Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2020, n. 14380

Cartella esattoriale, Contributi previdenziali dovuti per le
somme corrisposte formalmente a titolo di indennità di trasferta, Diversità
tra la sede aziendale e la sede del cantiere, Effettività della trasferta
delle maestranze dal territorio di loro residenza a quello di esecuzione dei
lavori, Trasferta, emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a
prestazione effettuata per limitato periodo di tempo al di fuori della ordinaria
sede di lavoro, Coincidenza tra il luogo di assunzione ed il luogo di
prestazione dell’attività lavorativa

 

Rilevato che

 

1. Con sentenza del 19.2.14, la Corte d’Appello di
Napoli, in riforma della sentenza del tribunale della stessa sede, ha accolto
l’opposizione della I. scarl alla cartella esattoriale con la quale l’INPS gli
aveva intimato il pagamento di oltre 90.898 euro a titolo di contributi
previdenziali dovuti per le somme corrisposte (formalmente a titolo di
indennità di trasferta) a lavoratori assunti per l’esecuzione di un appalto in
sede diversa da quella aziendale.

2. In particolare, essendo pacifico che si trattasse
di lavoratori residenti nella provincia di Napoli che erano stati assunti in
Bologna da azienda napoletana per svolgere lavori edili solo in un cantiere di
Bologna, mentre il tribunale aveva ritenuto che l’indennità erogata non poteva
ritenersi trasferta ma costituiva retribuzione, la corte territoriale ha
seguito l’opposta soluzione, valorizzando la diversità tra la sede aziendale e
la sede del cantiere e l’effettività della trasferta delle maestranze dal
territorio di loro residenza a quello di esecuzione dei lavori, e facendone
derivare l’assoggettabilità al regime contributivo di favore previsto per
l’indennità di trasferta dall’art.
51 co. 5 del TUIR.

3. Avverso tale sentenza l’INPS propone ricorso per
un motivo, illustrato da memoria, notificato, oltre che ad Equitalia, al datore
di lavoro Consorzio I. ed alle due società indicate in epigrafe titolari delle
quote consortili, tutti soggetti rimasti intimati.

 

Considerato che

 

4. Con unico motivo di ricorso l’INPS lamenta -ai
sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.-
violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 d.P.R. 797/1955,
come sostituiti dall’art. 12
I. 153/1969 e 6 del d.lgs.
314/1997, degli artt. 48, co. 5,
del D.P.R. 917/1986 e dell’art. 2697 c.c.,
per avere la sentenza impugnata applicato il regime contributivo della
trasferta sebbene vi fosse coincidenza fra il luogo dell’assunzione e quello di
prestazione lavorativa.

5. Il motivo è fondato.

6. In fatto, è pacifico che i lavoratori, residenti
nel napoletano, sono stati assunti da azienda avente sede ad Afragola e dunque
nel medesimo territorio; la loro assunzione è stata effettuata a Bologna, come
risulta dalla comunicazione al centro per l’impiego di Bologna; la prestazione
lavorativa è stata espletata unicamente a Bologna, per l’esecuzione di appalto
temporaneo che l’azienda aveva per la ristrutturazione di un plesso scolastico
felsineo.

7. In diritto, deve rilevarsi che la trasferta è
emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per
limitato periodo di tempo e nell’interesse del datore di lavoro al di fuori
della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i
disagi derivanti dall’espletamento del lavoro in luogo diverso da quello
previsto (cfr. Cass. 14.9.07, n. 19236; cfr. pure Sez. L, Sentenza n. 8004 del 14/08/1998, Rv. 518045 – 01,
secondo la quale la cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perché
è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell’assegnazione del
lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non
spetta l’indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa
la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di
servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il
lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l’espletamento delle mansioni
affidategli).

8. Nella specie, vi è coincidenza tra il luogo di
assunzione ed il luogo di prestazione dell’attività lavorativa, sicché i
lavoratori non hanno eseguito la prestazione al di fuori della sede lavorativa
e nessuna scissione vi è tra sede lavorativa e luogo di espletamento del
lavoro. Non si e verificata dunque una trasferta dei lavoratori da Napoli a
Bologna in quanto i lavoratori hanno lavorato sempre e solo a Bologna, cioè
nello stesso luogo in cui sono stati assunti. Né possono assumere rilievo
alcuno le circostanze che la sede legale dell’impresa datoriale e la residenza
dei lavoratori erano diverse da quelle in cui si svolgeva l’attività
lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una
trasferta in senso tecnico.

9. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata
con rinvio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per
le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa
composizione anche per spese del giudizio di legittimità.

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