Le somme del “Fondo risorse decentrate per il personale delle aree funzionali” maturate nel 2018, ma distribuite nel 2020 in esecuzione di specifico contratto collettivo nazionale integrativo, devono essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR, a prescindere da qualsiasi indagine sulla causa del ritardato pagamento.

Nota a AdE Risposta 10 giugno 2020, n. 177

Marialuisa De Vita

Con la Risposta n. 177 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al trattamento fiscale da applicare alle somme del “Fondo risorse decentrate per il personale delle aree funzionali” corrisposte in periodi di imposta successivi a quello di maturazione.

Nel caso di specie, il datore di lavoro (una Pubblica Amministrazione) esponeva all’Agenzia delle Entrate di aver sottoscritto nel 2019 un ccnl con il quale veniva stabilito che la distribuzione delle somme del “Fondo risorse decentrate per il personale delle aree funzionali” riferibili al 2018 sarebbe dovuta avvenire secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata entro dicembre 2019. Al fine di poter liquidare correttamente le somme nel 2020, l’Amministrazione istante si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate per sapere, in particolare, se le suddette somme rientrassero tra quelle che, ai sensi dell’art. 17 TUIR, avrebbero dovuto essere assoggettate a tassazione separata.

L’Amministrazione finanziaria, nell’argomentare la propria soluzione, ha chiarito la nozione di emolumento arretrato rilevante ai fini dell’applicazione del regime di tassazione separata di cui all’art. 17 TUIR; è tale un emolumento al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di un emolumento riferibile ad anni precedenti rispetto a quello nel quale è percepito;
  • il ritardo nella erogazione deve discendere da ragioni di “carattere giuridico”, consistenti nel sopraggiungere di norme di legge, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o di contratti collettivi o da “oggettive situazioni di fatto” che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti entro i limiti ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti di imposta (cfr. AdE Circ. 5 febbraio 1997, n. 23/E);
  • il ritardo nella corresponsione non deve ritenersi fisiologico rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l’erogazione dell’emolumento stesso.

In presenza di queste condizioni è ritenuto corretto applicare il regime di tassazione separata, ovverosia quel particolare regime la cui ratio, come noto, è quella di evitare che, relativamente a redditi percepiti successivamente al periodo di maturazione, il contribuente possa subire un pregiudizio dalla progressività delle aliquote IRPEF.

Relativamente all’ultimo dei requisiti menzionati (essere il ritardo nel pagamento fisiologico o meno), l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che laddove il ritardo sia dovuto ad una ragione di “carattere giuridico”, ovverosia al sopraggiungere di atti normativi, non deve essere effettuata alcuna indagine sulla natura fisiologica o meno della tardiva corresponsione poiché si tratta di casi ai quali deve ritenersi estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti per attuare un rinvio strumentale nel pagamento delle somme (cfr. AdE Ris. n. 43/2004 e n. 151/2017).

Tale indagine deve, invece, essere sempre effettuata quando il ritardo è determinato da “situazioni di fatto”; in questo caso il ritardo potrebbe essere strumentale.

Con riferimento al caso di specie, posto che la corresponsione degli emolumenti, riferibili all’anno 2018, è prevista nel 2020 in esecuzione del contratto collettivo nazionale integrativo stipulato nel 2019, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto integrata una ipotesi di ritardo determinato da ragioni di carattere giuridico (emolumento erogato in ritardo in esecuzione di un contratto collettivo) di cui all’art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR sicché – ha affermato – che gli emolumenti de quibuspotranno essere assoggettati a tassazione separata quali arretrati ai sensi del citato articolo 17 del TUIR, a prescindere da qualsiasi indagine di fatto in ordine al ritardo del pagamento”.

Tassazione separata per gli arretrati corrisposti in esecuzione di contratti collettivi
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