Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2020, n. 15400

Licenziamento per soppressione del posto di lavoro, Andamento
economico negativo dell’azienda, Presupposto fattuale che il datore di lavoro
non deve necessariamente provare, lnesistenza della ragione organizzativa o
produttiva, Mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta

 

Rilevato che

 

1. con sentenza 18 maggio 2016, la Corte d’appello
di L’Aquila rigettava il reclamo proposto da T.F.C. s.a.s. avverso la sentenza
di primo grado, di reiezione della sua opposizione all’ordinanza dello stesso
Tribunale, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato il 5
agosto 2013 a F.T., a causa della soppressione del suo posto di lavoro (per
eccedenza sul livello occupazionale necessario a garantire l’appalto del
servizio scolastico: prevedendo il relativo capitolato un solo assistente per
ogni automezzo destinato al trasporto degli alunni), per manifesta
insussistenza del giustificato motivo oggettivo e condannato la società datrice
alla reintegrazione della predetta nel posto di lavoro e all’indennità
risarcitoria in misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto;

2. avverso la predetta sentenza la società ricorreva
per cassazione con due motivi, mentre la lavoratrice non svolgeva difese;

3. il P.G. formulava le proprie conclusioni scritte
ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;

 

Considerato che

 

1. la società ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 1324, 1362, 1363 c.c.,
per erronea esclusione, in base a non corretta interpretazione dei motivi
indicati nella comunicazione di recesso, di prova della loro effettività nella
riorganizzazione aziendale comportante la soppressione di due posizioni di
lavoro (una riguardante F.T.), divenute superflue rispetto alla gestione del
servizio di autotrasporto degli alunni (primo motivo); violazione e falsa
applicazione degli artt. 41 Cost., 3 I. 604/1966, per esclusione
del giustificato motivo oggettivo nonostante l’effettiva e non pretestuosa
opera di riorganizzazione, consistita nella soppressione della posizione della
lavoratrice (secondo motivo);

2. i due motivi, congiuntamente esaminabili per
ragioni di stretta connessione, sono fondati;

2.1. secondo consolidato indirizzo di questa Corte,
meritevole di continuità, ai fini della legittimità del licenziamento
individuale per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo
dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro
debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale
abbia comportato la soppressione del posto di lavoro: scelta, questa, che non è
sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità; ove, però, il giudice
accerti in concreto l’inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il
licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la
pretestuosità della causale addotta (Cass. 7
dicembre 2016, n. 25201; Cass. 3 maggio 2017,
n. 10699; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158;
Cass. 18 luglio 2019, n. 19302); essendo
sempre necessario che dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente,
sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così
potendosi verificare la non pretestuosità del recesso (Cass. 28 marzo 2019, n.
8661);

2.2. nel caso di specie, pure essendo stata
accertata l’effettiva soppressione della posizione della lavoratrice licenziata
e la sua diretta dipendenza causale dalla ragione riorganizzativa aziendale,
comunicata nella lettera di licenziamento e realizzata (come in particolare si
evince al quarto e quinto capoverso di pg. 4 della sentenza), la Corte
territoriale ha disatteso i superiori principi di diritto, sulla base di
ragioni (illustrate dal terzultimo capoverso di pg. 4 al penultimo di pg. 7
della sentenza), essenzialmente riconducibili all’assenza di effettive
motivazioni economiche; in particolare queste ultime sono state ricondotte al
non dimostrato squilibrio tra costi di gestione e margini di competitività
dell’impresa e alla mancanza di allegazione della variabile di incidenza dei
costi e degli effetti sulla redditività nel mercato, oltre che alla
“insostenibilità economica di un organico composto da due ulteriori
unità”; ma ciò integra una insindacabile valutazione di scelte
imprenditoriali, che si pone in violazione dell’art.
41 Cost.;

3. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la
cassazione della sentenza e rinvio, anche per la regolazione delle spese del
giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia,
anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di
L’Aquila in diversa composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2020, n. 15400
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