In base al principio di tempestività della contestazione disciplinare, la conoscenza pregressa dei fatti illeciti di rilevanza penale non legittima l’avvio tardivo del procedimento disciplinare.
Nota a Cass. ord. 22 giugno 2020, n. 12193
Valerio Di Bello
“La presentazione, da parte del datore di lavoro, di una denuncia in sede penale non esclude l’onere, per il medesimo, di promuovere tempestivamente il procedimento disciplinare contro il lavoratore, non sottoposto a sospensione cautelare, a carico del quale egli abbia già rilevato elementi di responsabilità. Quando il fatto costituente illecito disciplinare ha anche rilevanza penale, il principio dell’immediatezza della contestazione non può considerarsi violato quando il datore di lavoro, in assenza di elementi che rendano ragionevolmente certa la commissione del fatto da parte del dipendente, porti la vicenda all’esame del giudice penale, sempre che lo stesso si attivi non appena la comunicazione dell’esito delle indagini svolte in sede penale gli faccia ritenere ragionevolmente sussistente l’illecito disciplinare, non dovendo egli attendere la conclusione del processo penale”.
Questa, la decisione espressa dalla Corte di Cassazione (ord. 22 giugno 2020, n. 12193, per l’aspetto trattato conforme ad App. L’Aquila n. 255/2018; v. anche Cass. n. 7983/2008 e Cass. n. 15361/2004), la quale sintetizza come segue le regole alla base della immediatezza della contestazione disciplinare di cui all’art. 7, co. 2, Stat. Lav. Tale principio:
a) va applicato alla luce della buona fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro;
b) deve “tener conto dei contrapposti interessi del datore di lavoro a non avviare procedimenti senza aver acquisito i dati essenziali della vicenda e del lavoratore a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione”;
c) non consente al datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima rendendo così impossibile o eccessivamente difficile la difesa del lavoratore.
Pertanto, la presentazione, a carico di un lavoratore, di una denuncia relativa ad un fatto penalmente rilevante connesso con la prestazione di lavoro non consente all’imprenditore di attendere, prima di procedere alla contestazione dell’addebito, gli esiti del processo penale fino alla sentenza irrevocabile. Si deve infatti “valutare la tempestività di tale contestazione in relazione al momento in cui i fatti a carico del lavoratore appaiano ragionevolmente sussistenti” (v. Cass. 1101/2007).