Secondo l’Agenzia delle Entrate, il riscatto a rate non tange la suddivisione dell’importo detraibile. La detrazione, infatti, opera sull’ammontare dell’onere sostenuto in via effettiva dal contribuente.
Nota a AdE Risposta 11 giugno 2020, n. 181
Stefano Quaranta
Con la Risposta a interpello, n. 181 dello scorso giugno, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale sia il regime per fruire della detrazione Irpef dell’onere versato a titolo di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ex art. 20, D.L. n. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019 (c.d. Pace contributiva), in caso di rateizzazione del pagamento medesimo.
L’istituto c.d. della pace contributiva, disciplinato nel predetto art. 20, concerne la possibilità di riscatto volontario dei periodi non coperti da contribuzione e consente ai lavoratori iscritti alle gestioni INPS dipendenti, sia pubblici che privati, Gestione Separata, Gestione Artigiani-Commercianti (purché privi di anzianità contributiva precedente il 31.12.1995 e purché non percipienti già un trattamento pensionistico) di coprire eventuali vuoti contributivi nella propria carriera lavorativa, successivi al 1995, in forma agevolata, vale a dire con detraibilità fiscale e versamento dell’onere di riscatto anche rateizzato e senza interessi.
La vicenda oggetto della Risposta in commento trae origine dalla richiesta proveniente da un contribuente il quale aveva ricevuto dall’Inps l’accoglimento della propria domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di rateizzare l’importo dovuto all’Ente attraverso una rateizzazione decennale suddivisa in 120 rate mensili.
Essendo tale onere detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 %, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo, nell’anno di sostenimento e in quelli successivi, l’istante chiedeva come dovesse essere operata la detrazione dell’imposta lorda in caso di dilazione del pagamento in 10 anni. Ad avviso dello stesso sarebbero state possibili due soluzioni interpretative al quesito posto:
- secondo una prima opzione, la totalità dell’onere determinato avrebbe potuto essere detratta in 5 rate di pari importo, indipendentemente dal numero di rate previste dalla dilazione di pagamento e da quando queste sono pagate;
- secondo una seconda opzione, invece, la detrazione dell’onere sarebbe limitata solo a quanto pagato nei primi 5 anni, restando invece esclusi i versamenti effettuati dal sesto anno in poi.
Sul tema, l’Agenzia ha espresso il proprio indirizzo raggiungendo una soluzione intermedia qui di seguito riassunta, frutto di un’interpretazione estensiva della portata delle norme.
Sono, innanzitutto, ripercorsi i termini della questione.
Sotto il profilo soggettivo, viene precisato come la facoltà di riscattare periodi non coperti da contribuzione sia riconosciuta solo in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione.
Sotto il profilo oggettivo, viene, invece, precisato che l’onere a carico del contribuente è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 % con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi (art. 20, co.3, D.L. n. 4/2019) e che il versamento dello stesso può avvenire in un’unica soluzione, ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
Dopodiché, richiamando il principio generale secondo cui per le detrazioni si applica il principio di cassa, e rifacendosi al tenore letterale del suddetto co. 3, D.L. n. 4/2019, l’Agenzia aggiunge che la detrazione dall’imposta lorda spettante a seguito del riscatto previdenziale è pari al 50 % di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta da ripartire in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
A miglior chiarimento della sua posizione, l’Agenzia fornisce un’esemplificazione numerica:
in caso di rateizzazione dell’onere in 120 rate mensili (10 anni), per il primo anno (anno “n”) la detrazione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata nell’anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in 5 quote di pari importo. Questa modalità di calcolo varrà per tutto il piano rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50% della somma effettivamente versata nell’anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13).