Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2020, n. 14969

Lavoro, Contratti di collaborazione, Prestazioni per periodi
superiori a trenta giorni nell’anno solare, Presunzione di subordinazione

 

Rileva che

 

E. s.a.s. di E.B. &C. impugnava la sentenza
pronunciata il sei giugno 2012 dal tribunale di ancona che, accolta
l’opposizione a cartella di pagamento per recuperi contributivi I.N.P.S.
limitatamente alle lavoratrici B. e S., l’aveva rigettata per il resto,
osservando che in relazione alle posizioni dei lavoratori B., G., T., V. e B. i
contratti di collaborazione (che hanno avuto esecuzione essenzialmente negli
anni 2007 / 2008) contenevano un progetto inidoneo a soddisfare i requisiti di
cui all’artt. 61 d.lgs. n.
276/2003, così da autorizzare la presunzione di subordinazione in base al
comma 1 dell’art. 69 dello stesso
decreto n. 276 e che non potevano qualificarsi come occasionali le altre
prestazioni rese dagli stessi e da altri collaboratori (registrati come
collaboratori occasionali ovvero non registrati) per i periodi superiori a
trenta giorni nell’anno solare;

la Corte d’Appello d’Ancona, quindi, con sentenza
del 19 settembre – 15 ottobre 2013 rigettava il gravame interposto dalla
società il tre ottobre 2012, condannando la stessa al rimborso delle spese
relative al secondo grado del giudizio;

avverso la suddetta pronuncia d’appello E. s.a.s. di
E.B. & C., in persona del socio accomandatario sig. E.B., proponeva ricorso
per cassazione come da atto di cui veniva chiesta la notificazione
all’ufficiale giudiziario in data 11 aprile 2014, osservando in via preliminare
che la sentenza impugnata non era stata notificata nel domicilio eletto “(giusta
istanza datata 5.09.2013 e depositata in cancelleria) dal procuratore
costituito in grado d’appello avv. B.S.”, affidato a sei motivi, cui ha
resistito l’I.N.P.S., anche quale procuratore speciale della società di
cartolarizzazione dei crediti dello stesso Istituto, S.C.C.I. S.p.a., mediante
controricorso di cui veniva chiesta la notifica in data 26 maggio 2014 (v. a.r.
pervenuto a destinazione il tre giugno 2014 alla ricorrente presso l’avv. C.C.
con studio in Galatina). EQUITALIA SUD S.p.a. (già Equitalia Lecce S.p.a.) è
rimasta intimata.

 

Considerato che

 

con il primo motivo, formulato ex art. 360 n. 3 c.p.c., parte ricorrente ha
lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt.
615 e 617 c.p.c. nonché 24 del d.lgs. n. 46/1999, per
la parte in cui la Corte territoriale aveva giudicato corretto il rilievo del
primo giudicante in ordine alla ritenuta inammissibilità delle contestazioni
formali inerenti al contenuto della cartella e segnatamente della dedotta
carenza di motivazione, che andavano invece fatte valere nel termine per la
proposizione degli atti esecutivi; con il secondo motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stata denunciata la omessa
motivazione su questione decisiva per il giudizio, laddove la Corte d’Appello
non aveva in alcun modo statuito sulla censura sollevata in primo ed in secondo
grado riguardante l’omessa, lacunosa e comunque insufficiente motivazione della
cartella opposta, ciò che avrebbe dovuto condurre alla nullità dell’atto
impugnato, in quanto privo dei requisiti minimi necessari a consentire al
destinatario il compiuto esercizio del diritto di difesa; con la terza censura
la ricorrente ex art. 360 n. 3 c.p.c. ha
dedotto la violazione o falsa applicazione di norme di diritto per la parte in
cui l’impugnata pronuncia aveva ritenuto infondato il rilievo secondo cui la parziale
insussistenza del credito iscritto imponeva l’annullamento della opposta
cartella esattoriale, laddove, non essendo stata questa per intero confermata,
il giudicante avrebbe dovuto annullare detto titolo esecutivo stragiudiziale e
sostituirlo con una propria pronuncia, mentre nella specie il giudice di primo
grado si era limitato ad una pronuncia meramente dichiarativa; con il quarto
motivo è stata dedotta la “violazione o falsa applicazione di norme di
diritto (art. 6 decr. Igs.vo
276/03) art. 360 n. 3 c.p.c.”, con
riferimento alla sentenza impugnata, laddove la stessa aveva ritenuto la
genericità del progetto formalizzato nei contratti riconducibili alla
previsione degli artt. 61 e
ss. del cit. decreto legislativo, mentre alla luce della normativa ratione
temporis vigente al momento dei fatti di causa e delle correlate
interpretazioni ministeriali risultava ammissibile la possibilità di utilizzare
lo strumento contrattuale dei co.co.co. anche per effettuare una singola
campagna pubblicitaria.

Inoltre, i contratti in questione riportavano le
necessarie precisazioni. Era risultata apodittica e priva di qualsiasi motivazione
concreta l’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza, che si era limitata
a confermare la sentenza di primo grado, senza tuttavia analizzare le
peculiarità della fattispecie che certamente avrebbe richiesto quanto meno un
esame attento di tutti i requisiti cui avrebbero dovuto rispondere i contratti
in questione per essere considerati secondo legge. In altri termini, atteso il
tenore della disposizione normativa vigente al momento della redazione dei
contratti in esame e visto il tenore letterale degli stessi, risultava
meramente tautologica l’affermazione in virtù della quale, non essendo
riscontrabile negli stessi contratti un risultato, questi non potevano che
essere considerati legittimi. A riguardo andava ulteriormente censurata la
sentenza d’appello nella parte in cui frettolosamente e senza alcuna valida
motivazione aveva ritenuto che la espletata istruttoria testimoniale avesse
dato ampia conferma degli indici di subordinazione, che in sede di accertamento
erano stati desunti dalle informazioni rese e confermate dai lavoratori escussi
come testi. Invece, secondo la ricorrente, alla luce dell’istruttoria espletata
in primo grado e di quanto prontamente censurato in appello, la Corte
territoriale aveva errato nella qualificazione in diritto dei fatti per come
risultanti provati. La valutazione del materiale probatorio non avrebbe in
alcun modo potuto condurre ad una deduzione logico giuridica di sussistenza di
un attività lavorativa subordinata effettiva a fronte dell’esistenza di
contratti a progetto validi ed efficaci;

con il quinto motivo ex articolo
360 n. 5 c.p.c. è stata denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione della sentenza impugnata in ordine ai fatti decisivi della
controversia -valutazione e qualificazione dell’attività lavorativa prestata,
laddove il ragionamento dei giudici di merito risultava del tutto illogico e
apodittico. A fronte di prove documentali inequivocabili -contratti di co.
co.prò. e di prestazione occasionale- il giudice di merito non aveva neppure
sommariamente accennato ad una spiegazione delle seguenti circostanze: elementi
che lo avevano Indotto a qualificare le subordinate le prestazioni rese dai
soggetti sopra indicati; elementi che lo avevano indotto a stabilire che il
datore di lavoro fosse la E. SAS; elementi che lo avevano indotto a confermare
giorni, mansioni, orari di lavoro per come riportati nel verbale di
accertamento redatto da controparte. Non poteva quindi non derivarne una
insufficiente se non addirittura assente motivazione sul punto probabilmente
più decisivo ai fini della decisione, ossia sulla qualificazione giuridica
dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori a favore della ricorrente;

con il sesto motivo ex articolo
360 n. 5 c.p.c. è stata lamentata l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione della sentenza impugnata in ordine a fatti decisivi della
controversia -contraddittorietà della sentenza sulla configurabilità del ruolo
di datore di lavoro del signor P.G.. Infatti, la sentenza impugnata era
assolutamente carente di argomentazione logico giuridica allorquando, pur
riconoscendo il ruolo effettivamente ricoperto dal P., non forniva alcuna
spiegazione giuridica della posizione di costui, se non attraverso invio ad una
dichiarazione rilasciata da una lavoratrice in sede stragiudiziale (P.G. è un
consulente venditore della E. …) e soprattutto non forniva alcuna spiegazione
sul perché quel ruolo, riconosciuto essere stato svolto dal P., non potesse
considerarsi decisivo ai fini della esclusione della configurabilità della
titolarità dei rapporti di lavoro in capo alla stessa E.; tanto premesso, gli
anzidetti motivi vanno disattesi in forza delle seguenti ragioni; deve,
tuttavia, preliminarmente osservarsi come non risulti depositata (nonostante
quanto scritto sub doc. n. 2 nell’indice del controricorso) la copia della
sentenza che l’I.N.P.S. assume notificata il 18 novembre 2013, di guisa che non
è comunque possibile rilevare compiutamente la tardività dell’impugnazione,
eccepita dall’Istituto controricorrente in relazione alla notificazione
ricevuta il 14 aprile 2014; invero, la prima censura è inammissibile, visto che
il preteso vizio, ivi denunciato, integrante evidentemente error in procedendo
-quanto alla ritenuta inosservanza del termine per poter tempestivamente
dedurre contestazioni di carattere formale- è stato irritualmente denunciato ex
art. 360 n. 3 c.p.c., non invece sub. n. 4
della stessa normano, ma soprattutto per mancata univoca deduzione in termini
di nullità (v. peraltro quanto al merito della questione, Cass. Sez. 6 – L, ordinanza n. 15116 del 17/07/2015,
secondo cui in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi
previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un’opposizione sul
merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all’art. 24 del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, sia un’opposizione agli atti esecutivi, inerente
all’irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis
cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46
del 1999. Ne consegue che, qualora l’opposizione sia stata depositata entro
il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46
del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all’art. 617 cod. proc. civ. -come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in I. 14 maggio 2005, n. 80, vigente “ratione
temporis”-, va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di
quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della
notificazione. Cfr. altresì Cass. III civ.,
sentenza n. 21080 del 19/10/2015, secondo cui, in tema di riscossione
mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell’assoluta
indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento
integra un’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46
cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta
a far valere un vizio di forma dell’atto esecutivo, sicché, prima dell’inizio
dell’esecuzione, l’opposizione va proposta entro il termine di venti giorni
decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del
ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 602 del
1973);

analogamente, inammissibile risulta la seconda
doglianza (per la parte in cui la Corte distrettuale aveva osservato come
l’opponente si fosse limitato ad allegare l’omissione dell’adempimento ex art. 3 co. 4 I. n. 241/1990
senza alcuno specifico riferimento all’idoneità ad indurla in errore e della
decisività dell’omissione, cosicché restava assorbita ogni ulteriore
valutazione in ordine alla decadenza affermata dalla gravata motivazione), non
solo per mancanza di specifica confutazione dell’anzidetta ratio decidendi (v.
Cass. Sez. 6 – L, ordinanza n. 26087 del 15/10/2019: in tema di ricorso per
cassazione, la censura concernente la violazione dei “principi regolatori
del giusto processo” e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere
decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un
effettivo pregiudizio a chi la denuncia, dichiarando quindi nella specie
inammissibile il ricorso con il quale era stata censurata l’interpretazione
data dalla Corte territoriale in ordine alla portata oggettiva della domanda
senza tuttavia indicare il pregiudizio in concreto subito dal supposto errore.
In senso conforme Cass. III civ., sent. n. 22341 del 26/09/2017), ma anche
perché il preteso vizio di motivazione, per come enunciato, non integra
l’ipotesi contemplata dall’art. 360 co. 1 n. 5
c.p.c. (secondo il testo nella specie ratione temporis applicabile con
riferimento alla sentenza de qua, pubblicata il 15 ottobre 2013, concernente
quindi esclusivamente l’omesso esame di fatti in senso storico, decisivi e
rilevanti), ma un eventuale error in procedendo relativo a motivazione
inferiore al c.d. minimo costituzionale occorrente ex artt. 111 Cost. e 132
n. 4 c.p.c., che andava comunque debitamente denunciato univocamente in
termini di nullità della sentenza o del procedimento, cioè degli atti
processuali (tra i quali peraltro non può annoverarsi anche la cartella
esattoriale opposta, siccome di provenienza evidentemente extraprocessuale) ai
sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., ciò che invece
non è stato (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, n. 22598 del 25/09/2018: in seguito alla
riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,
disposta dall’art. 54 del d.l. n.
83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n.
134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice
difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si
sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo
civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..
Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o
meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla
funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione -per essere
afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure
perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile- e in tal caso, si concreta
una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360. primo comma, n. 4. c.p.c.. Analogamente,
secondo Cass. III civ. n. 23940 del 12/10/2017, in seguito alla riformulazione
dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta
dall’art. 54 del d.l. n. 83 del
2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del
2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di
contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito
impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta
circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo
costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma
6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione
dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno
luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale
requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di
“motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile
contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od
incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può
essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia
formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una
diversa soluzione della controversia. V. parimenti Cass.
sez. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014. Cfr. altresì Cass. II civ. n. 10862 del
07/05/2018: il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente
e tassativamente previste dall’art. 360, comma 1,
c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera
immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione
stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di
formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette
ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da
parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni
proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della
ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco
riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione,
dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la
motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla
violazione di legge. In senso conforme Cass. sez. un. civ. n. 17931 del
24/07/2013 ed allo stesso modo Cass. II civ. n. 24247 del 29/11/2016, secondo
cui ove il ricorrente lamenti l’errore processuale consistito nell’aver
ritenuto ammissibile una domanda in violazione delle preclusioni processuali,
non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della
fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell’art.
360 cod. proc. civ., con riguardo alla norma processuale violata, purché il
motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla
relativa violazione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame
allorché si riferisca esclusivamente alla insufficienza e contraddittorietà
della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c.); generica ed infondata risulta la terza doglianza, laddove non si
precisa in alcun modo la norma di cui si assume la violazione o falsa
applicazione, mentre secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. lav. n. 19502 del 10/09/2009), in tema di
riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di
opposizione a cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del
credito, la sola parziale fondatezza dell’opposizione, non si determina per
questa unica ragione la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve,
anche d’ufficio, dichiarare l’inefficacia della cartella soltanto in relazione
alle somme non dovute, potendo imporsi una declaratoria di totale inefficacia
solo nel caso in cui, tenuto conto anche della normativa sostanziale applicabile,
l’ente creditore non abbia assolto all’onere di provare anche nel
“quantum” il suo credito (in senso analogo Cass. lav. n. 27824 del 30/12/2009, secondo cui
in materia di riscossione di contributi previdenziali, il giudice
dell’opposizione alla cartella esattoriale, ove accerti la parziale
insussistenza del credito, non è tenuto dichiarare integralmente inefficace la
cartella opposta, in quanto il credito contributivo trova la sua fonte
direttamente nella legge, mentre la previsione della riscossione mediante
iscrizione a ruolo concerne soltanto la possibilità -concessa normativamente
anche ai privati- di formare un titolo esecutivo stragiudiziale, sulla cui
legittimità formale e sostanziale vi è pienezza di cognizione e potestà da
parte del giudice ordinario. V. altresì Cass. Sez.
6 – 5, ordinanza n. 420 del 10/01/2014, conforme a alla succitata pronuncia
n. 19502/2009); il quinto ed il sesto motivo
di ricorso sono inammissibili per quanto già rilevato circa la portata del
novellato art. 360 n. 5 c.p.c., deducibile
esclusivamente in relazione alla precisa individuazione di fatti decisivi di
cui il giudice di merito abbia omesso l’esame, non rilevando per contro la
motivazione in sé, se non quando inferiore al minimo costituzionale integrante
error in procedendo, tuttavia denunciabile soltanto univocamente in termini di
nullità in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.,
laddove per altro verso nel caso di specie sussiste anche preclusione ostativa
alla censura del vizio di cui all’art. 360 n. 5
c.p.c. per effetto della doppia conforme ex art.
348-ter, co. 5 e 4, c.p.c. visto che la sentenza di primo grado risulta
confermata con il rigetto dell’appello proposto il tre ottobre 2012, senza che
inoltre che la ricorrente abbia, specificamente e ritualmente, individuato
diversità di valutazioni in punto di fatto tra le due sentenze di merito. Ad
ogni modo, i fatti di causa, rilevanti ai fini della decisione, risultano
compiutamente accertati con adeguata motivazione dalla Corte di merito, anche
per quanto concerne la riferibilità dei rapporti contrattuali de quibus alla
ricorrente, sicché le relative argomentazioni sono incensurabili in questa sede
di legittimità, donde la inammissibilità delle contrarie opinioni al riguardo
espresse da parte ricorrente;

similmente, pertanto, appaiono inconferenti le
doglianze mosse con il quarto motivo di ricorso, una volta accertati i fatti di
causa nei sensi ritenuti dagli aditi giudici di merito, non potendo rilevare
evidentemente al riguardo le argomentazioni in punto di fatto svolte però ai
sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., mentre del
tutto coerenti e corretti appaiono i motivi svolti dalla Corte anconetana circa
la rilevata genericità dei progetti in questione, per giunta a fronte di
elementi significativi ai sensi dell’art. 2094 c.c.,
con conseguenti effetti ope legis in termini di rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, conformemente all’orientamento interpretativo di questa
S.C. (cfr. Cass. lav. n. 17127 del 17/08/2016:
in tema di lavoro a progetto, il combinato disposto di cui agli artt. 61 – “ratione
temporis” applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 23, lett. f) della I.
n. 92 del 2012- e 69 del dlgs
n. 276/2003, palesa l’intenzione .del legislatore delegato di vietare, in
armonia con la finalità enunciata dall’art.4, comma 1, lett. c), nn. 1 -6, I.
n. 30/2003 -e fatte salve le specifiche eccezioni ivi previste e poi
trasfuse nell’art. 61, commi 1-3,
d.lgs. n.276/2003- il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative
che non siano riconducibili a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi
di esso, allo scopo di porre un argine all’abuso della figura della
collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione della frequenza con
cui giudizialmente ne veniva accertata la funzione simulatoria di rapporti di
lavoro subordinato. Questo è l’intendimento che ha mosso il legislatore, come
desumibile dalla relazione introduttiva alla legge
delega n.30/2003 che espressamente richiama l’esigenza di esentare dalla
disciplina generale del lavoro dipendente, solo le collaborazioni “senza
vincolo di subordinazione e aventi ad oggetto un progetto o un programma di
lavoro o una fase di esso”. Di conseguenza, veniva affermato il principio
di diritto, secondo cui l’art.69,
comma primo, del cit. decreto n. 276 si interpreta nel senso che,
allorquando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa venga
instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di
lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il
rapporto si sia esplicato secondo i canoni della autonomia o della subordinazione,
ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso.

In senso conforme, id. n.
12820 del 21/06/2016, secondo cui il regime sanzionatorio articolato dall’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003,
pur imponendo in ogni caso l’applicazione della disciplina del rapporto di
lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti
ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico
progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto “ope
legis”, restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti
in esito all’istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l’ipotesi in cui, pur in
presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la
valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del
contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in
corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.

V. altresì Cass. lav.
n. 8142 del 29/03/2017, secondo cui in tema di rapporti ex artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276 del
2003, l’assenza del progetto di cui all’art. 69, comma 1, del medesimo
decreto, che ne rappresenta un elemento costitutivo, ricorre sia quando manchi
la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto,
effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali,
quali la specificità e l’autonomia. Cass. lav. n. 9471 del 04/04/2019: in tema
di contratto a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276
del 2003 -nel testo “ratione temporis” applicabile, anteriore
alle modifiche apportate dalla I. n. 92 del 2012-
in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso –
determinante l’automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione
delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti
giudiziali sulla natura del rapporto – non contrasta con il principio di
“indisponibilità del tipo”, posto a tutela del lavoro subordinato e
non invocabile nel caso inverso, né con l’art. 41,
comma 1, Cost., in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa
di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita
dal legislatore.

V. ancora Cass. lav. n.
8142 del 29/03/2017, secondo cui in tema di rapporti ex artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276 del
2003, l’assenza del progetto di cui all’art. 69, comma 1, del medesimo
decreto, che ne rappresenta un elemento costitutivo, ricorre sia quando manchi
la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto,
effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali,
quali la specificità e l’autonomia). Nel caso qui in esame, quindi,
correttamente la Corte ha disatteso la tesi dell’appellante, secondo cui
l’espressione “campagna promozionale finalizzata all’espansione
territoriale del mercato di vendita dei depuratori” sarebbe stata conforme
ai requisiti di legge, non rilevando l’assenza di qualsiasi indicazione in
termini di “risultato da perseguire”, come invece ritenuto dal primo
giudicante. Infatti, anche indipendentemente da ogni considerazione in ordine
alla sufficiente indicazione del generico riferimento “ai consumatori”,
quali destinatari della campagna promozionale, risultava indubitabile l’assenza
di commisurazione del risultato, come fissazione di target o predeterminazione
di ambiti territoriali o numerici, allo scopo richiamando anche Cass. lav. n. 15922 del 25/06/2013 (secondo cui
il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall’art. 61 del d. Igs. 10 settembre
2003, n. 276, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato
da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente
personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente
collegati al raggiungimento di un risultato finale e determinati dal
committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo
altrui e quindi senza vincolo di subordinazione. Conforme, altresì, Cass. lav. n. 13394 del 29/05/2013). Ed in
proposito, quindi, la Corte di merito rilevava come fosse evidente che la
designazione del progetto era rimasta confinata ad un generica descrizione del
tipo di attività occorrente, senza alcun adeguato riferimento ad una
predeterminazione delle finalità delle specifiche della collaborazione
richiesta, restando l’esigibilità della prestazione affidata esclusivamente
alla determinazione della mansione e degli orari di svolgimento di essa …,
senza che alcun margine di autorganizzazione restasse ai prestatori-, pertanto,
il ricorso va rigettato con conseguente condanna della parte soccombente al
rimborso delle relative spese;

atteso, infine, l’esito negativo dell’impugnazione,
sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n.
115/02.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese, che liquida a favore di parte controricorrente nella
misura di euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi ed in euro 200,00
(duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis
dello stesso articolo 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2020, n. 14969
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: