Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 luglio 2020, n. 14381

Lavoro, Iscrizione presso la speciale gestione Inps del Fondo
Volo, Domanda di ricongiunzione dei periodi di contribuzione versati presso
l’INPDAP

 

Fatti di causa

 

1. G.C., premesso di avere lavorato presso
l’Aeronautica militare dall’8 settembre 1980 al 21 settembre 1996 con
iscrizione per l’intero periodo presso il relativo Fondo previdenziale Inpdap e
dall’ottobre dello stesso anno presso la Compagnia di Trasporto aereo privato
A., come pilota, con contestuale iscrizione presso la speciale gestione Inps
del Fondo Volo, premesso di avere, nell’ottobre 1996, presentato domanda di
ricongiunzione dei periodi di contribuzione versati presso l’INPDAP, che
l’Inps, nel determinare l’onere a carico del richiedente, aveva omesso di
calcolare in detrazione gli interessi sulla contribuzione da ricongiungere
previsti dall’art. 2 comma 2, legge n. 79 del 1979 (ndr art. 2 comma 2, legge n. 29 del
1979), adiva il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento del diritto
alla detrazione e la condanna dell’INPS all’adeguamento della somma dovuta a
titolo di ricongiunzione.

2. Il giudice di prime cure ha accolto la domanda
con statuizione confermata dalla Corte di appello di Trieste.

3. Il giudice di appello ha respinto la tesi
dell’INPS fondata, in sintesi, sulla considerazione che l’amministrazione
statale aveva dato corso al trasferimento all’istituto di previdenza nazionale
della contribuzione maturata dal C. solamente nell’aprile 2003 di talché alla
data del 1 ottobre 1996, presa in considerazione ai fini del calcolo degli
oneri di ricongiunzione a carico del dipendente, la contribuzione non era
suscettibile di maturare interessi presso l’Inps in quanto ancora accreditata
nell’amministrazione statale la quale aveva l’obbligo di costituire presso
l’AGO una posizione assicurativa in favore del dipendente e ciò a prescindere
dalla presentazione da parte di questi di una domanda di ricongiunzione. Ha,
infatti, ritenuto che la norma di cui alla legge n.
322 del 1958 invocata dall’INPS fosse stata superata dalla successiva legge n. 29/1979 e che non potesse farsi carico al
privato interessato – sotto il profilo dell’addebito di una maggiore somma da
corrispondere al fine di conseguire la richiesta ricongiunzione –
dell’eventuale mancato pagamento tra gli istituti pubblici degli interessi in
questione, previsti ex lege come dovuti.

4. Per la cassazione della decisione ha proposto
ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito
con controricorso, illustrato con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

 

Ragioni della decisione

 

1. Con l’unico motivo di ricorso l’istituto di
previdenza nazionale, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo
unico della legge. 322 del 1958 e dell’art. 2, legge n. 29 del 1979,
censura la sentenza impugnata sostenendo, in sintesi, che alla stregua della
corretta ricognizione della disciplina di riferimento, l’istituto della
costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo di previdenza dei
lavoratori trovava applicazione nei confronti dei lavoratori pubblici cessati
dal servizio senza diritto a pensione mentre la ricongiunzione prevista dalla legge n. 29 del 1979 trovava applicazione in
presenza di contribuzioni accreditate presso forme di previdenza obbligatoria
sostitutiva allorché i contributi accreditati presso questa forma di previdenza
fossero di per sé sufficienti per il riconoscimento del diritto a pensione. Da
tanto conseguiva che, nel caso di specie, pacifico che presso la precedente
gestione il C. non avesse maturato una contribuzione utile al diritto a
pensione, l’accredito della contribuzione maturata presso l’Inpdap non poteva
scaturire dalla disciplina in tema di ricongiunzione trovando applicazione il
diverso istituto della costituzione ex legge n. 322
del 1958 che non contemplava a carico della gestione precedente alcun
obbligo di corresponsione degli interessi compensativi come previsto, invece,
dall’art. 2 legge n. 29 del
1979 in tema di ricongiunzione.

2. Il motivo deve essere accolto in continuità con
precedente di questa Corte (Cass. n. 20522 del
2019), al quale si rinvia anche per la completa ricognizione della
disciplina di riferimento, il quale ha chiarito che la costituzione della
posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di
ricongiunzione prevista dalla legge 29 del 1979
in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro
nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune della
contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il
diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione
dell’attività lavorativa, ipotesi questa non ricorrente, per come pacifico,
nella fattispecie in esame. A differenza della normale ricongiunzione – che può
essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione
obbligatoria al Fondo e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal
richiedente fino alla data della relativa domanda – il trasferimento della
posizione assicurativa opera a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato
definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale;
2) non abbia raggiunto al momento della cessazione dal servizio né i requisiti
anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a
quella di anzianità nel fondo speciale. Inoltre, a differenza della
ricongiunzione, la costituzione della posizione assicurativa può avvenire solo
presso il fondo pensione lavoratori dipendenti dell’INPS (e non presso altri
fondi pensionistici obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire
anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro fondo previdenziale
obbligatorio (la ricongiunzione richiede, invero, che l’interessato risulti
iscritto ad almeno due fondi pensionistici); l’indicata facoltà, completamente
gratuita per l’interessato, regolata dall’articolo
1 della legge 322 del 1958, è stata poi abrogata a far data dal 31 luglio
2010 dall’articolo 12 della legge 122 del 2010,
previsione non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

2.1. La costituzione della posizione assicurativa
per la contribuzione maturata nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego,
ipotesi alla quale è riconducibile il rapporto prestato dal C. presso
l’Aeronautica militare, è regolata dal DPR n. 1092
del 1973.

L’art.
124 (Costituzione della posizione assicurativa) del DPR in oggetto,
normativa speciale per il pubblico impiego rispetto alla L. n. 29/1979, stabilisce che “Qualora il
dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo
cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza
della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della
posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo
di servizio prestato”.

In base a detta norma, al verificarsi delle
condizioni delineate dalla legge, si costituisce ope legis la posizione
assicurativa presso l’INPS ed i contributi maturati presso la gestione
sostitutiva sono trasferiti dalla forma di previdenza sostitutiva all’INPS FPLD.
L’ art. 125 del DPR citato
stabilisce, inoltre, che “I contributi da versare all’Istituto nazionale
della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono
determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni
pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della
posizione anzidetta”.

Tale diversa disciplina sugli interessi rispetto
alla ricongiunzione ha dato vita al presente contenzioso atteso che l’Istituto
riceverà un importo a titolo di onere di ricongiunzione superiore in
applicazione dell’art. 125
citato.

Le disposizioni di cui sopra risultano vigenti
all’epoca dei fatti di causa essendo stata abrogata tale disciplina solo con
l’art. 12 della L. n. 122/2010, a seguito della quale trova, in ogni caso,
applicazione la disciplina della ricongiunzione di cui alla legge n. 29 del 1979.

2.2. Al momento della domanda di ricongiunzione
nell’ottobre 1996, per come pacifico, il C. aveva già cessato definitivamente
il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale senza aver
maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, né poteva vantare
cause di esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa in base al
citato art. 126. Tale norma stabilisce che “Non si fa luogo alla
costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio
senza aver acquisito il diritto a pensione… b) che assumano un altro servizio
di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio
precedente”. Invero, la corretta interpretazione di quest’ultima
disposizione impone di considerare che essa si riferisca all’ipotesi della
costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego,
proprio in quanto la norma definisce “servizio” il nuovo rapporto di
lavoro; da tanto deriva che ad essa non è riconducibile la fattispecie in esame
non essendo revocabile in dubbio la natura privatistica del rapporto
successivamente intrattenuto dal C. con la società A..

2.3. Da quanto sopra esposto consegue che la domanda
di ricongiunzione dell’ottobre 1996, frutto di una scelta volontaria del
lavoratore, non può che avere ad oggetto la contribuzione (costituita) presso
il FPLD dell’INPS, cedente, a quella del Fondo Volo, gestione speciale
ricevente, e non già la contribuzione relativa al rapporto di pubblico impiego
– automaticamente già trasferita al FPLD ai fini della costituzione della
posizione previdenziale ex art 124
citato in presenza dei presupposti di detta norma – e dunque (solo) con
riferimento a detto ultimo passaggio è effettivamente richiamabile l’art. 2 citato L. n. 29/1979.

Come si evince dal tenore delle difese dell’INPS e
dello stesso controricorrente (v. controricorso, pag. 1, nel quale si chiarisce
che la originaria domanda era diretta ad ottenere la ricongiunzione presso il
Fondo di appartenenza (Fondo Volo) dei periodi di contribuzione versati presso
l’INPDAP) tale ulteriore passaggio non forma oggetto della controversia e
l’Istituto riconosce che la domanda di ricongiunzione era stata accolta con
riferimento al passaggio della contribuzione dal FPLD gestione INPS cedente al
Fondo Volo ricevente e non già in ordine alla contribuzione relativa al
rapporto di pubblico impiego, automaticamente già trasferita al FPLD ex art. 124 DPR n 1092 del 1973.

3. Per le considerazioni che precedono il ricorso
deve essere accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la
causa può essere decisa con il rigetto dell’originaria domanda.

4. La complessità della materia trattata giustifica
la compensazione delle spese di causa.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda. Compensa le spese
dell’intero processo.

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