In tutti i casi nei quali la condotta sanzionabile sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contraria al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non è necessario prevederla nel codice disciplinare affisso.
Nota a Cass. 8 giugno 2020, n. 10855
Fabio Iacobone
Nel pubblico impiego contrattualizzato non è necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare “in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale”. Ciò, in quanto “il dipendente pubblico, come quello del settore privato, ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta”.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione (8 giugno 2020, n. 10855, conforme ad App. Bari n. 2380/2018) relativamente ad una fattispecie in cui la condotta del lavoratore, consistente nella contraffazione di certificati medici, aveva configurato, a prescindere dalla sua astratta rilevanza penale, una condotta contraria ai doveri fondamentali del lavorare, costituenti il cd. minimo etico. Il lavoratore, infatti, non può non percepire ex ante che il proprio comportamento sia illecito e tale da pregiudicare anche il rapporto di lavoro in essere.
La Corte richiama una precedente decisione (Cass. n. 28741/2019 relativa ad un caso di concorso esterno in associazione mafiosa), con la quale aveva rilevato che la funzione della pregressa previsione in un testo (il c.d. codice) che sia affisso o pubblicato nelle forme del caso non è quella di fondare in assoluto il potere disciplinare, poiché tale potere è basato sul disposto dell’art. 2106 c.c. e sul richiamo di esso alle norme, di formulazione ampia e generale, di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.
“Ciò permette di radicare l’illecito disciplinare nella violazione dei generalissimi obblighi di diligenza e fedeltà e dunque consente in ogni caso la persecuzione disciplinare dei fatti che, esorbitando dal menzionato “minimo etico”, si pongano al contempo in contrasto con quegli obblighi e risultino in lineare correlazione rispetto al mantenimento o meno del rapporto fiduciario”.
Nello stesso senso, v. Cass. 9 gennaio 2018, n. 279, in questo sito con nota di P. PIZZUTI, Sanzioni disciplinari conservative e condotta contraria al c.d. “minimo etico”, e Cass. n. 54/2017).
Legenda
Secondo l’art. 55, co. 2, D.LGS. n. 165/2001: “Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e’ definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro”.