Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 luglio 2020, n. 16097

Pensione di vecchiaia anticipata ex D.Lgs.
n. 503/1992, Sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari, Sistema
delle finestre mobili, Categoria dei lavoratori gravemente invalidi,
Previsione normativa residuale

 

Considerato che

 

la Corte d’Appello di Catania, con sentenza n.
494/2018, ha rigettato il gravame dell’Inps e confermato la sentenza con la
quale era stata accolta, con effetto dar aprile 2013, la domanda di Z.S.,
diretta all’attribuzione della pensione di vecchiaia anticipata ex d.lgs 503/1992; essendo stata verificata la
sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari ed esclusa l’applicabilità
alla medesima prestazione delle cosiddette finestre mobili ex articolo 12, di cui all’articolo 12 del decreto-legge
n.78/2010 convertito in legge n. 122/2010

A fondamento della pronuncia la Corte osservava che
il sistema delle finestre introdotto dalla normativa (di cui all’articolo 12 del decretolegge
n.78/2010 convertito in legge n. 122/2010),
non si potesse riferire – per motivi letterali e logici – alla categoria dei
lavoratori gravemente invalidi e quindi alla pensione di vecchiaia anticipata;
e si applicasse invece soltanto a coloro che acquisiscono il diritto a pensione
di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici, essendo
evidente l’esclusione dalla sfera di applicazione di coloro che possono
conseguire la pensione di vecchiaia in età diversa perché invalidi in misura
non inferiore all’80%; la peculiare condizione sanitaria di questi soggetti
portava, inoltre, ad affermare che il limite di età per la pensione anticipata
non fosse slittato neppure in dipendenza dell’adeguamento dei requisiti di
accesso agli incrementi delle speranze di vita secondo la disciplina dettata in
proposito dall’articolo 12, comma
12 bis del medesimo decreto-legge numero 78/2010.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione l’Inps con un motivo; Z.S. è rimasto intimato.

È stata comunicata alle parti la proposta del
giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio

 

Rilevato che

 

1.- Con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la
violazione dell’articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 (in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c.), posto che, ad avviso
dell’Istituto, la norma ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi
per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia; e si riferiva,
pertanto, non solo ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il
diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia a 60 anni se donne ed a 65
anni se uomini, dato che – come si ricava dal dato testuale – la regola
introdotta operava anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che
maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento,
compresi i pensionati di vecchiaia anticipata.

2.- Il ricorso è fondato, in conformità
all’orientamento giurisprudenziale che si è formato sulla questione
dell’applicabilità delle finestre mobili (di cui all’articolo 12 del decreto-legge
n.78/2010 convertito in legge n. 122/2010)
alle pensioni di vecchiaia anticipata ex d.lgs
503/1992.

Sul punto questa Corte si è pronunciata
affermativamente ed in modo uniforme (tra le tante Cass.
nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018,
29191/2018) perché, la disposizione dell’art.12, comma 10 – per motivi
letterali, logici e sistematici – individua in modo ampio l’ambito soggettivo
di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque
lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia.

3.- Si tratta, per quanto qui interessa, non solo
dei ” soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto
all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni
per le lavoratrici del settore privato 22, secondo la lettura riduttiva che è
stata accolta dai giudici di merito, ma anche – oltre alle lavoratrici
de/pubblico impiego pure contemplate nella norma – di tutti gli altri soggetti
che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al
pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici
ordinamenti”. E’ sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni
di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto
esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell’ampio disposto
(“alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”)
utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già
impiegato in termini simili ed in via generale dall’art.1 comma 5 della legge 247/2007).

4.- Va pure considerato che nessun argomento
contrario all’interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa
successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero (L.
n. 214/2011 di conversione del D.L. 201/2011)
che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il
sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all’articolo 12 del d.l. n.78 del 2010
esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi
da 6 a 11 – assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al
passato per l’accesso al pensionamento – tra i quali non rientrano però i
pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i
quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per
l’accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che
svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il
pensionamento di vecchiaia (il citato art.1, comma 8 del decreto
legislativo n.503/1992), come anche, di converso, permane la disciplina
sulle finestre di cui all’art. 12
d.l. 78/2010 cit.

5.- La stessa considerazione vale pertanto anche su
quanto sostenuto in proposito dalla circolare INPS
n. 35 del 2012, la quale, illustrando la medesima legge 201/2011, ha infatti affermato che
“nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per
gli invalidi in misura non inferiore all’80%”. Tale affermazione, in
effetti, si spiega avendo la riforma Fornero modificato la disciplina
dell’accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le
lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime
ordinario di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia; ciò comporta che
anche dopo la legge Fornero le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle
persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per
quanto attiene la decorrenza della pensione.

6.- Occorre inoltre ribadire che, ad avviso del
Collegio, non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale
tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente
ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibtio del
sistema previdenziale. D’altra parte si tratta di scelte che, come già detto,
non  hanno mai posto in discussione la
disciplina di favore stabilita a monte con l’art.1, comma 8 del decreto
legislativo n.503/1992; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai
soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% l’anticipazione dell’accesso
al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a
quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento
della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta
necessariamente l’abbandono del posto di lavoro durante l’anno di attesa
dell’apertura della “finestra”, dato che in tale periodo l’assicurato
invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare; ed anche
accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di
totale o parziale incapacità lavorativa.

7.- Le stesse considerazioni di ordine
costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla
c.d. legge Fornero n. 211/2011, dovendosi
escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia
pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non
invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre,
come già detto non si applica; e ciò perché la regolamentazione dell’accesso a
pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque
favorevole in quanto per i primi sono stati invece comunque alzati dalla L.
Fornero i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono
esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore ed un
accesso alla pensione di vecchiaia anticipato siccome fissato previsto dall’art.1, comma 8 d.lgs 503/1992.

8.- Il ricorso va dunque accolto, la sentenza
impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata al giudice indicato in
dispositivo per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di
proposizione del ricorso non sussistono i presupposti processuali di cui all’art 13 , comma 1 quater, dpr n.
115/2002.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione anche
per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n. 115
del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del
comma 1 bis , dello stesso art. 13.

 

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