Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 luglio 2020, n. 14370

Licenziamento, Reintegrazione nel posto di lavoro, Tardività
dell’opposizione allo stato passivo del fallimento

 

Fatti di causa

 

Con sentenza del 7 luglio 2017, la Corte d’appello
di Napoli rigettava il reclamo proposto da M.R. avverso la sentenza di primo
grado, di reiezione dell’opposizione all’ordinanza ai sensi dell’art. 1, quarantanovesimo comma I.
92/2012 di rigetto della sua domanda di estensione dell’efficacia della
sentenza dello stesso Tribunale di Napoli n. 19520/2013 (di accertamento
dell’illegittimità del licenziamento intimatole dalla datrice Casa di Cura V.S.
s.p.a. in liquidazione il 13 maggio 2011 e di condanna della società alla sua
reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 18 I. 300/1970, nel
testo vigente ratione temporis) nei confronti del Fallimento della società
datrice, dichiarato qualche giorno prima della pronuncia della sentenza.

A motivo della decisione, la Corte territoriale
ribadiva la formazione di un giudicato sulla pronuncia del Tribunale
fallimentare, in quanto non di mero rito (e quindi assimilabile ad una
pronuncia di inammissibilità della domanda, pertanto riproponibile), avendo il
giudice fallimentare pronunciato nel merito del credito fondato sulla sentenza
detta. Esso aveva infatti reso un decreto di inammissibilità, per tardività
dell’opposizione allo stato passivo del Fallimento, dal quale la lavoratrice
era stata esclusa per il credito insinuato di importo pari all’indennità
sostitutiva della reintegrazione per l’esercizio ivi dell’opzione ai sensi
dell’art. 18, quinto comma I.
300/1970, attesa l’inopponibilità della sentenza del Tribunale di Napoli n.
19520/2013, quale antecedente logico-giuridico.

Ciò precludeva pertanto una pronuncia sulla domanda
di estensione dell’efficacia della medesima sentenza nei confronti del suo
Fallimento Casa di Cura V.S. s.p.a. Con atto notificato il 5 settembre 2017, la
lavoratrice ricorreva per cassazione con due motivi; la curatela fallimentare
intimata non svolgeva difese.

La causa, inizialmente trattata in adunanza camerale
con comunicazione di memoria della ricorrente ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c., era quindi rinviata a nuovo
ruolo per la fissazione all’odierna pubblica udienza.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce falsa
applicazione dell’art. 2909 c.c., per
l’esclusione della formazione di un giudicato sulla pronuncia del Tribunale
fallimentare, attesa la competenza funzionale del giudice del lavoro in materia
di impugnazione del licenziamento, in difetto di vis actractiva del foro
fallimentare, comportante l’acquisibilità di un titolo opponibile al fallimento
(dichiarato nelle more della pronuncia della sentenza a conclusione del
giudizio nei confronti della società in bonis) davanti al giudice del lavoro
competente nei confronti del fallimento medesimo; essendosi poi il Tribunale
fallimentare limitato alla pronuncia in rito di inopponibilità della sentenza
suddetta, pertanto inidonea al giudicato.

2. Esso è inammissibile.

2.1. In via preliminare, occorre rilevare il difetto
di specificità del mezzo, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., per
omessa trascrizione, nel corpo del ricorso, del giudicato oggetto di
contestazione (meritevole, sia pure integrante regola del caso concreto, di
interpretazione e pertanto questione di diritto da accertare direttamente):
sicché, una tale omissione osta all’esercizio di ogni tipo di attività
nomofilattica da parte del giudice di legittimità, possibile solo se la
sentenza da esaminare venga messa in tal guisa a disposizione (Cass. 13
dicembre 2006, n. 26627; Cass. 16 luglio 2014, n.
16227; Cass. 23 agosto 2018, n. 21041).

2.2. Ma esso è altresì generico, in violazione della
prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4
c.p.c., che esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli
argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata
e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo
come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della
sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass.
22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860).

Il motivo non contiene, infatti, alcuna confutazione
della ratio deciderteli della sentenza impugnata (chiaramente esposta dal
terzultimo capoverso di pg. 4 al secondo di pg. 5 della sentenza), fondata
sulla natura di pronuncia nel merito della sentenza del Tribunale fallimentare
di inammissibilità per tardività dell’opposizione: con la conseguenza, non già
di una pronuncia di mero rito, ma di giudicato (rectius: preclusione
endofallimentare) della decisione in sede di accertamento dello stato passivo
di mancata prova (questo essendo il senso del rigetto) del credito insinuato
per importo corrispondente all’indennità sostitutiva della reintegrazione,
nell’esercizio di una tale facoltà con l’insinuazione allo stato passivo, in
quanto fondato su titolo (la sentenza del Tribunale di Napoli n. 19520/2013)
inopponibile, perché formatosi dopo la dichiarazione di fallimento.

2.3. Infine, ogni questione riguardante il riparto
cognitorio tra giudice del lavoro e fallimentare, è assolutamente inconferente,
per la chiara scelta della lavoratrice di partecipazione al concorso, con
l’insinuazione allo stato passivo del credito suindicato, che avrebbe dovuto
essere dimostrato, nella sussistenza dei suoi presupposti di legittimo
esercizio del diritto di opzione e di conseguente spettanza della relativa
indennità sostitutiva (ossia, di illegittimità del licenziamento e di
reintegrazione nel posto di lavoro, già oggetto di accertamento davanti al
giudice del lavoro, peraltro inopponibile), in via incidentale in sede di
opposizione allo stato passivo, in funzione strumentale all’ammissione della
pretesa patrimoniale insinuata (Cass. 20 agosto
2013, n. 19271; Cass. 21 giugno 2018, n. 16443).

3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce vizio
ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. di omessa
pronuncia su un punto controverso decisivo prospettato dalle parti, quale
l’oggetto della domanda di accertamento del diritto della lavoratrice a far
accertare l’invalidità del licenziamento nei confronti del Fallimento, avendo
la Corte territoriale presupposto un’eventuale utilizzazione dell’accertamento
a fini di conversione di un “tale diritto in una pretesa economica ex art. 18 legge 300/70” ,
ribadita la mancata formazione di “alcun giudicato implicito sulla domanda
di impugnativa”, con “elusione del principio di corrispondenza tra il
chiesto ed il pronunziato e … completa omissione di pronunzia sulla domanda
di impugnativa di licenziamento oggetto del gravame proposto”.

3.1. Esso è infondato.

3.2. La doglianza non è correttamente formulata,
quale error in procedendo, posto che esso esige, non già l’esplicita menzione
della fattispecie prevista dall’art. 360, primo
comma, n. 4 c.p.c., con riguardo all’art. 112
c.p.c., ma l’univoco riferimento alla nullità della decisione derivante
dalla relativa omissione, senza del quale il motivo deve essere dichiarato
inammissibile, allorché sostenga che la motivazione sia mancante o
insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. s.u.
24 luglio 2013, nn. 17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862).

3.3. Ma al di là della del suddetto rilievo, neppure
sussiste il vizio denunciato di omessa pronuncia.

Esso ricorre, infatti, quando sia omessa qualsiasi
decisione su un capo di domanda, per esso intendendosi ogni richiesta delle
parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che
garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che
abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale
debba essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. 27 novembre
2017, n. 28308).

Nel caso di specie, la Corte partenopea ha invece
pronunciato, rigettando con le argomentazioni sopra richiamate la domanda di
accertamento di illegittimità del licenziamento, non tanto in sé, ma quale
presupposto logico – giuridico del diritto all’indennità sostitutiva della
reintegrazione, positivamente esercitato dalla lavoratrice nell’insinuazione
allo stato passivo.

5. Dalle superiori argomentazioni discende il
rigetto del ricorso, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non
avendo la curatela fallimentare vittoriosa svolto difese; e il raddoppio del
contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti
processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n.
23535).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1
bis, dello stesso art. 13, se
dovuto.

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