La delibera del Comune che riconosce soltanto ai soggetti residenti nel territorio comunale il diritto a beneficiare dei buoni spesa previsti durante l’emergenza Covid-19 ha natura discriminatoria.
Nota a Trib. Napoli 25 maggio 2020
Giuseppe Catanzaro
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato la natura discriminatoria di una delibera emessa dal Comune di Napoli con cui è stata riconosciuta soltanto ai cittadini residenti nel territorio del Comune di Napoli la possibilità di usufruire dei buoni spesa previsti in relazione all’emergenza Covid-19.
Nella specie, con Ordinanza del Capo della Protezione Civile 29 marzo 2020, è stato destinato ai Comuni italiani un contributo di 400 milioni di Euro per la adozione di misure di “solidarietà alimentare”, consistenti nell’acquisto di buoni spesa di cui potessero beneficiare i cittadini privi di reddito. La medesima Ordinanza stabiliva che era rimesso ai Comuni il compito di individuare la platea di soggetti beneficiari di tali misure.
Sulla scorta di tale provvedimento, il Comune di Napoli deliberava che il diritto a ricevere i buoni spesa era limitato ai cittadini residenti nel territorio comunale.
La suddetta delibera veniva quindi impugnata con ricorso ex art. 700 c.p.c. da una cittadina straniera non residente nel Comune di Napoli, la quale rilevava la portata discriminatoria del provvedimento.
La ricorrente esponeva di essere titolare di un’autorizzazione a permanere in Italia ottenuta dal Tribunale per i Minorenni e che, per motivi contingenti, non era riuscita ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno e ad iscriversi all’anagrafe comunale, in quanto l’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli era stato chiuso per un lungo periodo a causa dell’emergenza Covid-19.
Tale circostanza le impediva, quindi, in base a quanto previsto dalla delibera comunale di potere usufruire dei buoni spesa.
Il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso, accertando il carattere discriminatorio della delibera e ordinando al Comune di Napoli di riformulare i criteri di selezione dei beneficiari delle misure di sostegno alimentare.
In particolare, il Giudice ha ritenuto sussistenti entrambi i requisiti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al primo, la delibera comunale è stata effettivamente considerata lesiva del T.U. sull’immigrazione (D.LGS. n. 286/1998), avendo la stessa configurato una discriminazione nei confronti di tutti quei soggetti che seppur in stato di bisogno non sono in possesso della residenza anagrafica nel Comune. Difatti, la distribuzione di buoni spesa è assimilabile all’erogazione di un servizio sociale e rientra, quindi, tra le fattispecie che, ove realizzino distinzioni tra i beneficiari in base a fattori quali la nazionalità, possono dare luogo ad una violazione dell’art. 43 del T.U. sull’immigrazione.
Per quanto riguarda il periculum in mora, il Tribunale ha evidenziato l’irreparabilità e la gravità del pregiudizio per la ricorrente derivante dalla delibera comunale impugnata, in quanto tale provvedimento ha inciso sulla possibilità di accedere ad una misura assistenziale finalizzata a realizzare primari bisogni alimentari.