Salvo diverso accordo delle parti o previsione del contratto collettivo, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore ad una qualifica superiore il c.d. superminimo è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore; mentre quello legato a meriti speciali del dipendente, di regola, non è assorbibile.
Nota a Cass. (ord.) 5 giugno 2020, n. 10779
Maria Novella Bettini
In via generale, “il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell’assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l’emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore”.
Ciò, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto.
Inoltre, l’onere della prova circa la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento, è a carico del lavoratore.
Invece, “il compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e che sia quindi sorretto da un autonomo titolo” si sottrae alla regola dell’assorbimento.
Questi, gli importanti principi affermati dalla Corte di Cassazione (ord. 5 giugno 2020, n. 10779, conforme a App. Brescia 25 marzo 2016; nello stesso senso, Cass. n. 20617/2018 e Cass. n. 19750/2008).
Nello specifico, la Cassazione precisa che:
a) per la ricostruzione della volontà delle parti, riveste un particolare rilievo il comportamento dei contraenti successivo alla stipulazione dell’accordo di concessione del superminimo. Per cui è stato ritenuto non assorbibile il superminimo che era “rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali” (Cass. n. 2012/14689);
b) sia l’indagine probatoria sulla sussistenza delle suddette pattuizioni, che quella ermeneutica relativa alla portata derogatoria della regola generale dell’assorbimento spettano ai giudici di merito (così, Cass. n. 2984/1998).
Nella fattispecie sottoposta al giudizio della Cassazione, la Corte di Appello di Brescia ha ricostruito la volontà negoziale delle parti, rilevando che questa si era manifestata con “comportamenti reiterati del datore di lavoro successivi alla pattuizione dell’emolumento, ritenuti concludenti nel senso dell’esclusione dell’assorbibilità del superminimo”. In particolare, i giudici hanno dato rilievo alla protrazione nel tempo della condotta dell’azienda, che aveva sottratto il superminimo agli aumenti tabellari fissati dal contratto collettivo ed al mancato assorbimento del compenso in occasione della progressione professionale dei due ricorrenti, con cambio di livello e anche di retribuzione (mentre per altri lavoratori, la Corte ha deciso diversamente in mancanza di un’analoga intenzione negoziale rinvenibile in comportamenti concludenti).