
giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che
quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,
ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso,
valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero
abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento
critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. 27.12.2016 n.
27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960): ipotesi, queste, non ravvisabili né
denunciate nel caso in esame.

24. Sotto i due suindicati aspetti le censure sono
quindi inammissibili.

25. Il motivo, inoltre, è anche infondato, in
relazione alla dedotta violazione dell’art. 2697 cc,
perché la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio (Cass. n.
14574/2017) in virtù del quale si è statuito che il diritto a beneficiare dello
sgravio contributivo, anche con riferimento all’ammontare massimo totale
dell’aiuto rientrante nella categoria “de minimis” in un periodo di
tre anni a decorrere dal primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico
accordato, sotto qualsiasi forma, deve essere provato dal soggetto che lo
invoca.

26. Il sesto motivo, infine, non è fondato.

27. Questo Collegio intende dare continuità al
principio, statuito in sede di legittimità (Cass. n. 13479/2016; Cass. n.
6756/2012), secondo cui, in tema di recuperi di aiuti di Stato, pur in presenza
nell’ordinamento italiano di norme istitutive di esenzioni analoghe a quelle
ritenute contrastanti con il diritto comunitario e nella conseguente difficoltà
di comprendere quali in concreto possano costituire aiuti di Stato illegittimi,
le imprese che ne siano beneficiarie non possono fare affidamento sulla loro
fruizione ove gli stessi siano stati concessi senza previa notifica della
Commissione, rientrando nella diligenza dell’operatore economico accertare che
la procedura prevista per il controllo di regolarità degli aiuti da parte della
Commissione sia stata rispettata.

28. La dedotta violazione dei principi di
“legittimo affidamento” e di “autoresponsabilità” non è
quindi ravvisabile.

29. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve
essere, pertanto, rigettato.

30. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, nei confronti dell’INPS, che si
liquidano come da dispositivo; nulla va disposto per quelle relative all’altra
intimata che non ha svolto attività difensiva.

31. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, nel testo risultante dalla legge
24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti
processuali, sempre come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di
legge. Ai sensi dell’art. 13, comma
1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13, se dovuto.

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