Contratto a tutele crescenti ed illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo: ai fini della quantificazione dell’indennità risarcitoria sono rilevanti non solo l’anzianità di servizio, ma anche le dimensioni aziendali e il comportamento del datore di lavoro.
Nota a Trib. Roma, sez. lav. IV, 19 maggio 2020
Jennifer Di Francesco
Il Tribunale di Roma, sez. lav. IV, 19 maggio 2020, dopo aver accertato l’illegittimità di un licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo, si è soffermato sui criteri da adottare per quantificare l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 3, co. 1, D.LGS. n. 23/2015, come modificato dal D.L. n. 87/2018, in considerazione del fatto che con la sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, il citato art. 3 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce una automatica determinazione dell’indennità sulla base della sola anzianità di servizio.
Secondo il Tribunale di Roma, il Giudice, nel quantificare l’indennità risarcitoria nel limite del minimo e massimo fissati dalla legge, deve tenere in conto il criterio dell’anzianità di servizio, che ha un rilievo prioritario e costituisce la base di partenza per il calcolo della stessa. Tuttavia, esso non è l’unico paramento esistente: il Giudice potrà infatti fare ricorso anche ad altri parametri, che si possono desumere dal sistema della disciplina dei licenziamenti, quali il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’attività economica, i comportamenti e le condizioni delle parti.
Nel caso di specie, il Tribunale, a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento, ha aumentato l’indennità risarcitoria da 8 a 12 mensilità, in considerazione del livello occupazionale e del comportamento particolarmente gravoso tenuto dal datore di lavoro.