La perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite, da parte di un dirigente medico, direttore di struttura complessa, non subordinata alla previa verifica che egli abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto, è illegittima.
Nota a Cass. (ord.) 2 luglio 2020, n. 13613
Maria Novella Bettini
Il dirigente medico, direttore di struttura complessa, in base alla contrattazione collettiva del settore, nel prendere le ferie deve tenere conto dell’assetto organizzativo dell’azienda o dell’ente di appartenenza. Pertanto, l’Azienda sanitaria è tenuta – in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare la finalità delle stesse – ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il dirigente sia “posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire –” del fatto che, se egli non ne fruisca, tali ferie andrebbero perse alla cessazione del rapporto di lavoro.
L’importante principio è sancito dalla Corte di Cassazione (ord. 2 luglio 2020, n. 13613), in conformità alla decisione della Corte d’appello di Roma (7 febbraio 2013) la quale, sottolineando il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, aveva ingiunto all’Azienda sanitaria di pagare ad un dirigente medico con incarico di direttore di struttura complessa la somma di euro 8.200,77, a titolo di indennità sostitutiva di 26 giorni di ferie non goduti al momento di cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età.
Nel caso di specie, rileva la Cassazione, la Asl si era limitata ad allegare una “nota del direttore sanitario successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per provare la insussistenza di esigenze di servizio impeditive della fruizione delle ferie da parte del dirigente”; nota ritenuta inidonea (dalla Corte territoriale) in quanto, in relazione al diritto fondamentale delle ferie, anche per il dirigente l’Asl è tenuta a sollecitarne la fruizione. Ciò, tanto più che egli, nel decidere di fruire del periodo feriale, deve tenere conto dell’assetto organizzativo dell’azienda o ente in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità (v. art. 21, co. 8, ccnl dirigenza sanitaria 2000 e oggi art. 33, co. 9, ccnl area sanità, triennio 2016-2018);
I giudici sottolineano come la concessione delle ferie e la loro eventuale monetizzazione debbano rispettare i principi fondamentali posti dagli artt. 36 della Costituzione, 7 della Direttiva 2003/88/CE, e 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
In particolare, in linea con la giurisprudenza comunitaria (v. la sentenza della Corte di giustizia UE 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti C-350/06 e C-520/06) e di legittimità, la Cassazione specifica che:
a) in base all’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE contrasterebbe con la normativa nazionale il fatto che “se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l’interessato perde – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, segnatamente con un’informazione adeguata da parte del datore di lavoro stesso – i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute” (così, CGUE Grande Sezione 6 novembre 2018, C-619/16). In altre parole, il datore è tenuto (con onere della prova a suo carico) “ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo”;
b) l’art. 7, paragrafo 2, della Direttiva cit., in particolare, riconosce al lavoratore il diritto a un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, tale norma va interpretata nel senso della illegittimità delle misure in base alle quali, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro (ad es. perché era in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (v. sentenze 20 gennaio 2009, C- 350/06 e C-520/06, punto 62; 12 giugno 2014, C-118/13, punto 17; 20 luglio 2016, C-341/15, punto 31, nonché 29 novembre 2017, C-214/16, punto 65);
c) è ammissibile, in linea di principio, una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite “che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto medesimo” (CGUE 20 gennaio 2009, C-350/06 e C-520/06, cit., punto 43). E, pertanto, non è compatibile con il sopracitato art. 7 una normativa che preveda una perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite, non subordinata alla previa verifica che il lavoratore, quale parte debole del rapporto di lavoro, abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto stesso;
d) il pagamento delle ferie (di cui al paragrafo 1 della norma citata) è volto a consentire al lavoratore di fruire effettivamente delle ferie cui ha diritto (v. CGUE 16 marzo 2006, C-131/04 e C- 257/04, punto 49), per il duplice scopo di garantire un adeguato riposo effettivo, assicurando altresì una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, e di beneficiare di un periodo di relax e svago (CGUE 20 luglio 2016, C- 341/15, cit, punto 34);
e) di conseguenza, gli incentivi datoriali a rinunciare alle ferie o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite (v. CGUE 6 aprile 2006, C-124/05, punto 32; 29 novembre 2017, C-214/16, cit., punto 39);
f) sebbene il rispetto dell’obbligo a carico dell’azienda di concedere le ferie non possa estendersi fino al punto di costringerlo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite (v. CGUE 7 settembre 2006, C-484/04, punto 43), comunque il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (v. CGUE 29 novembre 2017, C-214/16, cit., punto 63);
g) se, invece, risulta che il lavoratore, “deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l’art. 7, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute”.
Legenda
CCNL area sanità, triennio 2016 – 2018
Art. 25. Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa.
“1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda o ente, i direttori di struttura complessa assicurano la propria permanenza giornaliera in servizio, accertata con gli strumenti automatici di cui al comma 13, dell’art. 24 (Orario di lavoro dei dirigenti), per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all’art. 24 (Orario di lavoro dei dirigenti), per l’espletamento dell’incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione delle procedure previste dal presente C.C.N.L. nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. Ai soli fini del calcolo delle ferie, assenze e congedi, anche l’orario di lavoro dei direttori di struttura complessa si considera articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di sette ore e trentasei minuti e di sei ore e venti minuti”.
Art. 24. Orario di lavoro dei dirigenti.
“1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda o ente, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l’impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare”.
Art. 33, co. 9-12
- Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10. Le ferie sono fruite, anche frazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
- Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1.
- Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate esigenze di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
- In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
CCNL dirigenza sanitaria, 2000
Art. 21, co. 8.
“8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre”.