Il premio di risultato è detassabile anche con contratto sottoscritto dopo l’inizio del periodo di misurazione, senza necessità di riparametrare l’importo agevolabile dalla data di sottoscrizione del contratto.
Nota a AdE Risoluzione 26 giugno 2020, n. 36/E
Francesco Palladino
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E del 2020, ha reso alcune indicazioni con riferimento alle misure fiscali agevolative, previste dalla legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), per i c.d. premi di risultato.
Si ricorda che, con l’art. 1, co. 182, della legge di Stabilità 2016, è stata introdotta a regime una modalità di tassazione agevolata di tali premi, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10%, entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi. Tale detassazione si applica ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, che devono essere previamente definiti nel contratto aziendale e misurati nel periodo di osservazione stabilito su base contrattuale.
Per l’Agenzia, il regime fiscale di favore può applicarsi a condizione che il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto. Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività̀ futura non ancora realizzatasi. In linea di principio occorre che tali obiettivi siano contrattualmente definiti in via preventiva rispetto al periodo in cui misurarli.
Il quesito posto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria verteva sulla possibilità (o meno) di poter fruire del suddetto beneficio in caso di sottoscrizione del contratto aziendale dopo l’inizio del periodo di misurazione degli indicatori di performance. In particolare, l’Agenzia ha fornito la propria interpretazione rispetto all’eventuale perdita del beneficio allorquando l’accordo sia sottoscritto durante il c.d. periodo congruo, ovverosia nel periodo stesso in cui osservare l’incremento degli obiettivi di produttività.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando un suo precedente intervento, la Risp. n. 456/2019, ha chiarito che la data di sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale non interferisce in alcun modo sull’importo agevolabile. A parere dell’Agenzia, infatti, nell’ipotesi di un contratto aziendale sottoscritto il 28 marzo 2019 che prevede, per il medesimo anno, l’erogazione di un premio di risultato annuale di euro 1.200, fermo il rispetto delle condizioni richieste dal legislatore, è applicabile il regime fiscale agevolato per l’intero importo del premio di risultato, ovvero euro 1.200, a nulla rilevando la circostanza che il contratto aziendale sia stato sottoscritto dopo l’inizio del periodo congruo (nell’esempio, a marzo dell’anno in cui osservare l’incremento degli obiettivi di produttività).
Ad analoghe conclusioni non si perviene, tuttavia, a parere dell’Ufficio, qualora un contratto aziendale sottoscritto a febbraio 2019 non risponda ai requisiti richiesti dalle norme in esame e venga successivamente modificato con un contratto integrativo. In tal caso è necessario riparametrare l’importo agevolabile: l’agevolazione può, dunque, trovare applicazione solo sulla parte di premio riferibile al periodo di maturazione decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto integrativo.
In conclusione, quindi, è necessario rimodulare l’importo del premio detassabile solo nell’ipotesi in cui, con contratto integrativo, si modifichino i parametri incrementali stabiliti nell’originario contratto aziendale.